27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/312


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/777 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/797 chiarisce i ruoli degli attori ferroviari, in particolare delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, in relazione ai controlli da effettuare prima di utilizzare veicoli autorizzati.

(2)

Il registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF) dovrebbe garantire la trasparenza in materia di caratteristiche della rete ed essere utilizzato come banca dati di riferimento. In particolare, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilità tecnica fra un veicolo e una tratta.

(3)

L'elenco dei parametri del registro dell'infrastruttura ferroviaria e l'interfaccia utenti comune di cui alla decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione (2) dovrebbero essere aggiornati al fine di consentire la verifica della compatibilità tra veicolo e tratta. Al contempo, l'applicazione web del registro dell'infrastruttura (applicazione RINF) dovrebbe sostituire l'interfaccia utenti comune.

(4)

L'applicazione RINF dovrebbe essere realizzata e gestita dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») e dovrebbe fornire l'accesso ai registri degli Stati membri che indicano i valori dei parametri della rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati. In particolare, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tale applicazione per ottemperare all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, per fornire un punto di accesso unico agli utenti.

(5)

I dati relativi ai parametri riportati nella tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbero essere raccolti e inseriti, relativamente all'intero sistema ferroviario dell'Unione, nel registro dell'infrastruttura entro il 16 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 5 della suddetta decisione. I dati relativi ai nuovi parametri precisati nel presente regolamento dovrebbero essere raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura in tempo debito al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797, in particolare per consentire la verifica della compatibilità veicolo-tratta sulla base dell'applicazione RINF. L'applicazione RINF dovrebbe essere operativa al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e i dati relativi ai parametri pertinenti per la verifica della compatibilità veicolo-tratta dovrebbero essere raccolti e inseriti non appena possibile e al più tardi entro il 16 gennaio 2020.

(6)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo di registrazione nazionale responsabile del coordinamento della trasmissione e dell'aggiornamento regolare dei dati nel proprio registro dell'infrastruttura.

(7)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero raccogliere i dati relativi alla propria rete e garantire che agli organismi di registrazione siano trasmessi dati completi, coerenti, esatti e aggiornati.

(8)

Gli ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF dovrebbero facilitare la verifica della compatibilità veicolo-tratta e la compilazione del fascicolo percorso treno con informazioni provenienti dall'applicazione RINF. L'Agenzia dovrebbe valutare i costi e i benefici delle integrazioni dell'applicazione RINF e procedere alla loro attuazione, se del caso.

(9)

L'Agenzia dovrebbe realizzare una guida applicativa che descriva e, ove necessario, spieghi i requisiti di cui al presente regolamento. Le linee guida dovrebbero essere aggiornate, pubblicate e messe a disposizione del pubblico gratuitamente.

(10)

Il 27 luglio 2018 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria al fine di aggiornare le funzioni del registro dell'infrastruttura con il disposto della direttiva (UE) 2016/797.

(11)

La decisione di esecuzione 2014/880/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura

1.   Le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono definite nell'allegato del presente regolamento.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i valori dei parametri della propria rete ferroviaria siano informatizzati e salvati in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.

Articolo 2

Applicazione RINF

1.   L'Agenzia realizza e mantiene un'applicazione web («applicazione RINF») che funga da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni relative alle infrastrutture degli Stati membri ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   L'applicazione RINF è realizzata conformemente all'allegato del presente regolamento.

3.   L'Agenzia provvede affinché l'applicazione RINF sia operativa al più tardi entro il 16 giugno 2019.

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati necessari per la propria rete siano raccolti e inseriti nell'applicazione RINF entro i termini previsti dalla tabella 1 dell'allegato.

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i dati nell'applicazione RINF siano mantenuti aggiornati conformemente all'articolo 5.

6.   L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti degli organismi di registrazione nazionali incaricato di coordinare, monitorare e sostenere il popolamento dell'applicazione RINF.

Articolo 3

Transizione

1.   Rimangono applicabili i termini per il popolamento del registro dell'infrastruttura previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono affinché i dati raccolti e inseriti nel registro dell'infrastruttura conformemente alla decisione di esecuzione 2014/880/UE restino disponibili e siano accessibili attraverso l'applicazione RINF.

Articolo 4

Organismo di registrazione nazionale

1.   Ciascuno Stato membro designa un organismo di registrazione nazionale che è incaricato di coordinare l'attività di raccolta e inserimento dei dati nell'applicazione RINF per lo Stato membro in questione.

2.   Al più tardi entro il 16 giugno 2019 ciascuno Stato membro notifica all'Agenzia l'organismo di registrazione nazionale designato ai sensi del paragrafo 1 qualora tale organismo non sia il soggetto designato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/880/UE.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura di ciascuno Stato membro sono incaricati della raccolta e dell'inserimento dei dati nell'applicazione RINF.

Articolo 5

Raccolta dati

1.   I gestori dell'infrastruttura garantiscono l'esattezza, la completezza, la coerenza e la tempestività dei dati inseriti nell'applicazione RINF e trasmettono dati aggiornati non appena questi sono disponibili.

2.   Fino al 31 dicembre 2020 i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati agli organismi di registrazione. Gli organismi di registrazione trasmettono i dati all'applicazione RINF con cadenza almeno mensile tranne qualora non sia necessario alcun aggiornamento dei dati. In quest'ultimo caso gli organismi di registrazione informano l'Agenzia che non è necessario alcun aggiornamento. Un aggiornamento coincide con la pubblicazione annuale del prospetto informativo della rete.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione RINF di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), i gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena questi sono disponibili.

4.   Le informazioni relative alle infrastrutture messe in servizio dopo il 16 giugno 2019 sono trasmesse all'applicazione RINF prima della messa in servizio.

Articolo 6

Sviluppi ulteriori

1.   Sulla base dei risultati di un'analisi costi-benefici, l'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 1o gennaio 2021 al fine di:

a)

razionalizzare il processo di aggiornamento dei dati nell'applicazione RINF per consentire ai gestori dell'infrastruttura di aggiornare le informazioni non appena disponibili;

b)

migliorare la descrizione della rete in modo da mostrarne con precisione la geometria;

c)

fornire informazioni in merito al possibile itinerario sulla rete;

d)

fornire mezzi per segnalare alle imprese ferroviarie eventuali modifiche nell'applicazione RINF che siano per loro pertinenti.

