20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/440 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2018

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A nome dell'Unione la Commissione ha negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio (1), l'accordo di pesca, il protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il 14 gennaio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

(3)

Il protocollo di attuazione dell'accordo di pesca copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16.

(4)

È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.

(5)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca artigianale a nord, specie pelagiche

Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)

Spagna

22

Pesca artigianale a nord

Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT

Spagna

25

Portogallo

7

Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT

Portogallo

3

Pesca artigianale a sud

Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave

Totale ≤ 800 GT

Spagna

10

Pesca demersale

Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT

Spagna

7

Portogallo

4

Pescherecci da traino ≤ 750 GT

Totale ≤ 3 000 GT

Spagna

5

Italia

0

Pesca del tonno

Pescherecci con lenze e canne

Spagna

23

Francia

4

Pesca pelagica industriale

85 000 tonnellate (t) nel primo anno

90 000 t nel secondo anno

100 000 t nel terzo anno e nel quarto anno

Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:

 

10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT

 

4 navi ≥ 150 e < 3 000 GT

 

4 navi < 150 GT

Primo anno: 85 000 t

 

Germania

6 871,2 t

Lituania

21 986,3 t

Lettonia

12 367,5 t

Paesi Bassi

26 102,4 t

Irlanda

3 099,3 t

Polonia

4 807,8 t

Regno Unito

4 807,8 t

Spagna

496,2 t

Portogallo

1 652,2 t

Francia

2 809,3 t

Secondo anno: 90 000 t

 

Germania

7 275,4 t

Lituania

23 279,6 t

Lettonia

13 095,0 t

Paesi Bassi

27 637,9 t

Irlanda

3 281,6 t

Polonia

5 090,6 t

Regno Unito

5 090,6 t

Spagna

525,4 t

Portogallo

1 749,4 t

Francia

2 974,5 t

Terzo e quarto anno: 100 000 t

 

Germania

8 083,8 t

Lituania

25 866,3 t

Lettonia

14 550,0 t

Paesi Bassi

30 708,8 t

Irlanda

3 646,3 t

Polonia

5 656,3 t

Regno Unito

5 656,3 t

Spagna

583,8 t

Portogallo

1 943,8 t

Francia

3 305,0 t

2.   Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica fatti salvi l'accordo di pesca, il suo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione (UE) 2018/2068 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (GU L 331 del 28.12.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).