29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/887 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 71, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 (2) la Commissione ha adottato il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È pertanto necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP»).

(3)

Al fine di adottare regole che garantiscano la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e consentire agli organismi di PPP di adottare le proprie regole finanziarie, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo per tali organismi. Le regole finanziarie degli organismi di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

(4)

Il regolamento finanziario tipo degli organismi di PPP dovrebbe essere coerente con le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dovrebbe consentire ulteriori semplificazioni e chiarimenti per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni.

(5)

In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione (5) ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato, al fine di allineare le norme in materia di discarico, relazioni e audit esterno a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le norme applicabili agli organismi di PPP in materia di governance, audit interno e rendicontabilità dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (6) applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (7) è stato abrogato, dovrebbe essere eliminato anche l'obbligo per gli organismi di PPP di adottare le proprie disposizioni di esecuzione.

(7)

Gli organismi di PPP dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria, che richiede trasparenza e un controllo interno efficace ed efficiente.

(8)

Per garantire la continuità operativa e consentire l'impegno delle spese correnti di natura amministrativa alla fine dell'esercizio finanziario, gli organismi di PPP dovrebbero essere in grado, a determinate condizioni, di impegnare tali spese in anticipo a fronte degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario seguente.

(9)

Tenendo conto delle loro specificità, gli organismi di PPP non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.

(10)

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno definire il principio della sana gestione finanziaria. Dovrebbe essere stabilito un collegamento tra gli obiettivi fissati e gli indicatori di performance, da un lato, e i risultati e l'economia, l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo degli stanziamenti, dall'altro.

(11)

Per garantire l'esecuzione globale dei compiti e delle attività dell'organismo di PPP, a quest'ultimo dovrebbe essere consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi finanziari successivi.

(12)

È necessario specificare i poteri e le competenze del contabile e dell'ordinatore tenendo conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Al fine di evitare errori e irregolarità, gli ordinatori dovrebbero elaborare una strategia di controllo pluriennale fondata su considerazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici.

(13)

Per garantire che ciascun organismo di PPP risponda dell'esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che gli sono state attribuite al momento dell'istituzione, è opportuno consentire agli organismi di PPP di ricorrere, ove necessario, a organismi esterni di diritto privato per l'espletamento delle funzioni loro affidate, purché tali funzioni non comportino attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

(14)

Al fine di agevolare l'esecuzione dei rispettivi stanziamenti e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi, in conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare con le istituzioni dell'Unione e con altri organismi dell'Unione. Dovrebbe essere garantita un'adeguata informazione in merito a tali accordi sul livello dei servizi.

(15)

Per migliorare l'efficienza in termini di costi, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP.

(16)

Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi di PPP dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti forniti dalla Commissione.

(17)

È opportuno stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa di ciascun organismo di PPP.

(18)

In linea con la natura specifica degli organismi di PPP, i loro membri dovrebbero sostenere i costi derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza esserne membri non dovrebbero contribuire a tali costi in alcun modo, direttamente o indirettamente, né dovrebbero essere invitati o sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati da tale organismo.

(19)

Gli organismi di PPP adottano il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale dovrebbe contenere una descrizione delle attività da finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna attività, informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP nonché la strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. Il programma di lavoro annuale dovrebbe inoltre contenere una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa una strategia antifrode e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

(20)

In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi di PPP di fornire sostegno mediante finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa forma supplementare di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

(21)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi di PPP dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(22)

Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini.

(23)

Tenuto conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tali organismi, è opportuno prevedere procedure flessibili per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tali procedure devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e possono discostarsi dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La cooperazione rafforzata tra i membri degli organismi di PPP dovrebbe contribuire a migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi nonché ad evitare costi eccessivi di gestione delle procedure di appalto. Gli organismi di PPP dovrebbero pertanto avere la possibilità di concludere contratti con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

(24)

È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e degli appalti, nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. È opportuno che tali esperti siano selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi.

(25)

Per garantire un'attuazione coerente con le azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che, per quanto concerne l'attribuzione di sovvenzioni e premi, si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo dell'organismo di PPP o dell'atto di base del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP.

(26)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli organismi di PPP trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9) gli organismi di PPP comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi di PPP dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità nonché le indagini in corso o completate.

(27)

È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento.