2.   Entro il 16 gennaio 2022 l'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici, aggiorna l'applicazione RINF per consentire la raccolta e l'inserimento delle informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione (3). Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio registro dell'infrastruttura fornisca le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno un anno dopo l'aggiornamento dell'applicazione RINF.

3.   Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.

Articolo 7

Guida all'applicazione delle specifiche comuni

Al più tardi entro il 16 giugno 2019 l'Agenzia pubblica una guida all'applicazione delle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura (guida applicativa). L'Agenzia mantiene aggiornata tale guida applicativa. La guida applicativa fornisce un riferimento alle disposizioni pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun parametro.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/880/UE è abrogata.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE TECNICO

Le presenti specifiche riguardano dati relativi ai seguenti sottosistemi strutturali del sistema ferroviario dell'Unione:

a)

sottosistema «infrastruttura»,

b)

sottosistema «energia»,

c)

sottosistema «controllo-comando e segnalamento a terra».

2.   FINALITÀ

Il registro dell'infrastruttura ha come obiettivo principale definire caratteristiche della rete trasparenti e deve essere utilizzato come banca dati di riferimento.

2.1.   Processi sostenuti dal registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve sostenere i seguenti processi:

a)

controllo prima dell'utilizzo di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva (UE) 2016/797;

b)

progettazione di sottosistemi mobili;

c)

verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

d)

pubblicazione di norme e restrizioni di natura strettamente locale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797;

e)

verifica della compatibilità tecnica fra gli impianti fissi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2016/797;

f)

monitoraggio dei progressi in termini di interoperabilità della rete ferroviaria dell'Unione;

g)

elaborazione del prospetto informativo della rete per quanto riguarda la natura dell'infrastruttura;

h)

compilazione del fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

i)

riutilizzo dei dati del registro dell'infrastruttura in altri strumenti informatici.

2.2.   Requisiti specifici per il registro dell'infrastruttura

Il registro dell'infrastruttura deve:

a)

indicare il valore dei parametri da utilizzare per controllare la compatibilità tecnica tra veicolo e tratta;

b)

fornire dati pertinenti per identificare le caratteristiche dell'infrastruttura per l'area d'uso prevista e facilitare la progettazione del materiale rotabile e la verifica di fattibilità dei servizi ferroviari;

c)

consentire agli Stati membri di inserire nel registro dell'infrastruttura norme e restrizioni di natura strettamente locale;

d)

fornire dati pertinenti per facilitare la verifica della compatibilità tecnica tra un sottosistema fisso e la rete in cui è integrato e monitorare i progressi dell'interoperabilità degli impianti fissi ferroviari;

e)

fornire le informazioni necessarie per il fascicolo percorso treno;

f)

consentire l'utilizzo del registro dell'infrastruttura come banca dati di riferimento per il prospetto informativo della rete o per altri strumenti informatici.

3.   CARATTERISTICHE COMUNI

Le caratteristiche di cui al presente allegato sono comuni a tutti i registri dell'infrastruttura degli Stati membri.

3.1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)   «sezione di linea» (SoL — Section of Line): la parte di linea situata tra punti operativi adiacenti che può essere composta da più binari;

2)   «punto operativo» (OP — Operational Point): qualsiasi località per l'esercizio di servizi ferroviari, in cui detti servizi possono iniziare e terminare oppure cambiare itinerario, e dove possono essere forniti servizi di trasporto passeggeri o di trasporto merci; comprende qualsiasi località di confine tra Stati membri o tra gestori dell'infrastruttura;

3)   «punto di localizzazione» (LP — Location Point): qualsiasi punto specifico sul binario di una sezione di linea in cui cambia il valore di un parametro;

4)   «binario di circolazione»: qualsiasi binario utilizzabile per l'effettuazione del servizio commerciale; non comprende i binari di incrocio, di precedenza e dei posti di comunicazione, utilizzati solo per la movimentazione dei treni;

5)   «binario di raccordo»: qualsiasi binario all'interno di un punto operativo che non è utilizzato per gli itinerari operativi di un treno.

3.2.   Struttura della rete ferroviaria del registro dell'infrastruttura

3.2.1.   Ai fini del registro dell'infrastruttura ciascun Stato membro deve descrivere la propria rete ferroviaria in sezioni di linea e punti operativi.

3.2.2.   Gli oggetti che devono essere pubblicati per la «sezione di linea», in relazione ai sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento a terra», sono attribuiti all'elemento infrastrutturale «binario di circolazione».

3.2.3.   Gli oggetti che devono essere pubblicati per il «punto operativo», in relazione al sottosistema «infrastruttura», sono attribuiti agli elementi infrastrutturali «binario di circolazione» e «binario di raccordo».

3.3.   Oggetti del registro dell'infrastruttura

3.3.1.   Gli oggetti devono essere pubblicati conformemente alla tabella 1.

3.3.2.   La guida applicativa per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 7 definisce il formato specifico e il processo di gestione dei dati elencati nella tabella 1, presentati in una delle seguenti modalità:

a)

una scelta unica o multipla da un elenco predefinito;

b)

una stringa di caratteri o la stringa di caratteri predefinita;

c)

un numero indicato all'interno di due parentesi quadre.

3.3.3.   Il valore di un parametro deve essere fornito, nel rispetto dei termini di cui alla tabella 1, quando corrisponde a un parametro fondamentale o quando l'oggetto corrispondente esiste sulla rete descritta.

I parametri richiesti per il controllo della compatibilità tra veicolo e tratta sono indicati con la dicitura «Necessario per compatibilità tratta» ai sensi dell'appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.

Tutte le informazioni pertinenti relative ai parametri sono specificate nella tabella 1.

Quando nella tabella 1 si fa riferimento a un documento del gestore dell'infrastruttura, quest'ultimo o l'organismo di registrazione nazionale a norma dell'articolo 5 deve trasmettere tale documento all'Agenzia in formato elettronico. I documenti di cui ai parametri 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 e 1.1.1.3.11.3 devono essere presentati in due lingue dell'UE.

