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3.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/686 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2019
che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il capitolo 3 della direttiva 91/477/CEE stabilisce le formalità relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro e impone agli Stati membri di scambiarsi le informazioni pertinenti relative a tali trasferimenti. |
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(2) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE, la Commissione prevede un sistema per lo scambio sistematico delle informazioni di cui a tale articolo. Attualmente le autorità competenti degli Stati membri si scambiano tali informazioni tramite posta elettronica o fax. |
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(3) |
Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), potrebbe costituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 13 della direttiva 91/477/CEE, in particolare quelle relative al trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro. È stata quindi adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione (3) affinché le disposizioni riguardanti il trasferimento di armi da fuoco siano oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. È pertanto opportuno individuare l'IMI come il sistema che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute ad utilizzare ai fini dello scambio di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco e stabilire le modalità dettagliate di tale scambio. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, gli Stati membri possono disporre di più di un'autorità nazionale incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di agevolare l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni tra gli Stati membri, ogni Stato membro che dispone di più di un'autorità nazionale competente in tal senso dovrebbe essere tenuto a designare quale autorità centrale una delle sue autorità nazionali, affinché funga da punto di contatto unico per ricevere e trasmettere le informazioni scambiate attraverso l'IMI in conformità al presente regolamento. Lo Stato membro può anche conferire all'autorità centrale la facoltà di trasmettere le informazioni ricevute dalle proprie autorità nazionali ad un altro Stato membro attraverso l'IMI. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 11 della direttiva 91/477/CEE, per il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro occorre un'autorizzazione da parte dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova («lo Stato membro di spedizione»). Ogni Stato membro deve inoltre comunicare agli altri Stati membri un elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Ciò significa che, per le armi da fuoco non incluse nell'elenco di uno Stato membro, lo Stato membro di spedizione è tenuto a verificare se esista un accordo preventivo prima di procedere all'autorizzazione del trasferimento dell'arma da fuoco in tale Stato membro. Attualmente però il documento di accordo preventivo è presentato solo dal venditore allo Stato membro di spedizione nel momento in cui tale venditore richiede l'autorizzazione di trasferimento o, in un caso rientrante nell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, quando l'armaiolo comunica i dati relativi al trasferimento allo Stato membro di spedizione. Al fine di garantire che le autorizzazioni di trasferimento non siano rilasciate sulla base di una documentazione fraudolenta, lo Stato membro nel cui territorio un'arma da fuoco deve essere trasferita («lo Stato membro di destinazione») dovrebbe essere tenuto a trasmettere allo Stato membro di spedizione, attraverso l'IMI, le informazioni relative all'accordo preventivo entro 7 giorni di calendario dall'emissione dell'accordo preventivo. Per garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco nell'Unione, dovrebbe inoltre essere caricata nell'IMI anche una copia del documento di accordo preventivo nel momento in cui le informazioni sono trasmesse attraverso tale sistema. |
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(6) |
È opportuno che le informazioni specifiche che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere individualmente attraverso l'IMI, oltre a caricare una copia del documento pertinente, siano limitate alle informazioni necessarie per consentire alle autorità nazionali competenti di individuare facilmente e di recuperare le informazioni riguardanti un determinato trasferimento, comprese in particolare le informazioni che identificano il venditore e l'acquirente o il proprietario (sia esso un armaiolo o un'altra persona). |
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(7) |
Ai fini della trasparenza e della sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe caricare nell'IMI l'elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. In assenza delle suddette armi da fuoco, in altre parole se l'accordo preventivo è necessario per il trasferimento di tutte le armi da fuoco, lo Stato membro potrà indicare tale fatto nel repertorio pertinente dell'IMI. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse con un gruppo di esperti sullo scambio di informazioni costituito da esperti degli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica allo scambio delle seguenti informazioni attraverso il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE:
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a) |
le informazioni di cui al paragrafo 2 del summenzionato articolo per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco; |
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b) |
le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, escluse le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 della summenzionata direttiva. |
Articolo 2
Il sistema di scambio elettronico
Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE è il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2019/689.
Articolo 3
Designazione di un'autorità centrale da parte degli Stati membri
1. Se uno Stato membro dispone di più di un'autorità nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni cui il presente regolamento si applica, lo Stato membro designa una di tali autorità affinché funga da autorità centrale incaricata di ricevere tali informazioni dalle autorità nazionali di altri Stati membri e di trasmetterle all'autorità nazionale competente per dette informazioni nel proprio territorio.
2. Uno Stato membro può anche conferire alla sua autorità centrale il compito di trasmettere le informazioni ricevute dalle autorità nazionali all'autorità nazionale o centrale di un altro Stato membro attraverso l'IMI.
Articolo 4
Accordo preventivo
1. Se uno Stato membro («lo Stato membro di destinazione») acconsente preventivamente al trasferimento nel suo territorio di un'arma da fuoco che si trova in un altro Stato membro («lo Stato membro di spedizione»), lo Stato membro di destinazione, ai fini della notifica dell'accordo preventivo allo Stato membro di spedizione, trasmette a quest'ultimo le seguenti informazioni:
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a) |
il nome dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di spedizione; |
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b) |
la data e il numero di riferimento nazionale del documento di accordo preventivo; |
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c) |
le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario; |
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d) |
le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente; |
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e) |
la data di scadenza del documento di accordo preventivo in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione. |
2. Lo Stato membro di destinazione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo e la inoltra allo Stato membro di destinazione congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
3. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili nell'IMI alle autorità nazionali responsabili di tali informazioni nello Stato membro di destinazione e nello Stato membro di spedizione.
4. Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono caricati e trasmessi entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento di accordo preventivo.
Articolo 5
Elenco delle armi da fuoco il cui trasferimento non necessita di accordo preventivo
L'elenco delle armi da fuoco da comunicare agli altri Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/477/CEE è caricato nell'IMI ed è accessibile in tale sistema alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.
Articolo 6
Notifica delle autorizzazioni di trasferimento o del documento di accompagnamento
1. Quando rilascia un'autorizzazione di trasferimento per un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, o quando emette il documento («documento di accompagnamento») necessario per accompagnare un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova («lo Stato membro di spedizione») trasmette allo Stato membro nel cui territorio l'arma da fuoco deve essere trasferita («lo Stato membro di destinazione»), e agli Stati membri di transito, le seguenti informazioni:
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a) |
il nome dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito; |
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b) |
la data e il numero di riferimento nazionale dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento; |
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c) |
le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario; |
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d) |
le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente; |
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e) |
il numero complessivo di armi da fuoco da trasferire; |
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f) |
nel caso di un'autorizzazione di trasferimento, la data di partenza e la data prevista di arrivo dell'arma da fuoco; |
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g) |
la data di scadenza dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione. |
2. Lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento e la inoltra allo Stato membro di destinazione e a tutti gli Stati membri di transito congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
3. Se le informazioni concernenti l'accordo preventivo e una copia del documento di accordo preventivo non sono state trasmesse dallo Stato membro di destinazione allo Stato membro di spedizione a norma dell'articolo 4, lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo che ha ricevuto con altri mezzi.
4. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accessibili nell'IMI solo alle autorità nazionali dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito.
5. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono caricati nel sistema e trasmessi al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito o, se non sono previsti Stati membri di transito, nello Stato membro di destinazione.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/689 della Commissione, del 16 gennaio 2019, relativa a un progetto pilota per attuare alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale).