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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/480 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2019
recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2019
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
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(2) |
È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2018. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (3), è stato dell'1,7 % nel 2018. |
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(3) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
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(5) |
Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2019. |
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(6) |
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2019. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
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(1) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(2) |
all'articolo 4, primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»; |
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(3) |
l'articolo 5 è così modificato:
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(4) |
all'articolo 6, primo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»; |
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(5) |
l'articolo 7 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 8 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure unionali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4.