Tabella 1

Oggetti del registro dell'infrastruttura

Numero

Titolo

Presentazione dei dati

Definizione

Parametro fondamentale

Necessario per compatibilità tratta

Termine per l'indicazione del parametro

1

STATO MEMBRO

 

 

 

1.1

SEZIONE DI LINEA

 

 

 

1.1.0.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Codice del gestore dell'infrastruttura (GI)

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.2

Identificazione nazionale della linea

Stringa di caratteri

Identificazione unica della linea o numero unico attribuito alla linea nello Stato membro.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.3

Punto operativo all'inizio della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Identificazione unica del punto operativo all'inizio della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.4

Punto operativo alla fine della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Identificazione unica del punto operativo alla fine della sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.5

Lunghezza della sezione di linea

Stringa di caratteri predefinita

Lunghezza tra punti operativi all'inizio e alla fine della sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.0.0.0.6

Carattere della sezione di linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Sezione di linea normale/collegamento

Tipo di sezione di linea che esprime la dimensione dei dati presentati dipendente dal fatto che connetta oppure no punti operativi generati dalla divisione di un grande nodo in diversi punti operativi.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

 

 

 

1.1.1.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identificazione del binario

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nella sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.0.0.2

Direzione di marcia normale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

N/O/B

La direzione di marcia normale è:

la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

entrambe le direzioni: (B)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1

Sottosistema «infrastruttura»

 

 

 

1.1.1.1.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione (1).

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (2)) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2

Parametri di prestazione

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Classificazione TEN (rete transeuropea) del binario

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte la linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identità del sistema informativo geografico (GIS ID) TEN

Stringa di caratteri

Indicazione della GIS ID della sezione della banca dati TEN-T a cui appartiene il binario

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.2.2

Categoria della linea

Scelta unica da un elenco predefinito

Classificazione di una linea sulla base della STI INF – regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (3)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC — Rail Freight Corridor)

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4

Capacità di carico

Scelta unica da un elenco predefinito

Una combinazione di categoria di linea e velocità nel punto più debole del binario

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.4.1

Classificazione nazionale della capacità di carico

Stringa di caratteri

Classificazione nazionale della capacità di carico

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.2

Conformità delle strutture al modello di carico ad alta velocità (HSLM - High Speed Load Model)

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Per sezioni di linea con velocità massima consentita di 200 km/h o superiore.

Informazioni relative alla procedura da seguire per eseguire il controllo di compatibilità dinamica

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.3

Localizzazione ferroviaria di strutture che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di strutture che richiedono verifiche specifiche

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.4.4

Documento riportante la/le procedura/e per le verifiche di compatibilità statica e dinamica della tratta

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante:

le procedure esatte per le verifiche di compatibilità statica e dinamica della tratta;

oppure

informazioni pertinenti per lo svolgimento di verifiche su strutture specifiche.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.2.5

Velocità massima consentita

[NNN]

Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», espressa in km/ora.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.6

Campo di temperatura

Scelta unica dall'elenco predefinito:

T1 (da -25 a +40)

T2 (da -40 a +35)

T3 (da -25 a +45)

Tx (da -40 a +50)

Campo di temperatura per un accesso illimitato alla linea sulla base della norma europea

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.7

Altitudine massima

[+/-][NNNN]

Punto più elevato della sezione di linea al di sopra del livello del mare in riferimento al NAP (Normal Amsterdam's Peil — livello normale di Amsterdam).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.2.8

Esistenza di condizioni climatiche estreme

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme sulla base della norma europea.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Sagoma interoperabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nessuna

Sagome GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.2

Sagome multinazionali

Scelta unica dall'elenco predefinito:

G2/GB1/GB2/nessuna

Sagoma multilaterale o sagoma internazionale diversa da GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea.

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.3

Sagome nazionali

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagoma nazionale come definita nella norma europea o altra sagoma locale

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.1.3.1.1

Sagoma

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

Conformemente al punto 7.3.2.2 del regolamento (UE) n. 1302/2014, le sezioni di linea della rete del Regno Unito (Gran Bretagna) possono non avere un profilo di riferimento per la sagoma.

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.2

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.1.3

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.1.1.1.3.1.1. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.3.4

Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili

Scelta unica da un elenco predefinito

Codificazione del trasporto combinato con casse mobili come definito nella fiche UIC (se la linea appartiene alla TEN).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.5

Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semi rimorchi

Scelta unica da un elenco predefinito

Codificazione del trasporto combinato per semi rimorchi come definito nella fiche UIC (se la linea appartiene alla TEN).

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.5.1

Informazioni specifiche

Stringa di caratteri

Ogni informazione pertinente messa a disposizione dal GI relativa al tracciato della linea

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.3.6

Profilo del gradiente

Stringa di caratteri predefinita:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

ripetuta ogniqualvolta necessario

Sequenza dei valori di gradiente e punti in cui il gradiente cambia

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.3.7

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNNNN]

Raggio della curva orizzontale più piccola del binario espresso in metri

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4

Parametri del binario

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Scartamento nominale

Scelta unica dall'elenco predefinito

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/altro

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.2

Insufficienza di sopraelevazione

[+/-] [NNN]

Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata per la quale la linea è stata progettata

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.3

Inclinazione della rotaia

[NN]

Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia rispetto alla superficie di rotolamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.4.4

Esistenza di ballast

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifica se il binario è costruito con traverse posate nella massicciata oppure no

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5

Dispositivi di armamento

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione previsti dalla STI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

I dispositivi di armamento sono mantenuti nei valori limite di esercizio come specificati dalla STI.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.5.2

Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso

[NNN]

La massima lunghezza dello spazio non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso è riferita al diametro minimo delle ruote in esercizio espresso in millimetri

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6

Resistenza del binario ai carichi applicati

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Decelerazione massima del treno

[N.N]

Limite di resistenza longitudinale del binario, indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa in metri al secondo quadrato

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

Scelta unica dall'elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato con condizioni/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni a correnti parassite

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.3

Utilizzo di freni magnetici

Scelta unica dall'elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato con condizioni/autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni magnetici

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.6.4

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni a correnti parassite di cui al punto 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.6.5

Documento riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le condizioni per l'utilizzo di freni magnetici di cui al punto 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7

Salute, sicurezza e ambiente

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Divieto di utilizzo della lubrificazione del bordino

