25.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/21


REGOLAMENTO (UE) 2019/650 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto della possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti nonché della persistente incertezza scientifica, detta sostanza è stata sottoposta a sorveglianza dell'Unione e inserita, con il regolamento (UE) 2015/403 (2), nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione con cui si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, o con cui si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione dagli operatori del settore alimentare, o da qualsiasi altra parte interessata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 4.

(3)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (3), l'Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(4)

In considerazione del fatto che le parti interessate non hanno presentato all'Autorità dati scientifici che dimostrino la sicurezza dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] entro il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, è opportuno inserire lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le preparazioni a base di yohimbe nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il che comporta che sarà vietato il loro uso negli alimenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1)

nella parte A è aggiunta la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]»;

2)

nella parte C è soppressa la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2)  Regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).