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29.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/529 DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
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(2) |
Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione per il pesce spada e il tonno tropicale. È opportuno che tali misure siano attuate nel diritto dell'Unione. |
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(3) |
Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha approvato la pesca sperimentale di austromerluzzo (Dissostichus spp.). È opportuno che le misure applicabili siano attuate nel diritto dell'Unione. |
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(4) |
Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni 2a e 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici pertinenti sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile. |
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(5) |
È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio 2019, per quanto concerne l'approccio del rendimento massimo sostenibile e, per alcune zone di gestione, l'approccio precauzionale. |
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(6) |
I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono stati comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Essi dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124. |
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(8) |
I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
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1) |
all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.»; |
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 28 bis Pesca sperimentale 1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati. 2. La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri. 3. Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.»; |
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3) |
gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).
ALLEGATO
1.
L'allegato IA è così modificato:|
a) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:
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b) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 4 è sostituita dalla seguente:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) |
l'appendice è sostituita dalla seguente: «Appendice I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:
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2.
L'allegato IB è così modificato:|
a) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
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|||||||||||||||||||||||||
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c) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
L'allegato IH è sostituito dal seguente:«ALLEGATO IH
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
|
Specie: |
Pesce spada Xiphias gladius |
Zona: |
Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S) |
|
|
Unione |
3 170,36 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC precauzionale
|
|
4.
L'allegato IJ è sostituito dal seguente:«ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
Specie: |
Sugarello cileno Trachurus murphyi |
Zona: |
Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO) |
|
|
Germania |
9 079,65 |
|
|
|
|
Paesi Bassi |
9 841,41 |
|
|
|
|
Lituania |
6 317,86 |
|
|
|
|
Polonia |
10 863,08 |
|
|
|
|
Unione |
36 102 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
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|
Specie: |
Austromerluzzi Dissostichus spp. |
Zona: |
Zona della convenzione SPRFMO (TOP/SPRFMO) |
|
|
TAC |
45 (17) |
|
TAC precauzionale
|
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5.
L'allegato III è sostituito dal seguente:«ALLEGATO III
NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI
|
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|
|
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
77 |
DK |
25 |
57 |
|
DE |
5 |
||||
|
FR |
1 |
||||
|
IE |
8 |
||||
|
NL |
9 |
||||
|
PL |
1 |
||||
|
SV |
10 |
||||
|
UK |
18 |
||||
|
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
80 |
DE |
16 |
50 |
|
|
IE |
1 |
||||
|
ES |
20 |
||||
|
FR |
18 |
||||
|
PT |
9 |
||||
|
UK |
14 |
||||
|
Non assegnate |
2 |
||||
|
Sgombro (18) |
Non pertinente |
Non pertinente |
70 |
||
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
480 |
DK |
450 |
150 |
|
|
UK |
30 |
||||
|
Acque delle Isole Fær Øer |
Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer |
26 |
BE |
0 |
13 |
|
DE |
4 |
||||
|
FR |
4 |
||||
|
UK |
18 |
||||
|
Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O |
8 (19) |
Non pertinente |
4 |
||
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. |
70 |
BE |
0 |
26 |
|
|
DE |
10 |
||||
|
FR |
40 |
||||
|
UK |
20 |
||||
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O |
70 |
DE (20) |
8 |
20 (21) |
|
|
FR (20) |
12 |
||||
|
Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco |
70 |
Non pertinente |
22 (21) |
||
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù” |
34 |
DE |
2 |
20 |
|
|
DK |
5 |
||||
|
FR |
4 |
||||
|
NL |
6 |
||||
|
UK |
7 |
||||
|
SE |
1 |
||||
|
ES |
4 |
||||
|
IE |
4 |
||||
|
PT |
1 |
||||
|
Pesca con palangari |
10 |
UK |
10 |
6 |
|
|
Sgombro |
20 |
DK |
2 |
12 |
|
|
BE |
1 |
||||
|
DE |
2 |
||||
|
FR |
2 |
||||
|
IE |
3 |
||||
|
NL |
2 |
||||
|
SE |
2 |
||||
|
UK |
6 |
||||
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
20 |
DK |
5 |
20 |
|
|
DE |
2 |
||||
|
IE |
2 |
||||
|
FR |
1 |
||||
|
NL |
2 |
||||
|
PL |
1 |
||||
|
SE |
3 |
||||
|
UK |
4 |
||||
|
1, 2b (22) |
Attività di pesca della grancevola artica con nasse |
20 |
EE |
1 |
Non applicabile |
|
ES |
1 |
||||
|
LV |
11 |
||||
|
LT |
4 |
||||
|
PL |
3 |
||||
6.
L'allegato IV è sostituito dal seguente:«ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (23)
|
1. |
Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
|
|
2. |
Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
|
|
3. |
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
|
|
4. |
Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Tabella B
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|
5. |
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
|
6. |
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:
|
|
8. |
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:
|
7.
L'allegato VII è sostituito dal seguente: .«ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
|
Spagna |
14 |
|
Unione |
14 |
8.
L'allegato VIII è sostituito dal seguente: .«ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
|
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|
Norvegia |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
da fissare |
da fissare |
|
Isole Fær Øer |
Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h |
20 |
14 |
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
20 |
da fissare |
|
|
Aringa, zona 3a |
4 |
4 |
|
|
Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù) |
14 |
14 |
|
|
Molva e brosmio |
20 |
10 |
|
|
Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O) |
20 |
20 |
|
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
|
Venezuela (37) |
Lutiani (acque della Guyana francese) |
45 |
45 |
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3) Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;
(4) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %
(5) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(6) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»;
(7) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C). Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).»;
(8) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
(9) Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
(10) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
(11) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.
(12) Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le seguenti condizioni:
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1. |
non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2019; |
|
2. |
i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:
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(13) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.
(14) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
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Punto |
Latitudine |
Longitudine |
|
1 |
64°45′N |
28°30′O |
|
2 |
62°50′N |
25°45′O |
|
3 |
61°55′N |
26°45′O |
|
4 |
61°00′N |
26°30′O |
|
5 |
59°00′N |
30°00′O |
|
6 |
59°00′N |
34°00′O |
|
7 |
61°30′N |
34°00′O |
|
8 |
62°50′N |
36°00′O |
|
9 |
64°45′N |
28°30′O |
(15) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(16) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».
(17) TAC esclusivamente per la pesca sperimentale. La pesca si svolge esclusivamente nei seguenti capitoli di ricerca (A-E):
|
— |
capitolo di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 146° 30′ E e 147° 30′ E |
|
— |
capitolo di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 147° 30′ E e 148° 30′ E |
|
— |
capitolo di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 148° 30′ E e 150° 00′ E |
|
— |
capitolo di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15′ S e 49° 15′ S e dalle longitudini 149° 00′ E e 150° 00′ E |
|
— |
capitolo di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15′ S e 49° 30′ S e dalle longitudini 150° 00′ E e 151° 00′ E. |
(18) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
(19) Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.
(20) Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
(21) Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer”.
(22) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(23) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(24) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.
(25) I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(26) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(27) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(28) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(29) Questa nave non sarà utilizzata nel 2019.
(30) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(31) Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera
(32) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(33) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(34) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(35) La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.
(36) Il contenuto di questa tabella sarà ulteriormente riveduto, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione. La tabella riveduta non conterrà valori inferiori rispetto a quelli figuranti nel regolamento (UE) 2018/120.
(37) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.