(28)

Al fine di consentire l'adozione tempestiva dei regolamenti finanziari rivisti da parte degli organismi di PPP a decorrere dal 1o settembre 2019 e di permettere agli organismi di PPP di beneficiare della semplificazione e dell'allineamento con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP) adottano le proprie regole finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'organismo di PPP pubblica sul proprio sito web le sue regole finanziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«consiglio di amministrazione», l'organo interno principale dell'organismo di PPP, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

2)

«direttore», la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione e il bilancio dell'organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

3)

«membro», un membro dell'organismo di PPP conformemente all'atto costitutivo;

4)

«atto costitutivo», l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo di PPP.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 3

Ambito di applicazione del bilancio

Il bilancio dell'organismo di PPP prevede e autorizza, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo di PPP. Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

a)

le entrate dell'organismo di PPP, che comprendono:

i)

il contributo finanziario dei membri ai costi amministrativi;

ii)

il contributo finanziario dei membri ai costi operativi;

iii)

le entrate con destinazione specifica destinate a finanziare spese determinate;

iv)

le eventuali entrate generate dall'organismo di PPP;

b)

le spese dell'organismo di PPP, comprese le spese amministrative.

CAPO 2

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 4

Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo di PPP.

2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo di PPP.

3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo di PPP non sono dovuti a quest'ultimo.

Articolo 6

Principio dell'annualità

1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

2.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio.

3.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

4.   Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l'esercizio indicate all'articolo 3, lettera a), punto i).

5.   Considerato il fabbisogno dell'organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi successivi al massimo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi siano ripartiti su più esercizi in frazioni annue quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Articolo 7

Impegno di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, una volta che il bilancio dell'organismo di PPP è stato definitivamente adottato.

2.   A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo di PPP regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto del totale degli stanziamenti corrispondenti decisi dal consiglio di amministrazione per l'esercizio in corso.

Articolo 8

Principio del pareggio

1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2.   Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell'Unione quale definito nell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall'Unione, delle eventuali altre entrate di cui all'articolo 3 e dell'importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3.   L'organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

4.   Se il risultato dell'esercizio è positivo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra le entrate.

Se il risultato dell'esercizio è negativo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra gli stanziamenti di pagamento.

Articolo 9

Principio dell'unità di conto

Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria il contabile è tuttavia autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nelle regole finanziarie dell'organismo di PPP.

Articolo 10

Principio dell'universalità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle regole finanziarie dell'organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell'importo netto.

2.   Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate.

3.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo di PPP, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare un onere finanziario significativo è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non si pronuncia entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

L'importo oltre il quale l'onere finanziario è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Sponsorizzazione da parte di imprese

Agli organismi di PPP non si applica l'articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 12

Principio della specializzazione

1.   Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.

2.   Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b)

da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti.

3.   Oltre i limiti di cui al paragrafo 2, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale termine gli storni proposti sono considerati adottati.

4.   Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione di tutti gli storni effettuati a norma del paragrafo 2.

Articolo 13

Principio della sana gestione finanziaria e performance

1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

a)

il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo di PPP nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;

b)

il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

c)

il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

a)

gli obiettivi delle attività sono stabiliti ex ante;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 2.

3.   Ove appropriato sono stabiliti, per tutti i settori contemplati dal bilancio dell'organismo di PPP obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi. Il direttore trasmette ogni anno al consiglio di amministrazione informazioni sugli indicatori al più tardi in occasione della trasmissione dei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell'organismo di PPP.

4.   A meno che l'atto costitutivo non preveda valutazioni da parte della Commissione, l'organismo di PPP, al fine di migliorare il processo decisionale, effettua valutazioni, anche retrospettive, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al consiglio di amministrazione.

5.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 14

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

3.   Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e sul quadro di controllo interno definito dalla Commissione per i propri servizi e comprende, in particolare, gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 15

Principio della trasparenza

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Il bilancio dell'organismo di PPP, compresa la tabella dell'organico, e i bilanci rettificativi, quali adottati, inclusi eventuali adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell'organismo di PPP entro quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti.

3.   A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, secondo una presentazione standardizzata e fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP, quest'ultimo pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all'articolo 44 del presente regolamento.

Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali prevista dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

CAPO 3

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 16

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1.   Entro il 31 gennaio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del suo bilancio, l'organismo di PPP trasmette alla Commissione e agli altri membri uno stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione conformemente alla procedura prevista dall'atto costitutivo dell'organismo di PPP.

