27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 85/16


REGOLAMENTO (UE) 2019/495 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il meccanismo per collegare l'Europa, che è un fondamentale strumento di finanziamento dell'Unione. Il meccanismo per collegare l'Europa si propone di rendere possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse transfrontaliero e comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di aumentare la competitività, nonché di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(3)

L'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1316/2013 stabilisce un elenco di nove corridoi della rete centrale. Tali corridoi costituiscono uno strumento per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale. Essi dovrebbero contribuire alla coesione della rete centrale attraverso una migliore cooperazione territoriale, perseguire obiettivi più ampi nell'ambito della politica dei trasporti e agevolare l'interoperabilità, l'integrazione modale e le operazioni multimodali.

(4)

Il Regno Unito fa parte del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo, che comprende collegamenti nell'isola d'Irlanda tra Belfast, Dublino e Cork e in Gran Bretagna da Glasgow e Edimburgo nel nord a Folkestone e Dover nel sud. Le sezioni e i nodi del Regno Unito figurano nella tabella intitolata «Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti» dei corridoi della rete centrale inclusa nell'allegato I, parte I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(5)

In vista del recesso del Regno Unito dall'Unione, le parti dell'allineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo relative al Regno Unito e le sezioni e i nodi del Regno Unito figuranti nella tabella «Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti» diventeranno obsoleti e non produrranno più effetti giuridici a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito.

(6)

Per l'Irlanda, i collegamenti marittimi costituiscono uno strumento essenziale per garantire la sua connettività diretta con l'Europa continentale, soprattutto in considerazione dell'evoluzione incerta dei flussi commerciali che passano per il «ponte terrestre» britannico.

(7)

Al fine di evitare che il corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo sia separato in due parti distinte e non collegate e di garantire il collegamento dell'Irlanda all'Europa continentale, il corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo dovrebbe includere nuovi collegamenti marittimi tra i porti irlandesi e i porti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi che fanno parte di tale corridoio. Inoltre, un collegamento tra il corridoio Mare del Nord – Mediterraneo e il corridoio Atlantico via Le Havre, che è sul corridoio Atlantico, dovrebbe migliorare i collegamenti e l'integrazione nel mercato interno.

(8)

È importante che le conseguenze a medio termine del recesso del Regno Unito dall'Unione sui collegamenti e i flussi di traffico, in particolare l'eventuale ridistribuzione dei flussi di traffico, siano tenute in considerazione nella progettazione dello strumento che sostituirà il meccanismo per collegare l'Europa e per la valutazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Pertanto, entro il 2021 la Commissione dovrebbe effettuare un riesame anticipato del regolamento (UE) n. 1315/2013, al fine di tener conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel flusso di merci una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione.

(9)

Garantire il collegamento tra l'Irlanda e gli altri Stati membri nel corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo e in una parte limitata del corridoio Atlantico è fondamentale per gli investimenti nelle infrastrutture in corso e futuri e per assicurare la certezza e la chiarezza del diritto per la pianificazione delle infrastrutture. È essenziale sviluppare le pertinenti infrastrutture per mantenere e sostenere i flussi commerciali esistenti e futuri tra l'Irlanda e l'Europa continentale.

(10)

Gli investimenti in attrezzature e infrastrutture per la sicurezza e i controlli alle frontiere esterne dovrebbero essere una delle azioni prioritarie nell'ultima fase di attuazione dell'attuale periodo di programmazione del meccanismo per collegare l'Europa.

(11)

Per rispondere a tali esigenze, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo programma di lavoro annuale.

(12)

All'atto del riesame del programma di lavoro pluriennale per adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe essere accordata un'attenzione particolare alle azioni miranti a rafforzare le infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e dei controlli alle frontiere esterne.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«m)

azioni di adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fini di sicurezza e di controllo alle frontiere esterne.»;

2)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione riesamina i programmi di lavoro pluriennali almeno a metà periodo. Nel settore dei trasporti, riesamina il programma di lavoro pluriennale al fine di adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui rivede il programma di lavoro pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Nel settore dei trasporti, le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), sono una priorità di un programma di lavoro annuale adottato a decorrere dal 28 marzo 2019.»;

3)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 301.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(5)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013

Nell'allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Mare del Nord – Mediterraneo», sottosezione «Allineamento», dopo la riga «Belfast – Baile Átha Cliath/Dublino – Corcaigh/Cork» è inserita la riga seguente:

«Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Anversa/Rotterdam/Amsterdam».