Scelta unica dall'elenco predefinito

S/N

Indicazione se sia vietato l'uso di un dispositivo di bordo per la lubrificazione del bordino

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.2

Esistenza di passaggi a livello

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di passaggi a livello (compresi attraversamenti binari per i pedoni) sulla sezione di linea

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.3

Accelerazione consentita in prossimità dei passaggi a livello

Stringa di caratteri

Esistenza di un limite all'accelerazione del treno se il treno si ferma o recupera velocità in prossimità di un passaggio a livello, espresso come curva di accelerazione di riferimento specifica.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.7.4

Esistenza di un sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole (RTB) a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di sistema RTB a terra

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.5

Sistema RTB a terra conforme a STI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra conforme a STI.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.6

Individuazione di sistema RTB a terra

Stringa di caratteri

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, individuazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.7

Generazione di sistema RTB a terra

Scelta unica da un elenco predefinito

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Generazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.8

Localizzazione ferroviaria di sistema RTB a terra

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, localizzazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.9

Direzione della misurazione di sistema RTB a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

N/O/B

Specifico per le reti francese, italiana e svedese.

Applicabile se il sistema RTB a terra non è conforme a STI, direzione della misurazione di sistema di rilevamento di anomalo riscaldamento boccole a terra.

Se la direzione della misurazione è:

la stessa direzione di quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (N)

la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea: (O)

entrambe le direzioni: (B)

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.1.7.10

Richieste luci rosse fisse

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Sezioni in cui sono richieste due luci rosse fisse conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.7.11

Appartenente a una tratta meno rumorosa

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Appartenente a una «tratta meno rumorosa» ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (4).

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8

Galleria

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.3

Inizio della galleria

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea all'inizio della galleria

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.4

Fine della galleria

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(± N NNN.NNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea alla fine della galleria

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.5

Dichiarazione CE di verifica relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.6

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.7

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8

Area della sezione trasversale

[NNN]

Area della sezione trasversale più piccola in metri quadrati della galleria

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.8.1

Conformità della galleria alla STI INF

S/N

Conformità della galleria alla STI INF alla velocità massima consentita

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8.8.2

Documento messo a disposizione dal GI contenente la descrizione esatta della galleria

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente la descrizione esatta della sagoma libera e della geometria della galleria

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.1.8.9

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.10

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.1.8.11

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2

Sottosistema «energia»

 

 

 

1.1.1.2.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «energia»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2

Sistema di linea di contatto

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Tipo di sistema di linea di contatto

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Linea di contatto aerea (OCL — Overhead Contact Line)

Terza rotaia

Quarta rotaia

Non elettrificato

Indicazione del tipo di sistema di linea di contatto

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.2

Sistema di alimentazione elettrica (tensione e frequenza)

Scelta unica dall'elenco predefinito:

AC 25kV-50 Hz/

AC 15kV-16,7 Hz/

DC 3kV/

DC 1,5kV/

DC (caso specifico FR)

DC 750V/

CC 650V/

DC 600V/

altro

Indicazione del sistema di alimentazione della trazione (tensione nominale e frequenza)

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 per linee di cui al punto 7.4.2.2.1 del regolamento (UE) n. 1301/2014.

[NNNNNN]

Specifico per la rete francese

Tensione massima non permanente ai sensi della norma EN50163 per linee di cui al punto 7.4.2.2.1 del regolamento (UE) n. 1301/2014.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.2.2.2

Corrente massima del treno

[NNNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.3

Corrente massima a treno fermo per pantografo

[NNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno fermo per sistemi in corrente continua (CC), espressa in ampere

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.4

Autorizzazione della frenatura a recupero

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N/Solo se il veicolo è in grado di rilevare l'arresto di emergenza conformemente alla norma EN 50 388

Indicazione se la frenatura a recupero sia autorizzata, non autorizzata o autorizzata a condizioni specifiche.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.5

Altezza massima del filo di contatto

[N.NN]

Indicazione dell'altezza massima del filo di contatto, espressa in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.2.6

Altezza minima del filo di contatto

[N.NN]

Indicazione dell'altezza minima del filo di contatto, espressa in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3

Pantografo

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Archetti del pantografo accettati conformi alla STI

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione degli archetti del pantografo conformi alla STI il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.2

Altri archetti del pantografo accettati

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione degli archetti del pantografo il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.3

Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro, a una data velocità

Stringa di caratteri predefinita:

[N] [NNN] [NNN]

Indicazione del numero massimo di pantografi alzati autorizzato per treno e della distanza minima tra archetti adiacenti, da asse mediano ad asse mediano, espressa in metri, a una data velocità

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.3.4

Materiali degli striscianti autorizzati

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione dei materiali degli striscianti il cui uso è autorizzato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4

Tratti a separazione della catenaria

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Separazione di fase

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di separazione di fase e informazioni necessarie

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informazioni sulla separazione di fase

Stringa di caratteri predefinita

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di fase

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.1

Separazione di sistema

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di separazione di sistema

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informazioni sulla separazione di sistema

Stringa di caratteri predefinita

Indicazione delle diverse informazioni necessarie in materia di separazione di sistema

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.4.3

Distanza tra il pannello e la fine della separazione di fase

[N]

Specifico per il controllo della compatibilità di tratta sulla rete francese.

Distanza tra il pannello che autorizza l'agente di condotta ad «alzare il pantografo» o «chiudere l'interruttore di protezione del circuito di alimentazione» dopo aver superato la separazione di fase e la fine della sezione a separazione di fase.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.2.5

Requisiti per il materiale rotabile

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Limitazione di corrente o di potenza a bordo richiesta

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia necessaria una funzione per la limitazione di corrente o di potenza a bordo sui veicoli

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.2

Forza di contatto autorizzata

Stringa di caratteri

Indicazione della forza di contatto autorizzata espressa in newton.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.2.5.3

Dispositivo di abbassamento automatico richiesto

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia richiesto sul veicolo un dispositivo di abbassamento automatico (ADD — Automatic Dropping Device)

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3

Sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

 

 

 

1.1.1.3.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «controllo-comando e segnalamento»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2

Sistema di protezione del treno (ETCS) conforme alla STI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Livello del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS)

Scelta unica da un elenco predefinito

Livello di applicazione ETCS associato alle apparecchiature di terra

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.2

Baseline dell'ETCS

Scelta unica da un elenco predefinito

Baseline dell'ETCS installata a terra

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.3

Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.4

Funzione infill dell'ETCS installata a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Nessuna/Loop/GSM-R infill/Loop & GSM-R infill

Informazioni relative alle apparecchiature di terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R - Global System for Mobile communications for Railways) per installazioni di livello 1

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.5

Implementazione del pacchetto 44 dell'applicazione nazionale dell'ETCS

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.6

Esistenza di restrizioni o condizioni operative

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS – regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (5).