2.   Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP comprende:

a)

una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

b)

in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;

c)

una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;

d)

informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti;

e)

gli obiettivi stabiliti per l'esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l'indicazione delle eventuali esigenze specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi;

f)

i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell'organismo di PPP nel corso dell'esercizio precedente;

g)

l'importo dei contributi finanziari versati dai membri nell'esercizio N-1 e il valore dei contributi in natura dei membri diversi dall'Unione;

h)

informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per esercizio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

Articolo 17

Formazione del bilancio

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP e la tabella dell'organico, compreso il numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, completato dal numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, sono adottati dal consiglio di amministrazione conformemente all'atto costitutivo dell'organismo di PPP. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può prevedere disposizioni dettagliate. Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo di PPP, nonché della tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo dell'organismo di PPP adottato conformemente alla stessa procedura utilizzata per il suo bilancio iniziale. Il bilancio dell'organismo di PPP e, se del caso, i bilanci rettificativi dello stesso, sono adeguati per tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione quale iscritto nel bilancio dell'Unione. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato entro la fine dell'anno precedente.

2.   Il bilancio dell'organismo di PPP comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

3.   Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

a)

nello stato delle entrate:

i)

le previsioni di entrate dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato («anno N»);

ii)

le entrate previste per l'anno N-1 e le entrate dell'anno N-2;

iii)

gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

b)

nello stato delle spese:

i)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno N;

ii)

gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno N-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'organismo di PPP dell'anno N;

iii)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

iv)

gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

4.   La tabella dell'organico riporta accanto al numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio il numero di posti autorizzati per l'esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente coperti. Le stesse informazioni sono fornite per il personale contrattuale e gli esperti nazionali distaccati.

CAPO 4

AGENTI FINANZIARI

Articolo 18

Separazione delle funzioni

1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.

2.   Ciascun organismo di PPP mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.

Articolo 19

Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria

1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore. Il direttore esegue il bilancio in entrate e in spese dell'organismo di PPP conformemente alle regole finanziarie di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. Il direttore è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari dei fondi dell'Unione.

Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2.   Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo di PPP soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («statuto»), se detto statuto si applica al personale dell'organismo di PPP, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario dell'organismo di PPP. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 20

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1.   Il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.

2.   Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi di PPP possono concludere gli accordi sul livello dei servizi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità esterne di diritto privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

4.   Il direttore pone in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle funzioni di direttore, conformemente alle norme minime o ai principi adottati dal consiglio di amministrazione, sulla base del quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.

Il direttore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

5.   Il direttore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 21

Controlli ex ante

1.   Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi di mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell'ambito di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex-ante è determinata dall'ordinatore responsabile tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazione relative ai rischi e al rapporto costi-benefici, sulla base dell'analisi dei rischi dell'ordinatore stesso; in caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell'ambito del controllo ex-ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo sul posto al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

2.   I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte.

3.   Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP da parte dell'ordinatore responsabile.

4.   I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.

I controlli ex ante hanno lo scopo di accertare in particolare quanto segue:

a)

la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili;

b)

l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 13.

Ai fini dei controlli, l'ordinatore responsabile può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese correnti per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

Articolo 22

Controlli ex post

1.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance.

I controlli ex post possono essere svolti su base documentale e, se necessario, sul posto.

2.   I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.

Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

Articolo 23

Relazione annuale di attività consolidata

1.   L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni per l'anno N-1 mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

a)

informazioni riguardanti:

i)

il conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33 mediante relazioni sugli indicatori di performance;

ii)

l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, l'esecuzione del bilancio e le risorse umane;

iii)

la gestione organizzativa e l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa l'attuazione della strategia antifrode dell'organismo, un riepilogo del numero e del tipo di audit interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 28 e 30;

iv)

le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;

v)

gli accordi sul livello dei servizi conclusi conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

b)

una dichiarazione dell'ordinatore in cui egli afferma di avere la ragionevole certezza che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese:

i)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

ii)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

iii)

le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

2.   La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle operazioni in riferimento agli obiettivi fissati e agli indicatori di performance, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli.

La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

3.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.

4.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo di PPP.

5.   Una volta valutata dal consiglio di amministrazione, la relazione annuale di attività è pubblicata sul sito web dell'organismo di PPP.

Articolo 24

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Qualora un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritenga irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, tale membro del personale ne informa il direttore, il quale risponde per iscritto se l'informazione gli è stata trasmessa per iscritto. In caso d'inerzia del direttore entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, o qualora il direttore confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'istanza pertinente di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il consiglio di amministrazione.

