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22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/58 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/360 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2018
che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che le entrate dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) siano costituite, oltre che dai contributi delle autorità pubbliche nazionali e da una sovvenzione dell'Unione, dalle commissioni pagate all'ESMA nei casi previsti dalla normativa dell'Unione. |
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(2) |
Ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione è imposta una commissione di registrazione che copre i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento della domanda di registrazione. |
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(3) |
I costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento della domanda di registrazione saranno più elevati se il repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori. La prestazione di tali servizi accessori è indice di un fatturato atteso alto e di maggiori costi associati alla valutazione della domanda di registrazione. Pertanto, ai fini dell'imposizione della commissione di registrazione i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere classificati in due diverse categorie in funzione del fatturato totale atteso, alto o basso, a cui si applica una commissione di registrazione diversa nel caso in cui intendano prestare servizi accessori. |
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(4) |
Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) presenti domanda di estensione della registrazione, le spese necessarie per esaminare e valutare attentamente la domanda sarebbero inferiori rispetto a quelle di una nuova registrazione, poiché l'ESMA è già in possesso delle pertinenti informazioni riguardanti il repertorio di dati richiedente. Di conseguenza, il repertorio di dati richiedente dovrebbe pagare una commissione ridotta. Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365, le spese necessarie per esaminare e valutare attentamente le domande sarebbero anche in questo caso inferiori, in virtù della sinergia di esaminare congiuntamente lo stesso tipo di documenti. In caso di domande simultanee, il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe pagare la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) 2015/2365 in forma ridotta. |
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(5) |
Se dopo la registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni inizia a prestare servizi accessori rientrando così nella categoria superiore in termini di fatturato totale atteso, il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe pagare la differenza tra la commissione di registrazione iniziale e la commissione di registrazione corrispondente alla categoria di fatturato superiore. Per contro, il repertorio di dati sulle negoziazioni non dovrebbe essere rimborsato dall'ESMA qualora smetta di prestare servizi accessori, poiché durante la registrazione sono state effettivamente sostenute spese necessarie a valutare la domanda di un repertorio di dati sulle negoziazioni con fatturato alto. |
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(6) |
Al fine di scoraggiare domande infondate, la commissione di registrazione non dovrebbe essere rimborsata se il richiedente ritira la domanda nel corso della procedura di registrazione o in caso di rifiuto della registrazione. |
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(7) |
Per garantire l'uso efficiente del bilancio dell'ESMA e alleggerire allo stesso tempo l'onere finanziario a carico degli Stati membri e dell'Unione, è necessario assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. Le commissioni di vigilanza dovrebbero essere fissate ad un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi per le attività collegate ai repertori di dati sulle negoziazioni. Se si dovesse verificare un disavanzo, l'ESMA non dovrebbe recuperarne l'importo presso il repertorio di dati sulle negoziazioni. Se il disavanzo dovesse essere significativo, l'ESMA dovrebbe analizzarne le ragioni e modificare la previsione del costo della vigilanza per il successivo periodo di programmazione finanziaria. Per quanto riguarda gli avanzi, i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero recuperare gli avanzi delle commissioni. |
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(8) |
Per assicurare una distribuzione equa e chiara delle commissioni, che rifletta allo stesso tempo l'effettivo carico amministrativo generato da ogni entità soggetta a vigilanza, la commissione di vigilanza dovrebbe essere calcolata in funzione del fatturato generato dalle attività di base del repertorio di dati sulle negoziazioni e dai suoi servizi accessori. Ai fini del calcolo del fatturato applicabile, è necessario operare una distinzione tra i servizi accessori direttamente connessi alla prestazione dei servizi di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) a norma del regolamento (UE) 2015/2365, come l'attività di agente mutuante (agent lending) e di gestione delle garanzie reali, e i servizi connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT e sui derivati, quali il riscontro (matching), la conferma/verifica delle negoziazioni, la valutazione delle garanzie reali e le segnalazioni da parte di terzi. Le commissioni di vigilanza a carico di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere proporzionate all'attività di quest'ultimo rispetto al totale delle attività di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e sottoposti a vigilanza in un determinato anno. Tuttavia, tenuto conto delle spese amministrative fisse per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno fissare una commissione minima di vigilanza annuale. Tale importo non è influenzato dal pagamento delle commissioni di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(9) |
