23.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/29 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/831 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 2, quarto comma, e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene una classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sulla base di una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche. Le sostanze sono classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, sostanze CMR di categoria 1B o sostanze CMR di categoria 2 a seconda del livello delle prove delle loro proprietà CMR. |
(2) |
L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009 vieta l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A, di categoria 1B o di categoria 2 a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (sostanze CMR). Tuttavia una sostanza CMR può essere impiegata nei prodotti cosmetici se vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il presente regolamento attua il regolamento (CE) n. 1223/2009. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il diritto dell'Unione, compreso l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(3) |
Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, assicurare la certezza del diritto, in particolare per gli operatori economici e le autorità nazionali competenti, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento. Se vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, gli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(4) |
Il presente regolamento riguarda le sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 al 1o dicembre 2018, data di applicazione del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (3). |
(5) |
Per quanto riguarda alcune sostanze CMR per le quali è stata presentata una richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici, non è stato stabilito che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Si tratta del Quaternium-15, della Chloroacetamide, del diclorometano, della formaldeide, dell'acido perborico e dei perborati di sodio. |
(6) |
La sostanza 3-cloroallilocloruro di metenamina [cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7- triaza-1- azonia adamantano], denominata Quaternium-15 nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), figura attualmente nell'allegato V, voce 31, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata a una concentrazione massima dello 0,2 % nei preparati pronti per l'uso. Il Quaternium-15 è una miscela di isomeri cis e trans il cui isomero cis è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 nel regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione (4). La classificazione è diventata applicabile il 1o dicembre 2010. In conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. Il 13 e il 14 dicembre 2011 il CSSC ha formulato un parere scientifico sul Quaternium-15 (isomero cis) (5) nel quale concludeva che, sulla base dei dati disponibili, non è possibile dichiarare il Quaternium-15 sicuro per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. Alla luce della classificazione dell'isomero cis presente nel Quaternium-15 come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, il Quaternium-15 dovrebbe essere rimosso dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunto all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(7) |
La sostanza 2-cloroacetammide, denominata Chloroacetamide nella nomenclatura INCI, figura attualmente nell'allegato V, voce 41, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata a una concentrazione massima dello 0,3 % nei preparati pronti per l'uso. La Chloroacetamide è stata classificata come sostanza CMR di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre 2010, data in cui sono diventati applicabili alle sostanze i titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 1272/2008. In conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo in tali prodotti. Il 22 marzo 2011 il CSSC ha formulato un parere scientifico sulla Chloroacetamide (6) nel quale concludeva che, sulla base dei dati disponibili, la sostanza non è sicura per i consumatori quando è impiegata a una concentrazione massima dello 0,3 % p/p nei prodotti cosmetici. Alla luce della classificazione come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, la Chloroacetamide dovrebbe essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(8) |
La sostanza diclorometano (cloruro di metilene) figura attualmente nell'allegato III, voce 7, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 35 % nei preparati pronti per l'uso. Il diclorometano è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre 2010. In conformità all'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo in tali prodotti. L'11 dicembre 2012 il CSSC ha formulato un parere scientifico sul diclorometano (7). Il 25 marzo 2015 il CSSC ha formulato un nuovo parere (8), che è stato rivisto il 28 ottobre 2015. In tale parere rivisto il CSSC concludeva che l'utilizzo del diclorometano a una concentrazione massima del 35 % negli spray per capelli e il suo utilizzo nelle formulazioni spray in generale non sono considerati sicuri per i consumatori. Alla luce della classificazione come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, e dal momento che altri utilizzi del diclorometano nei prodotti cosmetici non sono noti né sono stati contemplati dal parere del CSSC, tale sostanza dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(9) |