2.   In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri, il membro del personale o altro agente, compresi gli esperti nazionali distaccati presso l'organismo di PPP, informa il suo superiore gerarchico, il direttore o il consiglio di amministrazione dell'organismo di PPP o, per quanto riguarda gli interessi dell'Unione o dell'organismo di PPP, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Procura europea. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'organismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare il direttore o, in caso di possibile coinvolgimento di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri.

Articolo 25

Contabile

1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, ove detto statuto si applichi al personale dell'organismo di PPP, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è incaricato, presso l'organismo di PPP, di quanto segue:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 8 del presente regolamento;

c)

attuare, conformemente al capo 8 del presente regolamento, le norme contabili e il piano contabile;

d)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

e)

gestire la tesoreria.

Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera d), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

2.   Due o più organismi di PPP possono nominare lo stesso contabile.

Gli organismi di PPP possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'organismo di PPP.

Possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP, tenendo conto dell'analisi costi-benefici.

Nei casi di cui al presente paragrafo, essi adottano le disposizioni necessarie per evitare ogni conflitto di interessi.

3.   Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.

4.   Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un quadro fedele della situazione finanziaria dell'organismo di PPP.

Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 47 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute, nonché a eseguire qualsiasi verifica supplementare che ritenga necessaria per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

Fatto salvo il paragrafo 5, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

5.   Nell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alle regole finanziarie dell'organismo di PPP, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a personale soggetto allo statuto, ove quest'ultimo si applichi al personale dell'organismo di PPP.

6.   Fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari, il consiglio di amministrazione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il consiglio di amministrazione nomina un contabile provvisorio.

Articolo 26

Responsabilità degli agenti finanziari

1.   Gli articoli da 18 a 27 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

2.   L'ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'organismo di PPP o dei suoi membri, sono adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.

3.   Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'organismo di PPP per colpa personale grave del membro del personale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione vigente.

Articolo 27

Conflitto di interessi

1.   Gli agenti finanziari ai sensi del presente capo e le altre persone, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che partecipano all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo di PPP. Essi adottano inoltre misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti di interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi, tenendo conto della natura specifica dell'organismo di PPP quale definita nell'atto costitutivo.

Laddove esista un rischio di conflitto di interessi, la persona in questione ne informa l'autorità competente. L'autorità competente conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto di interessi. In tal caso l'autorità competente provvede affinché la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il direttore. Se il membro del personale è il direttore, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione. Nel caso di un conflitto di interessi che coinvolga un membro del consiglio di amministrazione, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione, con l'esclusione del membro interessato.

4.   L'organismo di PPP adotta regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.

CAPO 5

AUDIT INTERNO

Articolo 28

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

1.   L'organismo di PPP dispone di una funzione di audit interno, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

2.   La funzione di audit interno è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

3.   Il revisore interno consiglia l'organismo di PPP riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

a)

verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'organismo di PPP. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza sul posto, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

5.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore, di cui all'articolo 23, e degli altri elementi di informazione individuati.

6.   Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'organismo di PPP provvede a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

7.   Il revisore interno riferisce inoltre nei seguenti casi:

a)

se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali;

b)

se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dagli audit. Il consiglio di amministrazione esamina le informazioni di cui all'articolo 23 e verifica se le raccomandazioni siano state attuate pienamente e tempestivamente.

Ciascun organismo di PPP esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio di migliori prassi con gli altri organismi di PPP.

8.   L'organismo di PPP comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 29

Indipendenza del revisore interno

1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei propri audit. Regole particolari relative al revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che il revisore interno eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2.   Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.

Articolo 30

Creazione di una struttura di audit interno

1.   Il consiglio di amministrazione può creare, tenendo conto del rapporto costi-benefici e del valore aggiunto, una struttura di audit interno che svolge le proprie funzioni nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di audit interno sono stabiliti nella carta di audit interno e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il piano annuale della struttura di audit interno è elaborato dal responsabile di tale struttura tenendo conto, tra l'altro, della valutazione effettuata dal direttore circa il rischio nell'organismo di PPP.

Il piano annuale di audit interno è esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione.

La struttura di audit interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.

Se la struttura di audit interno di un singolo organismo di PPP non presenta un rapporto costi-benefici favorevole o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di audit interno con altri organismi di PPP che operano nello stesso settore.

In tali casi il consiglio di amministrazione degli organismi di PPP in questione stabilisce le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.

I soggetti dell'audit interno collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di audit o, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo audit congiunti.

2.   Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di audit interno.

CAPO 6

OPERAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Articolo 31

Esecuzione delle entrate

1.   L'esecuzione delle entrate comporta l'elaborazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la possibilità di rinunciare ai crediti accertati.

