19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/430 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I (parte FCL), sottoparte B, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) sono stabiliti i requisiti per ottenere una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL - Light aircraft pilot licence).

(2)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all'8 aprile 2020 gli Stati membri possono applicare norme nazionali in materia di licenze che permettono di accedere ad alcuni privilegi di pilota con anticipo rispetto alla LAPL. Tali norme nazionali sulle licenze servono anche ad offrire un addestramento LAPL di tipo modulare e il completamento di determinati corsi modulari consente l'accesso anticipato ad alcuni privilegi prima del rilascio di una LAPL.

(3)

Gli Stati membri che applicano tale addestramento LAPL modulare hanno riferito alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») che questo contribuisce alla promozione degli sport aerei e delle attività di pilotaggio ricreative. Ciò è in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'aviazione generale, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3).

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 gli Stati membri possono autorizzare, a determinate condizioni, gli allievi pilota a pilotare senza supervisione un velivolo monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg prima del rilascio di una LAPL.

(5)

Al fine di promuovere un sistema di regolamentazione più flessibile per l'aviazione generale, è opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per consentire agli Stati membri di autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati dopo il completamento di determinati corsi modulari, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire prima di soddisfare tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL per velivoli, elicotteri, alianti o palloni liberi.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero informare periodicamente la Commissione e l'Agenzia se rilasciano tali autorizzazioni ad allievi pilota a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 ed essi dovrebbero monitorare tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

(7)

È inoltre opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di prorogare il periodo in cui gli Stati membri possono autorizzare l'esercizio di specifici privilegi limitati per pilotare velivoli secondo le regole del volo strumentale prima che il pilota abbia soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale. Tale proroga è necessaria in attesa dell'introduzione di un'abilitazione al volo strumentale di base.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono state suggerite nel parere n. 08/2017 rilasciato dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:

a)

la portata dei privilegi è basata su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b)

i privilegi sono limitati a:

i)

la totalità o parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

ii)

l'aeromobile immatricolato nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

iii)

velivoli ed elicotteri, se sono aeromobili monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg, alianti e palloni liberi;

c)

per l'addestramento effettuato nel quadro dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una LAPL riceve crediti che sono determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO);

d)

ogni tre anni lo Stato membro presenta alla Commissione e all'Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e)

gli Stati membri monitorano l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottano misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.»;

2)

al paragrafo 8, nella frase introduttiva, la data «8 aprile 2019» è sostituita dalla data «8 aprile 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).