La sostanza formaldeide figura attualmente nell'allegato III, voce 13, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata nei prodotti per indurire le unghie a una concentrazione massima del 5 % nei preparati pronti per l'uso. Figura inoltre attualmente nell'allegato V, voce 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata nei prodotti per il cavo orale a una concentrazione massima dello 0,1 % e in altri prodotti a una concentrazione massima dello 0,2 %. La formaldeide è stata classificata come sostanza CMR di categoria 1B nel regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (9). La classificazione è diventata applicabile il 1o gennaio 2016. In conformità all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A o 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR, vengono soddisfatte alcune condizioni, comprese le condizioni che non sono disponibili sostanze alternative adeguate, che è presentata una richiesta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta e che la sostanza è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura. Il 7 novembre 2014 il CSSC concludeva nel suo parere (10) che «gli indurenti per le unghie con una concentrazione massima di circa il 2,2 % di formaldeide libera possono essere utilizzati in modo sicuro per indurire o rinforzare le unghie». Tuttavia, dal momento che non è stato stabilito che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per indurire le unghie, la formaldeide dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. Dal momento che non sono state presentate richieste per altri usi della formaldeide, la sostanza dovrebbe essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del medesimo regolamento. La formaldeide dovrebbe inoltre essere aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(10) |
L'acido perborico e i perborati di sodio rientrano tra le sostanze che liberano perossido di idrogeno che figurano attualmente nell'allegato III, voce 12, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono stati classificati come sostanze CMR di categoria 1B nel regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o dicembre 2010. È stata presentata una richiesta di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'utilizzo di tali sostanze in tinture per capelli ad ossidazione. Il 22 giugno 2010 il CSSC concludeva nel suo parere (11) che «le restrizioni generali applicabili alle sostanze che liberano perossido di idrogeno dovrebbero applicarsi al perborato di sodio e all'acido perborico e che l'uso dei perborati di sodio come ingrediente in tinture per capelli ad ossidazione a una concentrazione massima del 3 % in posa non presenta rischi per la salute dei consumatori». Tuttavia, dal momento che non è stato stabilito che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per le tinture per capelli ad ossidazione, l'acido perborico e i perborati di sodio dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(11) |
Per quanto riguarda alcune sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e per le quali è stata presentata una richiesta di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, è stato stabilito che la condizione di cui a tale disposizione è soddisfatta. Si tratta del Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, del Furfural e del Polyaminopropyl biguanide. |
(12) |
La sostanza ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, denominata Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) nella nomenclatura INCI, attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il TPO è stato classificato come sostanza CMR di categoria 2 nel regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione (12). La classificazione è diventata applicabile il 1o dicembre 2013. Il 27 marzo 2014 il CSSC ha formulato un parere scientifico (13) nel quale concludeva che il TPO è sicuro quando è utilizzato come prodotto per modellare le unghie a una concentrazione massima del 5,0 %, ma è un moderato sensibilizzante della pelle. Tenuto conto delle proprietà di sensibilizzazione cutanea del TPO e dell'alto rischio di esposizione tramite contatto con la pelle nel caso di applicazione non professionale dei prodotti per le unghie, l'utilizzo del TPO dovrebbe essere limitato al settore professionale. Alla luce di tali elementi, il TPO dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'uso professionale nei sistemi di unghie artificiali a una concentrazione massima del 5 %. |
(13) |
La sostanza 2-furaldeide, denominata Furfural nella nomenclatura INCI, è impiegata come fragranza o aromatizzante nei prodotti cosmetici e attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009. È stata classificata come sostanza CMR di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. La classificazione è diventata applicabile prima del 1o dicembre 2010. Il 27 marzo 2012 il CSSC concludeva nel suo parere (14) che l'utilizzo del Furfural a una concentrazione massima di 10 ppm (0,001 %) nei preparati pronti per l'uso, compresi i prodotti per il cavo orale, non presenta rischi per la salute dei consumatori. Alla luce della classificazione del Furfural come sostanza CMR di categoria 2 e del parere del CSSC, il Furfural dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 a una concentrazione massima dello 0,001 %. |
(14) |
La sostanza cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB), denominata Polyaminopropyl biguanide nella nomenclatura INCI, figura attualmente nell'allegato V, voce 28, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come conservante autorizzato a una concentrazione massima dello 0,3 %. È stata classificata come sostanza CMR di categoria 2 nel regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione (15). La classificazione è diventata applicabile il 1o gennaio 2015. Il 18 giugno 2014 il CSSC ha adottato un parere (16) nel quale concludeva che, sulla base dei dati disponibili, il PHMB non è sicuro per i consumatori quando è utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,3 % in tutti i prodotti cosmetici. Nel parere il CSSC concludeva inoltre che l'uso sicuro potrebbe essere basato su una concentrazione d'uso inferiore e/o comportare restrizioni per alcune categorie di prodotti cosmetici, e che sono necessari studi sull'assorbimento dermico su ulteriori formulazioni cosmetiche rappresentative. Il 7 aprile 2017 il CSSC ha adottato un nuovo parere (17) nel quale concludeva che, sulla base dei dati forniti, il PHMB è sicuro quando è utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,1 % in tutti i prodotti cosmetici, ma non ne è consigliato l'uso nelle formulazioni spray. Alla luce della classificazione del PHMB come sostanza CMR di categoria 2 e del nuovo parere del CSSC, il PHMB dovrebbe essere autorizzato come conservante in tutti i prodotti cosmetici, escluse le applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione, a una concentrazione massima dello 0,1 %. Le condizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero essere adattate di conseguenza. |