2.   Gli importi indebitamente pagati vengono recuperati.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore responsabile e avvia immediatamente la procedura di recupero mediante ogni mezzo previsto dalla legge, compresi, se necessario, la compensazione e, se questa non è possibile, il ricorso all'esecuzione forzata.

Qualora l'ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicate azioni ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali tale decisione è fondata.

Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'organismo di PPP sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinuncia, anche parziale, al recupero di crediti accertati. Tale elenco è allegato alla relazione dell'organismo di PPP sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 53.

3.   Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza specificata nella nota di addebito produce interessi conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   I crediti dell'organismo di PPP nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'organismo di PPP sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 32

Contributo dei membri

1.   L'organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e con la frequenza stabilite nell'atto costitutivo o convenute con tali membri, richieste di pagamento integrale o parziale del loro contributo.

2.   I fondi versati all'organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del bilancio dell'organismo di PPP.

3.   I membri sostengono le spese derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza essere membri o entità costitutive dei membri di tale organismo non contribuiscono a tali costi in alcun modo, né direttamente né indirettamente. In particolare, tali soggetti beneficiari non sono invitati né sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati dall'organismo di PPP.

Articolo 33

Esecuzione delle spese

1.   Per eseguire le spese, l'ordinatore assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

2.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile conferma un'operazione finanziaria.

L'emissione dell'ordine di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la convalida.

3.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'organismo di PPP, l'ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi.

4.   Il programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP contiene l'autorizzazione del consiglio di amministrazione per le spese operative del suddetto organismo relativamente alle attività cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati.

Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di performance. Esso comprende quanto segue:

a)

una descrizione delle attività da finanziare;

b)

l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna attività;

c)

informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP;

d)

una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;

e)

una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali comunicate a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 28, paragrafo 6.

L'organismo di PPP adotta il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale è pubblicato sul sito web dell'organismo di PPP.

Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla stessa procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo di PPP il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro.

Articolo 34

Termini

Il pagamento delle spese deve essere effettuato entro i termini temporali specificati all'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e in conformità a tale articolo.

CAPO 7

ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DI PPP

Articolo 35

Forme dei contributi degli organismi di PPP

1.   I contributi degli organismi di PPP promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, in base:

i)

all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

ii)

al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

b)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

c)

costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della Commissione. I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

3.   L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 23.

Articolo 36

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

Si applica mutatis mutandis l'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 37

Riconoscimento reciproco degli audit

Si applica l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 38

Utilizzo di informazioni già a disposizione

Si applica l'articolo 128 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 39

Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

Si applica mutatis mutandis l'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 40

Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo di PPP informa senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte.

Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, in corso o completata, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno (IAS), senza compromettere la riservatezza delle indagini.

2.   Nei casi che possano incidere sulla responsabilità della Commissione di eseguire il bilancio dell'Unione o in cui vi sia un rischio potenzialmente grave per la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.

Articolo 41

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

Si applicano l'articolo 93 e il titolo V, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 42

Norme relative a procedure, gestione e amministrazione elettronica («e-government»)

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni del titolo V, capo 2, sezioni 1 e 3, e capo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 43

Appalti

1.   Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 175 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 possono essere utilizzate le procedure stabilite all'allegato I, capo 1, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli appalti di valore non superiore a 60 000 EUR.

3.   L'organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi dell'Unione o organismi di PPP.

4.   L'organismo di PPP può concludere un accordo sul livello dei servizi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

L'organismo di PPP può concludere un contratto con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono considerati parte del contributo dei membri al bilancio dell'organismo di PPP.

5.   L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio o dei paesi candidati all'adesione all'Unione che vi partecipano in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le amministrazioni aggiudicatrici dei paesi partecipanti ai programmi dell'Unione che fanno parte di tale organismo in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 44

Esperti

1.   Le disposizioni dell'articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano mutatis mutandis alla selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

L'organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione o organismi di PPP.

L'organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente motivati, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non figura nei suddetti elenchi.

2.   Agli esperti non retribuiti si applica mutatis mutandis l'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 45

Sovvenzioni

1.   Per quanto riguarda le sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   L'organismo di PPP utilizza le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso pertinenti, autorizzati a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, mediante decisione dell'ordinatore della Commissione responsabile del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP. In mancanza di tale decisione, l'organismo di PPP può presentare all'ordinatore responsabile della Commissione una proposta da adottare corredata di una motivazione dettagliata a sostegno della sua proposta. La proposta di decisione è conforme all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordinatore responsabile della Commissione notifica all'organismo di PPP la propria decisione di adottare o di respingere la proposta precisandone i motivi. L'ordinatore responsabile della Commissione può adottare la decisione proposta con modifiche per garantire la conformità all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 46

Premi

1.   Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo IX del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.

