13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/724 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di una sostanza attiva a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore. Dato che le valutazioni delle sostanze attive glifosato, imazamox e pendimetalin non sono ancora state assegnate a uno Stato membro relatore o a uno Stato membro correlatore e che la loro approvazione scade tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, è opportuno procedere a tale assegnazione.

(2)

La suddetta assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(3)

In casi eccezionali, il carico di lavoro previsto e la complessità connessa alla valutazione di una sostanza attiva specifica potrebbero oltrepassare le capacità di un unico Stato membro relatore assistito da un unico Stato membro correlatore. In casi simili, una più ampia ripartizione del carico di lavoro e la messa in comune delle competenze di più Stati membri possono essere garantite mediante la designazione di un gruppo di Stati membri che agiscano congiuntamente in qualità di Stato membro relatore. Sarebbe pertanto opportuno specificare che il ruolo di Stato membro relatore può essere assunto congiuntamente da un gruppo di Stati membri. La nomina di uno Stato membro correlatore non è in tal caso necessaria. Di conseguenza, nei casi in cui più Stati membri rivestono congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore, tali Stati membri dovrebbero concordare le modalità di organizzazione del lavoro. Tenuto conto di quanto precede, la valutazione della sostanza attiva glifosato dovrebbe essere assegnata a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.

(4)

La valutazione dell'imazamox dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore e all'Italia in qualità di Stato membro correlatore.

(5)

La valutazione del pendimetalin dovrebbe essere assegnata alla Svezia in qualità di Stato membro relatore e ai Paesi Bassi in qualità di Stato membro correlatore.

(6)

È altresì ritenuto necessario, di concerto con gli Stati membri interessati, cambiare lo Stato membro relatore per la sostanza attiva lambda-cialotrina, nel rispetto di una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. La valutazione ai fini della procedura di rinnovo della lambda-cialotrina dovrebbe essere assegnata alla Grecia in qualità di Stato membro relatore, mentre rimane invariata l'assegnazione alla Francia del ruolo di correlatore.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) disciplina l'attuazione della procedura di rinnovo per le sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 disciplina il trattamento delle domande e dei fascicoli supplementari presentati successivamente e la loro valutazione da parte di uno Stato membro relatore sostenuto da uno Stato membro che agisce in qualità di Stato membro correlatore. Le modalità procedurali dovrebbero tuttavia essere chiarite per i casi eccezionali di cui sopra, nei quali la valutazione è attribuita a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Tale gruppo dovrebbe assumere congiuntamente il ruolo assegnato allo Stato membro relatore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(9)

Le possibilità di richiedere tasse e diritti a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero essere chiarite per quanto concerne la procedura di rinnovo.

(10)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 686/2012 e (UE) n. 844/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell'allegato è assegnata o a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di tale allegato, o a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore, indicati se del caso nella quarta colonna di tale allegato. In quest'ultimo caso non è nominato alcun correlatore.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il quarto comma, al più tardi tre anni prima della scadenza dell'approvazione di una sostanza attiva il produttore di tale sostanza presenta la domanda di rinnovo dell'approvazione allo Stato membro relatore indicato nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (*1) e allo Stato membro correlatore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, o a ciascuno degli Stati membri di un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore e sono indicati nella quarta colonna di tale allegato.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).»;"

b)

sono aggiunti il quarto, quinto e sesto comma seguenti:

«Nei casi in cui un gruppo di Stati membri assume congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore indicato nella quarta colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, non è nominato alcuno Stato membro correlatore. In tali casi, tutti i riferimenti allo “Stato membro relatore” nel presente regolamento sono intesi come riferimenti al “gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore”.

Prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore concordano la ripartizione di tutti i compiti e del carico di lavoro.

Gli Stati membri appartenenti al gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore si adoperano per raggiungere un consenso durante la valutazione.»;

2)

all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

se del caso, i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione dello Stato membro relatore o, se del caso, i punti in cui non è raggiunto un accordo tra gli Stati membri che compongono un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.»;

3)

è inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Tasse e diritti

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse e diritti a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 a copertura dei costi connessi con l'attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

1)

nella parte B, è aggiunta la quarta colonna seguente con l'intestazione:

«Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)»;

2)

la parte C è così modificata:

a)

è aggiunta la quarta colonna seguente con l'intestazione: «Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)»;

b)

dopo la voce relativa al Geraniol è inserita la voce seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)

«Glifosato

 

 

FR, HU, NL, SE»;

c)

dopo la voce relativa al Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera (HearNPV) è inserita la voce seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)

«Imazamox

EL

IT»;

 

d)

la voce relativa alla sostanza attiva lambda-cialotrina è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)

«Lambda-cialotrina

EL

FR»;

 

e)

dopo la voce relativa al Paecilomyces fumosoroseus ceppo Fe9901 è inserita la voce seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

Gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore (in ordine alfabetico nella lingua nazionale)

«Pendimetalin

SE

NL».