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.2.7

Funzioni facoltative dell'ETCS

Stringa di caratteri

Funzioni facoltative dell'ETCS che potrebbero migliorare l'esercizio sulla linea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.2.8

Conferma dell'integrità del treno a bordo necessaria per accedere alla linea

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia richiesta la conferma dell'integrità del treno a bordo per accedere alla linea per motivi di sicurezza

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibilità con il sistema ETCS

Scelta unica da un elenco predefinito

Utilizzo dei requisiti ETCS per la dimostrazione della compatibilità tecnica

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.2.10

ETCS M_version

Scelta unica da un elenco predefinito

ETCS M_version in base a SRS 7.5.1.9

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) conforme alla STI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Versione GSM-R

Scelta unica da un elenco predefinito

Numero della versione GSM-R della specifica dei requisiti funzionali (FRS - Functional requirements specification) e della specifica dei requisiti di sistema (SRS - System requirements specification) installata a terra.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.2

Numero di dispositivi mobili GSM-R attivi (EDOR) o di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 o livello 3 necessario per il trasferimento di RBC (centro di blocco radio) senza interruzioni operative

Scelta unica dall'elenco predefinito:

1/2

Numero di sessioni di comunicazione simultanea a bordo per ETCS livello 2 o livello 3 richiesto per un regolare esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e nessun problema di interoperabilità

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3

Funzioni GSM-R facoltative

Scelta unica da un elenco predefinito

Utilizzo di funzioni GSM-R facoltative che potrebbe migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.3.3.1

Informazioni supplementari sulle caratteristiche di rete

Stringa di caratteri

Qualsiasi informazione supplementare sulle caratteristiche di rete o documento corrispondente messo a disposizione dal GI e conservato dall'Agenzia, ad esempio: livello di interferenza, con conseguente raccomandazione di una protezione supplementare a bordo

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS per ETCS

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se il GPRS possa essere utilizzato per l'ETCS

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.3.3

Zona di implementazione del GPRS

Stringa di caratteri

Indicazione della zona in cui il GPRS può essere utilizzato per l'ETCS

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.4

Utilizzo del gruppo 555

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia utilizzato il gruppo 555

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.5

Reti GSM-R coperte da accordo di roaming

Scelta unica da un elenco predefinito

Elenco reti GSM-R coperte da accordo di roaming

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.6

Presenza di roaming su reti pubbliche

Selezione dall'elenco predefinito:

S/N

In caso di risposta affermativa, indicare il nome della rete pubblica:

Presenza di roaming su reti pubbliche

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.7

Dettagli relativi al roaming su reti pubbliche

Stringa di caratteri

In caso di roaming configurato per reti pubbliche, indicare per quali reti, quali utenti e quali zone.

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3.8

Assenza di copertura GSMR

selezione dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione di assenza di copertura GSMR

X

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.3. 9

Compatibilità del sistema radio - voce

Scelta unica da un elenco predefinito

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica della voce

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibilità del sistema radio - dati

Scelta unica da un elenco predefinito

Requisiti del sistema radio per dimostrare la compatibilità tecnica dei dati

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.4

Sistemi di rilevamento del treno pienamente conformi alla STI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Esistenza di un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme alla STI:

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'eventuale installazione di un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme ai requisiti della STI CCS - regolamento (UE) 2016/919.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.5

Sistemi preesistenti di protezione del treno

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Esistenza di altri sistemi installati di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Sistema di protezione del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se siano installati a terra in normale esercizio altri sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.5.2

Necessità di disporre a bordo di più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione se siano richiesti a bordo e attivi contemporaneamente più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.5.3

Sistema preesistente di protezione del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione del sistema classe B installato

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.6

Sistemi radio preesistenti

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Altri sistemi radio installati (sistemi radio preesistenti)

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione dei sistemi radio preesistenti installati.

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7

Sistemi di rilevamento del treno non pienamente conformi alla STI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Tipo di sistema di rilevamento del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

circuito di binario/rilevatore di ruota/loop

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento del treno installati

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.1.2

Tipo di circuiti di binario o contatori assi per i quali sono richieste verifiche specifiche

Scelta unica dall'elenco predefinito

Indicazione dei tipi di sistema di rilevamento del treno per i quali sono richieste verifiche specifiche.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.1.3

Documento riportante la/le procedura/e relativa/e ai tipi di sistema di rilevamento del treno di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, riportante le procedure esatte per le verifiche specifiche da eseguire per i sistemi di rilevamento del treno di cui al punto 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.1.4

Sezione con limitazione di rilevamento del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Specifico per il controllo della compatibilità di tratta sulla rete francese.

Sezioni con:

Tonnellaggio per binario inferiore a 15 000 tonnellate/giorno/binario

Blocco unidirezionale (non banalizzato)

Ritardo di 45 secondi per blocco unidirezionale (non banalizzato)

Impianto con circuito di binario di annuncio

Assenza di pedale di assistenza ai movimenti di manovra (shunting) in direzione di marcia normale per linee a doppio binario non reversibili

Assenza di pedale di assistenza ai movimenti di manovra (shunting) indipendentemente dalla direzione del traffico per linee a binario unico e binari banalizzati

Assenza di dispositivo di annuncio a pedale

Ritardo di 45 secondi per dispositivi specifici di reinizializzazione annunci

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.7.2.1

Conformità alla STI della distanza massima consentita tra due assi consecutivi

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se la distanza richiesta sia conforme alla STI

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.2.2

Distanza massima consentita tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI

[NNNNN]

Indicazione della distanza massima consentita tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI, espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.3

Distanza minima consentita tra due assi consecutivi

[NNNN]

