29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/43


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell'Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.

(2)

L'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori di veicoli pesanti devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.

(3)

A partire dal 1o luglio 2019, i costruttori di veicoli determinano e dichiarano ulteriori dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e relative disposizioni di attuazione. Ai fini di un'attuazione efficace della normativa in materia di CO2 per i veicoli pesanti, è importante garantire una raccolta completa, trasparente e adeguata dei dati relativi alla configurazione del parco veicoli pesanti dell'Unione, alla sua evoluzione nel tempo e al potenziale impatto sulle emissioni di CO2. I costruttori di veicoli pesanti dovrebbero pertanto monitorare tali dati e comunicarli alla Commissione.

(4)

Per consentire un'analisi approfondita degli ulteriori dati, in particolare per l'identificazione dei veicoli professionali, è altresì opportuno che le autorità competenti degli Stati membri controllino e segnalino le informazioni di immatricolazione integrative.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2018/956,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è così modificato:

(1)

la parte A è così modificata:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il codice della carrozzeria come specificato alla voce 38 del certificato di conformità, se disponibile per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2019 e obbligatoriamente per i veicoli immatricolati dal 1o gennaio 2020, comprese, se del caso, le cifre integrative di cui all'allegato II, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE;»

b)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

per i veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020, la velocità massima del veicolo come specificata alla voce 29 del certificato di conformità.»

(2)

nella parte B, il punto 2 è così modificato:

a)

la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«5

Numero di certificazione degli assi

1.7.2

Specifiche dell'asse»;

b)

la voce 15 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«15

Marca (denominazione commerciale del costruttore)

Specifiche del veicolo»;

c)

la voce 21 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«21

Tipo di carburante (diesel accensione spontanea/GNC accensione comandata/GNL accensione comandata…)

1.2.7

Specifiche del motore»;

d)

la voce 73 è sostituita dalla seguente:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«73

Hash crittografico del file dei registri del costruttore

3.1.4

Informazioni sul software»;

e)

sono aggiunti i seguenti punti da 79 a 100:

N.

Parametri per il monitoraggio

Fonte: allegato IV, parte I del regolamento (UE) 2017/2400, salvo diversamente specificato

Descrizione

«79

Modello del veicolo

1.1.2

Specifiche del veicolo

80

Veicolo professionale (sì/no)

1.1.9

81

Veicolo pesante a emissioni zero (sì/no)

1.1.10

82

Veicolo pesante ibrido elettrico (sì/no)

1.1.11

83

Veicolo dual-fuel (sì/no)

1.1.12

84

Cabina con cuccetta (sì/no)

1.11.13

85

Modello del motore (*1)

1.2.1

Specifiche del motore

86

Modello del cambio (*1)

1.3.1

Specifiche del cambio

87

Modello del retarder (*1)

1.4.1

Specifiche del retarder

88

Numero di certificazione del retarder

1.4.2

89

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.4.3

90

Modello del convertitore di coppia (*1)

1.5.1

Specifiche del convertitore di coppia (*1)

91

Numero di certificazione del convertitore di coppia

1.5.2

92

Opzione di certificazione usata per generare una mappa delle perdite (valori standard/misurazione)

1.5.3

93

Modello del rinvio angolare (*1)

1.6.1

Specifiche del rinvio angolare

94

Numero di certificazione del rinvio angolare

1.6.2

95

Modello dell'asse (*1)

1.7.1

Specifiche dell'asse

96

Modello della resistenza aerodinamica (*1)

1.8.1

Aerodinamica

97

Spegnimento/riaccensione (stop-start) del motore quando il veicolo si ferma (sì/no)

1.12.1

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS)

98

Funzione Eco-roll senza stop-start del motore (sì/no)

1.12.2

99

Funzione Eco-roll con stop-start del motore (sì/no)

1.12.3

100

Regolatore di velocità predittivo (sì/no)

1.12.4


(*1)  Le voci 85, 86, 87, 90, 93, 95 e 96 non sono rese pubbliche nel registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti.».