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15.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/93 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/412 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 12 e 23 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 11
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
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(2) |
Il 12 dicembre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017 (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di risolvere questioni non urgenti relative a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che sono state discusse dallo IASB nel corso del ciclo progettuale. |
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(3) |
A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito, allo IAS 23 Oneri finanziari, all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS11 Accordi a controllo congiunto soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza. |
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(5) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
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a) |
il principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento; |
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b) |
lo IAS 23 Oneri finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
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c) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento; |
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d) |
l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS® 2015-2017
Modifiche
all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Sono aggiunti i paragrafi 42 A e 64O.
Ulteriori indicazioni per l'applicazione del metodo dell'acquisizione a particolari tipologie di aggregazioni aziendali
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi
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42 A |
Quando una parte di un accordo a controllo congiunto (come definito nell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto) acquisisce il controllo di un'attività aziendale che è una attività a controllo congiunto (come definita nell'IFRS 11) e, immediatamente prima della data di acquisizione, aveva diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'attività a controllo congiunto, l'operazione è un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi. L'acquirente deve pertanto applicare le disposizioni relative a un'aggregazione aziendale realizzata in più fasi, in particolare ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto nel modo descritto al paragrafo 42. A tal fine l'acquirente ricalcola tutta l'interessenza che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Data di entrata in vigore
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64O |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 42 A. L'entità deve applicare tali modifiche ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifiche
all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
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B33CA |
Una parte che partecipa a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto può ottenere il controllo congiunto dell'attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale quale definita nell'IFRS 3. In tal caso non sono ricalcolate le interessenze che deteneva in precedenza nell'attività a controllo congiunto.
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DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
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C1AB |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo B33CA. L'entità deve applicare tali modifiche ad operazioni in cui ottiene il controllo congiunto all'inizio o dopo l'inizio del primo esercizio con decorrenza il 1o gennaio 2019 o data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. |
Modifiche allo
IAS 12 Imposte sul reddito
Sono aggiunti i paragrafi 57 A e 98I, è modificato il titolo dell'esempio che segue il paragrafo 52B ed è eliminato il paragrafo 52B.
VALUTAZIONE
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52B |
[Eliminato] |
Esempio illustrativo dei paragrafi 52 A e 57 A
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RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
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57 A |
L'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui rileva la passività relativa al dividendo da pagare. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che hanno generato utili distribuibili che alla distribuzione ai soci. Pertanto, l'entità deve rilevare gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito nell'utile (perdita) d'esercizio, nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto, a seconda di dove l'entità ha originariamente rilevato tali transazioni o eventi passati. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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98I |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo 57 A e ha eliminato il paragrafo 52B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. Quando l'entità applica per la prima volta dette modifiche, essa le applica agli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito rilevati all'inizio del primo esercizio comparativo o successivamente ad esso. |
Modifiche allo
IAS 23 Oneri finanziari
Il paragrafo 14 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 28 A e 29D.
RILEVAZIONE
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Oneri finanziari capitalizzabili
…
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14. |
Nella misura in cui un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari applicabili a tutti i finanziamenti dell'entità in essere durante l'esercizio. Tuttavia, l'entità deve escludere da tale calcolo gli oneri finanziari applicabili ai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione fino a quando sostanzialmente tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene per l'utilizzo previsto o la vendita sono completate. L'ammontare degli oneri finanziari che un'entità capitalizza durante un esercizio non deve eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio. |
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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28 A |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14. L'entità deve applicare tali modifiche agli oneri finanziari sostenuti a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel quale l'entità applica tali modifiche per la prima volta. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
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29D |
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017, pubblicato a dicembre 2017, ha modificato il paragrafo 14 e aggiunto il paragrafo 28 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato. |