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29.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2018
che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (2), il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (3) e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione (4) specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti. |
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(2) |
Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Come indicato nei pertinenti considerando di detti regolamenti, queste date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(3) |
Ad oggi non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. Pertanto, l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC dovrebbe essere ulteriormente differita per un periodo di tempo definito o fino all'adozione di tali atti di esecuzione. |
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(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
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(5) |
Nel regolamento delegato (UE) 2015/2205, nel regolamento delegato (UE) 2016/592 e nel regolamento delegato (UE) 2016/1178 le date di applicazione differita iniziali sono state allineate alla data di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 4. Poiché le date di applicazione differita dovrebbero essere ulteriormente prorogate, tale proroga dovrebbe applicarsi anche alle entità di categoria 4. |
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(6) |
Tenendo conto delle date di applicazione differita iniziali, e al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo rispetto alla data di applicazione del presente regolamento, il presente atto modificativo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
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(8) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
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a) |
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o |
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b) |
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
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Articolo 2
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/592, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
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a) |
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o |
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b) |
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
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Articolo 3
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178
All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:
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a) |
21 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o |
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b) |
la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
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Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).