29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/529 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione per il pesce spada e il tonno tropicale. È opportuno che tali misure siano attuate nel diritto dell'Unione.

(3)

Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha approvato la pesca sperimentale di austromerluzzo (Dissostichus spp.). È opportuno che le misure applicabili siano attuate nel diritto dell'Unione.

(4)

Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni 2a e 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici pertinenti sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.

(5)

È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio 2019, per quanto concerne l'approccio del rendimento massimo sostenibile e, per alcune zone di gestione, l'approccio precauzionale.

(6)

I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono stati comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Essi dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124.

(8)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/124 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. È opportuno pertanto che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

1)

all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 28 bis

Pesca sperimentale

1.   Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati.

2.   La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3.   Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.»;

3)

gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).


ALLEGATO

1.   

L'allegato IA è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

106 387  (2)

 

 

Regno Unito

2 325  (2)

 

 

Germania

162 (2)

 

 

Svezia

3 906  (2)

 

 

Unione

112 780

 

 

TAC

112 780

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IIC:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

86 704

4 717

10 084

4 717

0

165

0

Regno Unito

1 895

103

220

103

0

4

0

Germania

133

7

15

7

0

0

0

Svezia

3 184

173

370

173

0

6

0

Unione

91 916

5 000

10 689

5 000

0

175

0

Totale

91 916

5 000

10 689

5 000

0

175

0

()  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

48 813  (4)

 

 

Germania

18 979  (4)

 

 

Spagna

41 383  (4)  (5)

 

 

Francia

33 970  (4)

 

 

Irlanda

37 800  (4)

 

 

Paesi Bassi

59 522  (4)

 

 

Portogallo

3 844  (4)  (5)

 

 

Svezia

12 075  (4)

 

 

Regno Unito

63 341  (4)

 

 

Unione

319 727  (4)  (6)

 

 

Norvegia

99 900

 

 

Isole Fær Øer

10 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

26 (7)

 

 

Danimarca

404 (7)

 

 

Germania

250 (7)

 

 

Francia

225

 

 

Paesi Bassi

9

 

 

Svezia

17 (7)

 

 

Regno Unito

3 104  (7)

 

 

Unione

4 035

 

 

TAC

4 035

 

TAC precauzionale

d)

l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco, zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

».

2.   

L'allegato IB è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

13 (8)

 

 

Danimarca

13 129  (8)

 

 

Germania

2 299  (8)

 

 

Spagna

43 (8)

 

 

Francia

566 (8)

 

 

Irlanda

3 399  (8)

 

 

Paesi Bassi

4 698  (8)

 

 

Polonia

664 (8)

 

 

Portogallo

43 (8)

 

 

Finlandia

203 (8)

 

 

Svezia

4 865  (8)

 

 

Regno Unito

8 393  (8)

 

 

Unione

38 315  (8)

 

 

Isole Fær Øer

4 500  (9)  (10)

 

 

Norvegia

34 484  (9)  (11)

 

 

TAC

588 562

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

34 484

 

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

2

Danimarca

1 541

Germania

270

Spagna

5

Francia

67

Irlanda

399

Paesi Bassi

552

Polonia

78

Portogallo

5

Finlandia

24

Svezia

571

Regno Unito

986»;

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 636  (12)

 

 

Regno Unito

364 (12)

 

 

Unione

2 000  (12)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

765 (13)  (14)  (15)

 

 

Francia

4 (13)  (14)  (15)

 

 

Regno Unito

5 (13)  (14)  (15)

 

 

Unione

774 (13)  (14)  (15)

 

 

Norvegia

561 (13)  (14)

 

 

Isole Fær Øer

0 (13)  (14)  (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3.   

L'allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale
».

4.   

L'allegato IJ è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

9 079,65

 

 

Paesi Bassi

9 841,41

 

 

Lituania

6 317,86

 

 

Polonia

10 863,08

 

 

Unione

36 102

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOP/SPRFMO)

TAC

45 (17)

 

TAC precauzionale
».

5.   

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

Sgombro (18)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (19)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (20)

8

20 (21)

FR (20)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (21)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

10

UK

10

6

Sgombro

20

DK

2

12

BE

1

DE

2

FR

2

IE

3

NL

2

SE

2

UK

6

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

1, 2b (22)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

».

6.   

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (23)

1.

Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

37

Unione

97

2.

Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

364

Francia

130

Italia

30

Cipro

20 (24)

Malta

54 (24)

Unione

598

3.

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

16

Italia

12

Unione

28

4.

Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

 

Numero di pescherecci (25)

 

Cipro (26)

Grecia (27)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (28)

Portogallo

Pescherecci con reti da circuizione

1

1 (29)

16

19

22

6

1

0

Pescherecci con palangari

23 (30)

0

0

35

8

49

61

0

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

69

0

76 (31)

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

33 (32)

1

0

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

0

Pescherecci di stazza ridotta

0

13

0

0

130

599

52

0

Altri pescherecci artigianali (33)

0

42

0

0

0

0

0

0

Tabella B

 

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro

Numero di tonnare (34)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

3

6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

10

11 852

Italia

13

12 600

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

6

12 300

Tabella B  (35)  (36)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

7 000

Italia

da fissare

Grecia

da fissare

Cipro

da fissare

Croazia

da fissare

Malta

8 766

Portogallo

350

7.

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

8.

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

Portogallo

79

Unione

34

269

».

7.   

L'allegato VII è sostituito dal seguente: .

«ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

».

8.   

L'allegato VIII è sostituito dal seguente: .

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h

20

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

da fissare

Aringa, zona 3a

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (37)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45

».

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)  Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;

(4)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %

(5)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(6)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»;

(7)  Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C). Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).»;

(8)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(9)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(10)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(11)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

(12)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2019;

2.

i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.»;

(13)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(14)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(15)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(16)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».

(17)  TAC esclusivamente per la pesca sperimentale. La pesca si svolge esclusivamente nei seguenti capitoli di ricerca (A-E):

capitolo di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 146° 30′ E e 147° 30′ E

capitolo di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 147° 30′ E e 148° 30′ E

capitolo di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47° 15′ S e 48° 15′ S e dalle longitudini 148° 30′ E e 150° 00′ E

capitolo di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15′ S e 49° 15′ S e dalle longitudini 149° 00′ E e 150° 00′ E

capitolo di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15′ S e 49° 30′ S e dalle longitudini 150° 00′ E e 151° 00′ E.

(18)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(19)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(20)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(21)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer”.

(22)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(23)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(24)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

(25)  I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(26)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(27)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(28)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(29)  Questa nave non sarà utilizzata nel 2019.

(30)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(31)  Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera

(32)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(33)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(34)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(35)  La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

(36)  Il contenuto di questa tabella sarà ulteriormente riveduto, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione. La tabella riveduta non conterrà valori inferiori rispetto a quelli figuranti nel regolamento (UE) 2018/120.

(37)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.