(15) |
Per quanto riguarda un ampio gruppo di sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è stata presentata alcuna richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici. Tali sostanze dovrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento. Si tratta tra l'altro di alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(16) |
Alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e l'idrogenoborato di dibutilstagno sono stati classificati come sostanze CMR di categoria 1B nel regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o dicembre 2010. In conformità all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009, le sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1 A o 1B possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR, vengono soddisfatte alcune condizioni. Il 22 giugno 2010 il CSSC ha formulato un parere (18) nel quale concludeva che alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, di tale regolamento sono sicuri per l'utilizzo nei prodotti cosmetici a determinate condizioni. Tuttavia, dal momento che non è stata presentata una richiesta per un uso particolare e che non è stato stabilito che non sono disponibili sostanze alternative adeguate per gli usi pertinenti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, tali composti di boro dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III di tale regolamento e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. Per quanto riguarda l'idrogenoborato di dibutilstagno, non è stata presentata una richiesta per un uso particolare e non è stato dichiarato sicuro dal CSSC. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(17) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, può modificare di conseguenza gli allegati da II a VI del medesimo regolamento. La Commissione ha consultato il CSSC in merito alla sicurezza di alcune sostanze che sono simili da un punto di vista chimico alle sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B o 2. Si tratta di alcuni composti di boro, della paraformaldeide e del glicole di metilene. |
(18) |
Alcuni composti di boro che figurano attualmente nell'allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n. 1223/2009, diversi da quelli di cui al considerando 16, non sono stati classificati come sostanze CMR. Il 12 dicembre 2013 il CSSC ha formulato un parere sui borati, sui tetraborati e sugli ottaborati (19) nel quale concludeva che tali sostanze, così come altri esteri o sali dell'acido borico quali il MEA-borato, il MIPA-borato, il borato di potassio, il triottildodecil borato e il borato di zinco, si trasformano in acido borico in soluzione acquosa e che dovrebbero dunque applicarsi all'intero gruppo dei borati, dei tetraborati e degli ottaborati le stesse restrizioni generali applicabili all'acido borico. L'acido borico è stato classificato come sostanza CMR di categoria 1B nel regolamento (CE) n. 790/2009. La classificazione è diventata applicabile entro il 1o dicembre 2010. Alla luce del parere del CSSC l'intero gruppo dei borati, dei tetraborati e degli ottaborati, fatta eccezione per le sostanze appartenenti a tale gruppo che sono state classificate come sostanze CMR, così come altri esteri o sali dell'acido borico dovrebbero essere rimossi dall'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(19) |
La sostanza paraformaldeide figura attualmente nell'allegato V, voce 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 ma, contrariamente alla formaldeide, non è stata classificata come sostanza CMR. La sostanza glicole di metilene attualmente non figura negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il 26-27 giugno 2012 il CSSC ha adottato un parere sul glicole di metilene (20) nel quale stabiliva che il glicole di metilene viene rapidamente convertito, in varie condizioni, in formaldeide in soluzione acquosa e che la paraformaldeide può depolimerizzarsi in formaldeide tramite riscaldamento o essiccazione. Alla luce del parere del CSSC, sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'utilizzo di tali sostanze nei prodotti cosmetici. La paraformaldeide dovrebbe pertanto essere rimossa dall'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 e la paraformaldeide e il glicole di metilene dovrebbero essere aggiunti all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del medesimo regolamento. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1).
(5) SCCS/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.
(6) SCCS/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.
(7) SCCS/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf.
(8) SCCS/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf.
(9) Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).
(10) SCCS/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf.
(11) SCCS/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf.
(12) Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 3).
(13) SCCS/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf.
(14) SCCS/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf.
(15) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).
(16) SCCS/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf.
(17) SCCS/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf.
(18) SCCS/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf.
(19) SCCS/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf.
(20) SCCS/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf.
ALLEGATO
1)
L'allegato II è così modificato:
a) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
b) |
la voce 395 è sostituita dalla seguente:
|
2)
L'allegato III è così modificato:
a) |
le voci 1a, 1b, 7, 13 e 51 sono soppresse; |
b) |
la voce 12 è sostituita dalla seguente:
|
c) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
3)
L'allegato V è così modificato:
a) |
nella premessa, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
b) |
le voci 5, 31, 40 e 41 sono soppresse; |
c) |
la voce 28 è sostituita dalla seguente:
|
(*1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).»;