25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/650 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto della possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti nonché della persistente incertezza scientifica, detta sostanza è stata sottoposta a sorveglianza dell'Unione e inserita, con il regolamento (UE) 2015/403 (2), nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione con cui si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, o con cui si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione dagli operatori del settore alimentare, o da qualsiasi altra parte interessata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 4. |
(3) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (3), l'Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(4) |
In considerazione del fatto che le parti interessate non hanno presentato all'Autorità dati scientifici che dimostrino la sicurezza dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] entro il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, è opportuno inserire lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le preparazioni a base di yohimbe nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il che comporta che sarà vietato il loro uso negli alimenti. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1) |
nella parte A è aggiunta la seguente voce: «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]»; |
2) |
nella parte C è soppressa la seguente voce: «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) Regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).