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24.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/70 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/839 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (1), in particolare l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli usati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli usati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli. |
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(2) |
La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile dovrebbe essere rivista in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS. |
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(3) |
A seguito dell'adozione, in occasione della 171a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 andrebbe rivisto al fine di introdurre il divieto della funzione pausa degli AVAS. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014. |
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(5) |
Dal momento che il presente regolamento contiene un adeguamento volto a riflettere le prescrizioni relative alla funzione pausa degli AVAS già applicabili a norma dell'accordo UNECE del 1958 e introduce le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione nel 2019, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:
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1) |
all'allegato I, l'appendice 1 è così modificata:
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2) |
l'allegato VIII è così modificato:
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