22.5.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/820 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2019

che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un controllo e una gestione efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi europei per il venture capital è importante specificare le situazioni in cui è probabile che si verifichino conflitti di interesse.

(2)

Nel contesto dei fondi per il venture capital qualificati, i tipi di conflitti di interesse differiscono a seconda del ruolo, degli interessi e degli incentivi delle persone coinvolte. Per facilitare l'individuazione dei conflitti di interesse in tale contesto è necessario stilare un elenco di situazioni suscettibili di determinare conflitti di interesse. Tale elenco dovrebbe essere sufficientemente ampio da comprendere qualsiasi tipo di conflitti di interesse che possa insorgere nel settore dei fondi europei per il venture capital. Pertanto, i tipi di conflitti di interesse dovrebbero comprendere situazioni in cui vi è la prospettiva di realizzare un guadagno finanziario o di evitare una perdita finanziaria, o quando sono forniti incentivi che favoriscono interessi particolari a scapito degli interessi del fondo per il venture capital qualificato o degli investitori nel fondo.

(3)

I gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nell'interesse superiore dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.

(4)

Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

(5)

I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

(6)

Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni su un sito web.

(7)

Per consentire ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipi di conflitti di interesse

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo per il venture capital qualificato o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

(a)

è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;

(b)

ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;

(c)

ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;

(d)

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori;

gli interessi di un investitore nel fondo per il venture capital qualificato rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;

(e)

esegue le stesse attività per il fondo per il venture capital qualificato, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;

(f)

versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);

(g)

influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo per il venture capital qualificato.

Articolo 2

Politica sui conflitti di interesse

1.   Il gestore del fondo per il venture capital qualificato stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.

2.   La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

Articolo 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

(a)

il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;

(b)

la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;

(c)

la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;

(d)

impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per il venture capital qualificato;

(e)

impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

Articolo 4

Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori, i gestori di fondi per il venture capital qualificati adottano i seguenti provvedimenti:

(a)

informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo per il venture capital qualificato, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;

(b)

adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori.

Articolo 5

Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo per il venture capital qualificato a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato in questione che dei suoi investitori.

2.   Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

(a)

monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action);

(b)

garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo per il venture capital qualificato;

(c)

prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.

3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

Articolo 6

Comunicazione dei conflitti di interesse

1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni.

2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;

(b)

gli investitori hanno acconsentito alla fornitura di tali informazioni tramite il sito web;

(c)

le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).