Indicazione della distanza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.4

Distanza minima consentita tra il primo e l'ultimo asse

[NNNNN]

Indicazione della distanza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.5

Distanza massima tra la fine del treno e il primo asse

[NNNN]

Indicazione della distanza massima tra la fine del treno e il primo asse espressa in millimetri e applicabile a entrambe le parti (anteriore e posteriore) di un veicolo o di un treno

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.6

Larghezza minima consentita della corona

[NNN]

Indicazione della larghezza espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.7

Diametro minimo consentito della ruota

[NNN]

Indicazione del diametro della ruota espresso in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.8

Spessore minimo consentito del bordino

[NN.N]

Indicazione dello spessore del bordino espresso in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.9

Altezza minima consentita del bordino

[NN.N]

Indicazione dell'altezza del bordino espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.10

Altezza massima consentita del bordino

[NN.N]

Indicazione dell'altezza del bordino espressa in millimetri

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.11

Carico minimo consentito per asse

[NN.N]

Indicazione del carico espresso in tonnellate

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.7.11.1

Carico minimo consentito per asse per categoria di veicoli

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione del carico espresso in tonnellate in base alla categoria di veicolo.

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.7.12

Conformità alla STI delle norme relative a uno spazio privo di metallo attorno alle ruote

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.13

Conformità alla STI delle norme sulla costruzione metallica del veicolo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.14

Conformità alla STI delle caratteristiche ferromagnetiche richieste per il materiale costitutivo delle ruote

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.15.1

Conformità alla STI della massima impedenza consentita tra ruote opposte di una sala montata

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.15.2

Massima impedenza consentita tra ruote opposte di una sala montata in caso di non conformità alla STI

[N.NNN]

Valore dell'impedenza massima consentita espressa in ohm in caso di non conformità alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.16

Conformità alla STI della sabbiatura

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.3.7.17

Quantità massima di sabbia

Scelta unica da un elenco predefinito

Quantità massima di sabbia in 30 secondi espressa in grammi ammessa sul binario

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.3.7.18

Necessità di disattivazione del dispositivo di sabbiatura ad opera del macchinista

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia necessaria o no la possibilità di attivare/disattivare il dispositivo di sabbiatura ad opera del macchinista, sulla base delle istruzioni del gestore dell'infrastruttura

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.19

Conformità alla STI delle norme sulle caratteristiche della sabbia

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.20

Esistenza di norme sulla lubrificazione del bordino a bordo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di norme per l'attivazione o disattivazione della lubrificazione del bordino

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.21

Conformità alla STI delle norme sull'uso dei ceppi dei freni in materiale composito

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.22

Conformità alla STI delle norme sui dispositivi di assistenza allo shunt

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.7.23

Conformità alla STI delle norme sulle combinazioni di caratteristiche del materiale rotabile che influenzano l'impedenza di shunt

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8

Transizioni tra sistemi

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Esistenza di transizione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta con treno in movimento

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se esista una transizione tra differenti sistemi con treno in movimento

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.8.2

Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di assenza di sistema di comunicazione con treno in movimento

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.9

Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Esistenza e conformità alla STI di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

nessuna/conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.9.2

Esistenza e conformità alla STI di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli

Scelta unica dall'elenco predefinito:

nessuna/conforme alla STI/non conforme alla STI

Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10

Sistema di terra per situazioni degradate

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Livello ETCS per situazioni degradate

Scelta unica da un elenco predefinito

Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate associato alle apparecchiature di terra

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.10.2

Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione dell'esistenza di un sistema diverso dall'ETCS per situazioni degradate

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11

Parametri relativi ai freni

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Distanza massima di frenatura richiesta

[NNNN]

Deve essere indicato il valore massimo della distanza di frenatura [in metri] di un treno per la velocità massima della linea

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.1.1.3.11.2

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Disponibilità di informazioni supplementari da parte del GI, come definite al punto 4.2.2.6.2, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

X

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.11.3

Documenti sulle prestazioni di frenata messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico in due lingue dell'UE messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari, come definite al punto 4.2.2.6.2, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

 

X

16 gennaio 2020

1.1.1.3.12

Altri parametri associati al CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Assetto variabile supportato

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se le funzioni di assetto variabile siano supportate dall'ETCS

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.1.1.4

Norme e restrizioni

 

 

 

1.1.1.4.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

 

 

1 gennaio 2021

1.1.1.4.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

 

 

1 gennaio 2021

1.2

PUNTO OPERATIVO

 

 

 

1.2.0.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Nome del punto operativo

Stringa di caratteri

Nome di norma legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.2

Identificazione unica del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[AA+AAAAAAAAAA]

Codice composto dal codice del paese e dal codice alfanumerico del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.3

Codice primario TAF/TAP del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[AANNNNN]

Codice primario messo a punto per TAF/TAP

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4

Tipo di punto operativo

Scelta unica da un elenco predefinito

Tipo di struttura in relazione alle funzioni operative predominanti

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.4.1

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

Stringa di caratteri

Tipo di dispositivo per consentire il passaggio fra scartamenti di binario nominali diversi

 

X

16 gennaio 2020

1.2.0.0.0.5

Localizzazione geografica del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN)]

Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per il centro del punto operativo

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.0.0.0.6

Localizzazione ferroviaria del punto operativo

Stringa di caratteri predefinita:

[NNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Punto chilometrico associato all'identificazione della linea che definisce l'ubicazione del punto operativo. Di norma si situa al centro del punto operativo

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1

BINARIO DI CIRCOLAZIONE

 

 

 

1.2.1.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.0.2

Identificazione del binario

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1

Dichiarazioni di verifica del binario

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2

Parametri di prestazione

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Classificazione TEN del binario

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.2

Categoria della linea:

Scelta unica da un elenco predefinito

Classificazione di una linea sulla base della STI INF – regolamento (UE) n. 1299/2014.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.2.3

Parte di un corridoio ferroviario merci (RFC — Rail Freight Corridor)

Scelta unica da un elenco predefinito

Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Sagoma interoperabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nessuna

Sagome GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.2

Sagome multinazionali

Scelta unica dall'elenco predefinito:

G2/GB1/GB2/nessuna

Sagoma multilaterale o sagoma internazionale diversa da GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 come definite nella norma europea.

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.3

Sagome nazionali

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagoma nazionale come definita nella norma europea o altra sagoma locale

Parametro cancellato. Da indicare per informazione.

1.2.1.0.3.4

Sagoma

Scelta unica da un elenco predefinito

Sagome definite dalla norma europea o altre sagome locali, compresa parte inferiore o superiore.

X

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.5

Localizzazione ferroviaria di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri predefinita:

[± NNNN.NNN] + [Stringa di caratteri]

Localizzazione di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.3.6

Documento che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, che riporta la sezione trasversale di punti particolari che richiedono verifiche specifiche a causa di deviazioni dalla sagoma di cui al punto 1.2.1.0.3.4. Se del caso, al documento che riporta la sezione trasversale possono essere allegate guide per la verifica dei punti particolari.

 

X

16 gennaio 2020

1.2.1.0.4

Parametri del binario

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Scartamento nominale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/altro

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5

Galleria

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica della galleria o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.5.9

Trazione diesel o altri sistemi di trazione termica consentiti

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione se sia consentito utilizzare la trazione diesel o altri sistemi di trazione termica in galleria

 

 

1 gennaio 2021

1.2.1.0.6

Marciapiede

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.2

Identificazione del marciapiede

Stringa di caratteri

Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.3

Classificazione TEN del marciapiede

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte della rete transeuropea di cui fa parte il marciapiede

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.4

Lunghezza utile del marciapiede

[NNNN]

La lunghezza massima continua (espressa in metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale un treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere dal treno, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.5

Altezza del marciapiede

Scelta unica dall'elenco predefinito:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/altro

Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valore nominale, espresso in millimetri.

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.6

Esistenza di assistenza sul marciapiede per la partenza del treno

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di apparecchiature o personale a sostegno del personale di bordo nella fase di partenza del treno

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.1.0.6.7

Campo di utilizzo del dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

[NNNN]

Informazioni sul livello di accesso al treno per il quale può essere utilizzato il dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2

BINARIO DI RACCORDO

 

 

 

1.2.2.0.0

Informazioni generali

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.2

Identificazione del binario di raccordo

Stringa di caratteri

Identificazione unica del binario di raccordo o numero unico attribuito al binario di raccordo nell'ambito del punto operativo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.0.3

Classificazione TEN del binario di raccordo

Scelta unica dall'elenco predefinito:

Parte della rete TEN-T Comprehensive/Parte della rete TEN-T Core per trasporto merci/Parte della rete TEN-T Core per trasporto passeggeri/Off-TEN

Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario di raccordo

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1

Dichiarazione di verifica del binario di raccordo

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Dichiarazione CE di verifica del binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per il binario di raccordo relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili al sottosistema «infrastruttura»

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.2

Parametro di prestazione

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Lunghezza utile del binario di raccordo

[NNNN]

Lunghezza totale del binario di raccordo/di deposito, espressa in metri, dove i treni possono essere ricoverati in sicurezza

X

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3

Tracciato della linea

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Pendenza per i binari di ricovero

[NN.N]

Valore massimo della pendenza, espresso in millimetri per metro

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.2

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNN]

Raggio della curva orizzontale più piccola, espresso in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.3.3

Raggio minimo di curvatura verticale

[NNN+NNN]

Raggio della curva verticale più piccola, espresso in metri

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4

Impianti fissi per la manutenzione dei treni

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un sistema di scarico dei servizi igienici (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.2

Esistenza di impianti di pulizia esterna

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto per la pulizia esterna (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.3

Esistenza di impianti di rifornimento di acqua

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di acqua (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.4

Esistenza di impianti di rifornimento di carburante

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di carburante (impianto fisso per la manutenzione dei treni), come definito nella STI INF - regolamento (UE) n. 1299/2014.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.5

Esistenza di impianti di rifornimento di sabbia

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento di sabbia (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.4.6

Esistenza di alimentazione elettrica a terra

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza di un impianto per l'alimentazione elettrica a terra (impianto fisso per la manutenzione dei treni)

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5

Galleria

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Codice del GI

[AAAA]

Per gestore dell'infrastruttura (GI) si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.2

Identificazione della galleria

Stringa di caratteri

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro

X

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.3

Dichiarazione CE di verifica della galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione IE (definita dalla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione) per la galleria relativa alla conformità ai requisiti delle STI applicabili alle gallerie ferroviarie

Stringa di caratteri predefinita:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati per le dichiarazioni CE nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione.

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.6

Esistenza del piano di emergenza

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza

 

 

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.7

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

Scelta unica dall'elenco predefinito:

A/B/nessuna

Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.5.8

Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile

Stringa di caratteri

Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la marcia per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

 

X

In conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE e al più tardi entro il 16 marzo 2019

1.2.2.0.6

Sistema di linea di contatto

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Corrente massima a treno fermo per pantografo

[NNN]

Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno fermo per sistemi in corrente continua (CC), espressa in ampere

 

X

16 gennaio 2020

1.2.3

Norme e restrizioni

 

 

 

1.2.3.1

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

Scelta unica dall'elenco predefinito:

S/N

Esistenza di norme e restrizioni di natura strettamente locale

 

 

1 gennaio 2021

1.2.3.2

Documenti relativi a norme e restrizioni di natura strettamente locale messi a disposizione dal GI

Stringa di caratteri

Documento elettronico messo a disposizione dal GI, conservato dall'Agenzia, contenente informazioni supplementari

 

 

1 gennaio 2021

4.   DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ALTO LIVELLO

4.1.   Sistema del registro dell'infrastruttura

Il sistema del registro dell'infrastruttura presenta la seguente architettura.

Figura1

Sistema RINF

Image 1

4.2.   Amministrazione dell'applicazione RINF

L'applicazione RINF è un'applicazione web creata, gestita, manutenuta e amministrata dall'Agenzia.

L'Agenzia mette a disposizione degli organismi di registrazione nazionali i seguenti file e documenti da utilizzare per la creazione dei registri dell'infrastruttura e per collegarli all'applicazione RINF:

a)

manuale utente;

b)

specifica della struttura dei file per la trasmissione dei dati;

c)

descrizione dei codici per la preparazione dei file - Guida descrittiva del processo di convalida dei file trasmessi.

