29.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/890 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2019
che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi c di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Dall'ottobre 2015 le arachidi provenienti dalla Gambia sono già soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dall'aprile 2014 anche le arachidi provenienti dal Sudan sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di aflatossine. |
(2) |
I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un tasso elevato e persistente di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine oppure, a seguito di livelli di non conformità inizialmente più elevati, hanno avuto come conseguenza una riduzione significativa del numero di partite presentate per l'importazione nell'Unione. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti e mangimi comporta un rischio per la salute umana e animale. Dopo diversi anni di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (4) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Attualmente esso non si applica alle importazioni di arachidi dalla Gambia e dal Sudan. |
(4) |
Al fine di proteggere la salute umana e animale nell'Unione è necessario prevedere, oltre a un livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni particolari in relazione a tali alimenti e mangimi provenienti dalla Gambia e dal Sudan. È opportuno che tutte le partite di arachidi provenienti dalla Gambia e dal Sudan siano accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di aflatossine e che sono risultati conformi alla normativa dell'Unione. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati al certificato sanitario di accompagnamento. |
(5) |
Visto il tasso elevato di non conformità ai livelli massimi prescritti di aflatossine, riscontrati nei fichi secchi provenienti dalla Turchia, è opportuno aumentare dal 10 % al 20 % la frequenza dei controlli fisici e d'identità per l'aflatossina nei fichi secchi provenienti dalla Turchia. Nei fichi secchi provenienti dalla Turchia sono stati inoltre riscontrati di frequente livelli elevati di ocratossina A. |
(6) |
Un'esenzione in vigore esclude dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 le partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. È inoltre opportuno escludere le partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Si tratta di partite molto piccole di alcuni mangimi e alimenti, ma non è opportuno determinare un peso specifico, data la varietà dei prodotti in questione. Al fine di evitare abusi, oltre alle summenzionate condizioni di esenzione viene tuttavia stabilito un peso massimo. Dato il rischio ridotto che comportano per la salute pubblica, sarebbe sproporzionato imporre l'obbligo che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario o dai risultati del campionamento e degli esami analitici. |
(7) |
Le autorità brasiliane, etiopi, argentine e azere hanno informato la Commissione in merito a una modifica relativa all'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario. Tali modifiche dovrebbero pertanto essere introdotte di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. |
(8) |
È inoltre opportuno aggiornare i pertinenti codici NC per il Capsicum annuum, a motivo delle recenti modifiche del codice NC, e aggiungere i codici NC alla pasta di nocciole e anche ai fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, in quanto i prodotti corrispondenti alla descrizione sono commercializzati con tali codici. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
|
2) |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»; |
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
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4) |
l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data di entrata in vigore possono essere importate nell'Unione senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).
ALLEGATO I
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, le seguenti voci sono soppresse:
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) al momento dell'importazione |
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Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
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(Mangimi e alimenti) |
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Sudan (SD) |
Aflatossine |
50» |
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(Mangimi e alimenti) |
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ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
sono aggiunte le seguenti voci:
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2) |
la quinta voce relativa a fichi secchi, miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi e fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
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3) |
la sesta voce relativa a nocciole, miscugli di frutta secche o di frutta a guscio contenenti nocciole, pasta di nocciole, nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli, farine, semolini e polveri di nocciole, nocciole tritate, affettate e spezzate e olio di nocciole, provenienti dalla Turchia, è sostituita dalla seguente:
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4) |
la dodicesima voce relativa a Capsicum annuum, interi, tritati o polverizzati; frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum); e noci moscate (Myristica fragrans), provenienti dall'India, è sostituita dalla seguente:
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