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26.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/663 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
recante trecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 17 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
Il 22 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(4) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:
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1) |
i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati: il testo «Zulkarnaen [alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» è sostituito da quanto segue: «Aris Sumarsono (alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.» |
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2) |
La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizzo: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: a) 28.6.1963. b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004». |