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24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2019
recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio (3). |
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(2) |
Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il «pentaclorofenolo») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. |
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(3) |
In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione. |
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(4) |
I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati (4). I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo. |
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(5) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(2) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(3) Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
(4) Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (UE) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).
(5) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:
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1) |
Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente: Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
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2) |
All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
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(1) 2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(2) Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
(3) Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.
(4) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.
(5) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(6) Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).
(*1) I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.