22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/462 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria. |
(2) |
Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali. |
(3) |
L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione (2) dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altre banche centrali di paesi terzi. |
(4) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. |
(5) |
L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo. |
(6) |
In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra non beneficerà più dell'esenzione esistente, a meno che sia inclusa nell'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate. |
(7) |
Alla luce delle informazioni ottenute dal Regno Unito, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca d'Inghilterra. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale del Regno Unito l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle banche centrali esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799. |
(8) |
Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
(9) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(10) |
La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'osservanza dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni inclusi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati. |
(11) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).
(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale del Regno Unito («Banca d'Inghilterra») a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 69].
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