27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 85/11


REGOLAMENTO (UE) 2019/494 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2019

relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stabilire e mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea nell'Unione. A tal fine è stato istituito un sistema di certificati per varie attività aeronautiche, allo scopo di conseguire i livelli di sicurezza prescritti e consentire le necessarie verifiche e il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati.

(3)

Nel settore della sicurezza aerea, l'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sui certificati e sulle approvazioni può essere sanato da molti portatori di interessi tramite varie misure. Tali misure includono il trasferimento a un'autorità per l'aviazione civile di uno dei restanti 27 Stati membri o la richiesta, prima della data del recesso, di un certificato rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), con decorrenza solo da tale data e quindi subordinato alla condizione che il Regno Unito sia diventato un paese terzo.

(4)

Tuttavia, diversamente da altri ambiti del diritto dell'Unione, vi sono alcuni casi specifici in cui non è possibile ottenere un certificato da un altro Stato membro o dall'Agenzia, perché a decorrere dalla data del recesso il Regno Unito riprenderà, per la sua giurisdizione, il ruolo di «Stato di progettazione» nel quadro della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Il Regno Unito, a sua volta, può solamente rilasciare certificati in questo nuovo ruolo dopo averlo assunto, vale a dire da quando il diritto dell'Unione avrà cessato di applicarsi al Regno Unito in seguito al suo recesso dall'Unione.

(5)

È pertanto necessario istituire un meccanismo temporaneo per prorogare la validità di determinati certificati di sicurezza aerea, al fine di concedere agli operatori coinvolti e all'Agenzia il tempo sufficiente per rilasciare i certificati necessari a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139, per tenere conto dello status di paese terzo del Regno Unito.

(6)

La durata di tale proroga della validità dei certificati dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per far fronte all'uscita del Regno Unito dal sistema di sicurezza aerea dell'Unione.

(7)

Al fine di concedere un periodo di tempo supplementare, se necessario, affinché siano rilasciati agli operatori coinvolti i certificati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a una proroga ulteriore del periodo di validità dei certificati di cui all'allegato, sezione I, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

Inoltre, diversamente dalla maggior parte degli altri ambiti del diritto dell'Unione in materia di merci, l'invalidità dei certificati non incide sull'immissione sul mercato ma sull'uso effettivo di prodotti, parti e pertinenze del settore aeronautico nell'Unione, come ad esempio l'installazione di parti e pertinenze su un aeromobile dell'Unione che opera nell'Unione. Tale uso di prodotti aeronautici nell'Unione non dovrebbe subire le conseguenze del recesso del Regno Unito.

(9)

Nel sistema di sicurezza aerea dell'Unione l'addestramento dei piloti e dei meccanici è regolamentato rigidamente e i moduli di formazione sono armonizzati. Le persone che partecipano a un modulo di addestramento in uno Stato membro non sempre possono spostarsi, nel corso di tale formazione, in un altro Stato membro. Nelle misure di emergenza dell'Unione si dovrebbe tenere conto di tale situazione particolare.

(10)

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi, in linea di principio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Per consentire che le necessarie procedure amministrative siano svolte il prima possibile, alcune disposizioni dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche, in considerazione del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea, per determinati certificati di sicurezza aerea rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o del regolamento (UE) 2018/1139 a persone fisiche e giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito e per determinate situazioni concernenti l'addestramento nel settore dell'aviazione.

2.   Il presente regolamento si applica ai certificati elencati nell'allegato del presente regolamento che sono validi il giorno precedente la data di applicazione del presente regolamento e che sono stati rilasciati da:

a)

l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), a persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito, come indicato nell'allegato, sezione 1; o

b)

persone fisiche o giuridiche certificate dalle autorità competenti del Regno Unito, come indicato nell'allegato, sezione 2.

3.   Oltre che ai certificati di cui al paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai moduli di formazione di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le corrispondenti definizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi di tale regolamento e a ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008.

Articolo 3

Certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rimangono validi per un periodo di nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Qualora fosse necessario ulteriore periodo di tempo per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139 agli operatori interessati, la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al primo paragrafo del presente articolo mediante atti delegati.

Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 4

Certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

I certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), concernenti l'utilizzo di prodotti, parti e pertinenze, restano validi.

Articolo 5

Riporto di moduli di formazione

In deroga ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 (6) e (UE) n. 1321/2014 della Commissione (7), le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, tengono conto degli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora dato luogo al rilascio della licenza, prima della data di applicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 6

Norme e obblighi riguardanti i certificati disciplinati dagli articoli 3 o 4

1.   I certificati disciplinati dagli articoli 3 o 4 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità del regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o del regolamento (CE) n. 216/2008. L'Agenzia dispone dei poteri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti di esecuzione e delegati adottati ai sensi di tale regolamento e ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 in relazione ai soggetti aventi la loro sede principale delle attività in un paese terzo.

2.   Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all'articolo 3 e gli emittenti dei certificati di cui all'articolo 4 trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti ai certificati che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, a seconda del caso.

3.   I titolari di certificati di cui all'articolo 3 e gli emittenti dei certificati di cui all'articolo 4 del presente regolamento informano senza ritardo l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 7

Autorità competente

Ai fini del presente regolamento e ai fini della sorveglianza dei titolari e degli emittenti dei certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Agenzia agisce in qualità di autorità competente per i soggetti di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati ai sensi di tale regolamento o ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008.

Articolo 8

Applicazione del regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione

Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione (8) si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono in possesso o emettono i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento alle stesse condizioni previste per i titolari dei corrispondenti certificati rilasciati a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi.

Articolo 9

Mezzi accettabili di conformità e materiale esplicativo

L'Agenzia può pubblicare metodi accettabili di conformità e materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento in conformità dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 5 si applica, tuttavia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al presente articolo, paragrafo 2, primo comma, è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Parere del 20 febbraio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).


ALLEGATO

ELENCO DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Sezione 1:

certificati rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») a persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede principale delle attività nel Regno Unito e per aeromobili, di cui al:

1.1.

regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (1), allegato I, parte 21, sezione A, capitolo B (certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti)

1.2.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo D (modifiche ai certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti)

1.3.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E (certificati supplementari di omologazione)

1.4.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21,sezione A, capitolo M (riparazioni)

1.5.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo O (autorizzazioni ETSO)

1.6.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J (approvazione DOA)

Sezione 2:

certificati relativi a prodotti, parti e pertinenze rilasciati da persone fisiche o giuridiche certificate dalle autorità competenti del Regno Unito di cui al:

2.1.

regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, sezione A, capitolo G, punto 21.A.163(c) (certificati di riammissione in servizio di prodotti, parti e pertinenze)

2.2.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato II, parte-145, punto 145.A.75(e) (certificati di riammissione in servizio al termine degli interventi di manutenzione)

2.3.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato II, parte-145, punto 145.A.75(f) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA 1)

2.4.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo F, punto M.A.615(d) (certificati di riammissione in servizio al termine della manutenzione)

2.5.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo F, punto M.A.615(e) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili ELA 1)

2.6.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo G, punto M.A.711(a)(4) o (b)(1) (certificati di revisione dell'aeronavigabilità e loro estensioni)

2.7.

regolamento (UE) n. 1321/2014, allegato I, parte M, sezione A, capitolo H, punto M.A.801(b)(2) e (3) e (c) (certificati di riammissione in servizio per quanto riguarda l'esecuzione della manutenzione).


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).