2.   Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 4, e dopo aver informato di tali premi la Commissione, che procede a trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 206, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO 8

QUADRO CONTABILE

Articolo 47

Norme contabili

L'organismo di PPP crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Il contabile dell'organismo di PPP applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

Ai fini del primo comma del presente articolo si applicano gli articoli da 80 a 84 e l'articolo 87 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 48

Struttura contabile

I conti annuali dell'organismo di PPP sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono:

a)

gli stati finanziari dell'organismo di PPP;

b)

le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP.

Articolo 49

Documenti giustificativi

Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 50

Stati finanziari

1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro in conformità alle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente regolamento e comprendono:

a)

lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

b)

il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;

c)

la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

d)

la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2.   Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità.

3.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 47 del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo di PPP. Le note contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

i principi, le norme e i metodi contabili;

b)

le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.

4.   Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.

Articolo 51

Relazioni sull'esecuzione del bilancio

1.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

a)

le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

2.   La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo di PPP.

3.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

a)

informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;

b)

informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

c)

informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

d)

informazioni che illustrano gli impegni ancora da pagare, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'esercizio.

Articolo 52

Conti provvisori e conti definitivi

1.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo di PPP fornisce anche le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.

2.   Conformemente all'articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP.

3.   Entro il 15 giugno il contabile dell'organismo di PPP comunica le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultima, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo di PPP, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione una dichiarazione relativa a tali conti definitivi. La dichiarazione è stilata alla stessa data in cui sono elaborati i conti definitivi dell'organismo di PPP.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, in cui quest'ultimo dichiara che tali conti sono stati elaborati in conformità al presente capo e ai principi, alle norme e ai metodi contabili applicabili.

Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'organismo di PPP.

Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo, il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore trasmette le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.

Articolo 53

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1.   Ciascun organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. La relazione fornisce come minimo informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti, in termini sia assoluti sia percentuali, insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

2.   Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, il direttore trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

CAPO 9

AUDIT ESTERNO, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo 54

Audit esterno

1.   Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del possibile consolidamento nei conti definitivi della Commissione.

Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni di tale revisore.

2.   L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa la Corte dei conti, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 8 e 12.

3.   Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 55

Calendario della procedura di discarico

1.   Prima del 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, salvo se diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

2.   Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di amministrazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano o facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 56

Procedura di discarico

1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.

2.   In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, unitamente alle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e secondo le modalità previste dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

Articolo 57

Misure di follow-up

1.   Il direttore adotta ogni misura adeguata per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.

Articolo 58

Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF

1.   L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

2.   Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), l'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

CAPO 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Richieste di informazioni

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, la Commissione e i membri dell'organismo di PPP diversi dall'Unione possono chiedere all'organismo di PPP qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 60

Adozione delle regole finanziarie dell'organismo di PPP

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 adotta nuove regole finanziarie entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del suddetto regolamento.

2.   Ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che abbia già adottato le proprie regole finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 procede alla loro revisione per garantire la conformità al presente regolamento. Le regole finanziarie riviste entrano in vigore entro il 1o settembre 2019.

Articolo 61

Abrogazione

1.   Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 20 e l'articolo 31, paragrafo 4, di detto regolamento continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 62

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da tale data. L'articolo 23 e l'articolo 33, paragrafo 4, si applicano tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Articolo 31

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 31

Articolo 33

Articolo 32

Articolo 34

Articolo 33

Articolo 43

Articolo 34

Articolo 44

Articolo 35

Articolo 45

Articolo 36

Articolo 46

Articolo 37

Articolo 42

Articolo 38

Articolo 47

Articolo 39

Articoli 48 e 53

Articolo 40

Articoli 47 e 50

Articolo 41

Articolo 50

Articolo 42

Articolo 51

Articolo 43

Articolo 52

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 45

Articolo 47

Articolo 46

Articolo 54

Articolo 47

Articolo 55

Articolo 47 bis

Articolo 56

Articolo 47 ter

Articolo 57

Articolo 48

Articolo 58

Articolo 49

Articolo 59

Articolo 50

Articolo 60

Articolo 51

Articolo 62