4.3.   Funzionalità minima richiesta dell'applicazione RINF

L'applicazione RINF deve garantire quantomeno le seguenti funzionalità:

a)

gestione utenti: l'amministratore dell'applicazione RINF deve essere in grado di gestire i diritti di accesso degli utenti;

b)

revisione delle informazioni: l'amministratore dell'applicazione RINF deve poter prendere visione delle registrazioni di tutte le attività effettuate dagli utenti nell'applicazione RINF in forma di elenco delle attività effettuate dagli utenti dell'applicazione RINF in un dato intervallo di tempo;

c)

connettività e autenticazione: gli utenti dell'applicazione RINF registrati devono essere in grado di collegarsi all'applicazione RINF via Internet e di utilizzarne le funzionalità in conformità ai rispettivi diritti;

d)

preparazione di file per gli utenti gestori dell'infrastruttura;

e)

unione di file per gli utenti organismi di registrazione nazionali;

f)

ricerca di dati del registro dell'infrastruttura su punti operativi e/o sezioni di linea, inclusi i dati relativi alle date di validità;

g)

selezione di un punto operativo o di una sezione di linea e visualizzazione dei dettagli: gli utenti dell'applicazione RINF devono essere in grado di definire un'area geografica utilizzando l'interfaccia di tipo «mappa» e l'applicazione RINF deve fornire i dati disponibili richiesti dall'utente per tale area;

h)

visualizzazione di informazioni per uno specifico sottoinsieme di linee e punti operativi in un'area definita tramite un'interfaccia di tipo «mappa»;

i)

rappresentazione visiva degli oggetti del registro dell'infrastruttura su una mappa digitale: gli utenti, attraverso l'applicazione RINF, devono essere in grado di navigare, selezionare un elemento riportato sulla mappa e recuperare eventuali informazioni pertinenti;

j)

rappresentazione visiva dei dati del registro dell'infrastruttura che consentono la pubblicazione di mappe tematiche:

k)

elenco delle sezioni di linea e dei punti operativi che fanno parte di una tratta definita dall'utente ed esportazione delle caratteristiche corrispondenti;

l)

produzione di un certificato ogni volta in cui l'esportazione delle caratteristiche a seguito di una ricerca debba essere utilizzata da un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

m)

interfaccia per programmi applicativi (API);

n)

convalida, caricamento e ricezione delle serie di dati fornite da un organismo di registrazione nazionale.

4.4.   Modalità operativa

Il sistema del registro dell'infrastruttura presenta due interfacce principali attraverso l'applicazione RINF:

a)

un'interfaccia che deve essere utilizzata dagli Stati membri per trasmettere le loro serie di dati;

b)

un'altra interfaccia che deve essere utilizzata dagli utenti dell'applicazione RINF per collegarsi al sistema e ottenere informazioni.

In attesa dello sviluppo dell'applicazione RINF per consentire ai gestori dell'infrastruttura di aggiornare le informazioni direttamente al suo interno, la banca dati centrale dell'applicazione RINF deve essere alimentata con copie delle serie di dati conservate da ciascuno Stato membro. In particolare, gli organismi di registrazione nazionali devono creare file che contengano la serie completa di dati sulla base delle specifiche della tabella 1 e trasmetterli all'applicazione RINF conformemente all'articolo 5.

Gli organismi di registrazione nazionali caricano i file nell'applicazione RINF mediante un'interfaccia dedicata fornita per tale operazione. Un modulo specifico faciliterà la convalida e il caricamento dei dati forniti dagli organismi di registrazione nazionali.

La banca dati centrale dell'applicazione RINF deve rendere pubblicamente disponibili, senza alcuna modifica, i dati inviati dagli organismi di registrazione nazionali.

La funzionalità di base dell'applicazione RINF deve consentire agli utenti di ricercare e ottenere dati dal registro dell'infrastruttura.

L'applicazione RINF deve mantenere la serie storica completa dei dati messi a disposizione dagli organismi di registrazione nazionali. Tali dati sono conservati per due anni a decorrere dalla data di ritiro dei dati stessi.

L'Agenzia, in quanto amministratore dell'applicazione RINF, garantisce l'accesso agli utenti su richiesta di questi ultimi.

Le risposte alle ricerche avviate dagli utenti dell'applicazione RINF devono essere fornite entro 24 ore dal momento della richiesta.

4.5.   Disponibilità

L'applicazione RINF deve essere disponibile sette giorni a settimana. L'indisponibilità del sistema è ridotta al minimo durante la manutenzione.

In caso di mancato funzionamento al di fuori del normale orario di lavoro dell'Agenzia, gli interventi per ripristinare il servizio hanno luogo il successivo giorno lavorativo dell'Agenzia.

5.   GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE COMUNI

La guida all'applicazione delle specifiche comuni di cui all'articolo 7 è resa disponibile pubblicamente dall'Agenzia sul proprio sito web e aggiornata, se del caso.

Essa fornisce le definizioni complete di tutti gli oggetti e i parametri del registro dell'infrastruttura e una guida sulle situazioni più frequenti e sulle soluzioni per la modellizzazione della rete ferroviaria.

In particolare, contiene:

a)

descrizione delle funzionalità dell'applicazione RINF;

b)

oggetti e descrizioni corrispondenti, quali specificati al punto 3.3 e nella tabella 1. Per ciascun campo si deve specificare almeno il formato, il valore limite, le condizioni in cui il parametro è applicabile e obbligatorio, le norme tecniche ferroviarie per i valori dei parametri, il riferimento alle STI e ad altri documenti tecnici relativi agli oggetti del registro dell'infrastruttura;

c)

definizioni e specifiche dettagliate per i parametri;

d)

presentazione delle disposizioni per la modellizzazione della rete e per la raccolta di dati con esempi e spiegazioni pertinenti;

e)

procedure di convalida e trasmissione dei dati dai registri dell'infrastruttura degli Stati membri all'applicazione RINF.

La guida applicativa fornisce spiegazioni sulle specifiche di cui al presente allegato che sono necessarie per uno sviluppo adeguato del sistema del registro dell'infrastruttura.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250, del 12 febbraio 2019, della Commissione relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9).

(2)  Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356, 12.12.2014, pag. 421).

(5)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).