È opportuno stabilire disposizioni in materia di commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, al fine di coprire le spese di riconoscimento e le spese amministrative annuali di vigilanza. A tale riguardo, la commissione di riconoscimento dovrebbe comprendere due componenti: le spese necessarie relative al trattamento della domanda di riconoscimento da parte dell'ESMA di tali repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, di detto regolamento, e le spese necessarie relative alla conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo in cui il repertorio di dati richiedente è registrato ai sensi dell'articolo 20 del medesimo regolamento. I costi connessi alla conclusione di accordi di cooperazione dovrebbero essere ripartiti tra i repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti dello stesso paese terzo. Inoltre, i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi dovrebbero essere tenuti al pagamento di una commissione annuale di vigilanza. |
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(10) |
Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo già riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 presenti una domanda di estensione della registrazione del riconoscimento, i costi relativi al trattamento della domanda dovrebbero essere inferiori rispetto ai costi del trattamento di una nuova domanda in virtù della sinergia tra i regimi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento (UE) 2015/2365. Pertanto, è opportuno ridurre la componente della commissione di riconoscimento relativa al trattamento della domanda. D'altro canto, i costi della conclusione di un accordo di cooperazione sono costi specifici connessi all'osservanza del regolamento (UE) 2015/2365, pertanto la componente della commissione di riconoscimento relativa agli accordi di cooperazione non dovrebbe dipendere dall'esistenza di accordi di cooperazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(11) |
Le funzioni di vigilanza esercitate dall'ESMA nei riguardi dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti di paesi terzi riguardano principalmente l'attuazione degli accordi di cooperazione, ivi compreso l'effettivo scambio di dati tra le autorità competenti. È opportuno che il costo dell'esercizio di tali funzioni sia coperto da commissioni annuali di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. Dato che tali costi saranno molto inferiori ai costi sostenuti dall'ESMA per l'esercizio della vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell'Unione, è opportuno che la commissione di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sia notevolmente inferiore alla commissione minima di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati soggetti alla vigilanza diretta dell'ESMA. |
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(12) |
Le autorità nazionali competenti sostengono costi per lo svolgimento di compiti a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti dell'ESMA alle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365. Occorre che le commissioni che l'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni coprano anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, quest'ultima rimborsa all'autorità nazionale competente i costi effettivamente sostenuti. |
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(13) |
Poiché nell'anno in cui viene effettuata la registrazione sono disponibili solo pochi dati sull'attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno calcolare una commissione provvisoria di vigilanza sulla base della stima delle spese necessarie per la vigilanza del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione nel primo anno. Il calcolo esatto della commissione dovrebbe tener conto della data di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e della data di decorrenza dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, in modo da rispecchiare con precisione il livello di vigilanza richiesto all'ESMA. Se le segnalazioni regolamentari di un repertorio di dati sulle negoziazioni iniziano soltanto nell'anno successivo alla sua registrazione, la commissione provvisoria di vigilanza per l'anno di registrazione dovrebbe essere basata sulla commissione di registrazione, in quanto le spese necessarie per la vigilanza di un repertorio di dati sulle negoziazioni che ancora non effettua segnalazioni sono comparabili alle spese necessarie per valutare la domanda di registrazione. In funzione del periodo di tempo che intercorre tra la registrazione e la fine dell'anno, l'importo è adeguato in proporzione, partendo dal presupposto che un processo di registrazione standard richiede 150 giorni lavorativi. Se le segnalazioni regolamentari di un repertorio di dati sulle negoziazioni iniziano nel primo semestre dell'anno di registrazione, la commissione provvisoria di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato applicabile che rispecchia i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni per il primo semestre. Se le segnalazioni regolamentari di un repertorio di dati sulle negoziazioni iniziano nel secondo semestre dell'anno di registrazione, la commissione provvisoria di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del livello della commissione di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in quanto sono disponibili solo pochi dati per avvalersi del fatturato applicabile. |
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(14) |
I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019 non inizieranno a fornire i servizi di segnalazione prima della fine del 2019 e probabilmente il loro livello di attività nel 2019 sarà quasi inesistente. Pertanto, è opportuno calcolare la commissione annuale di vigilanza per il 2020 sulla base del loro fatturato applicabile nel primo semestre del 2020. |
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(15) |
Il presente regolamento dovrebbe costituire la base su cui si fonda il diritto dell'ESMA di imporre commissioni ai repertori di dati sulle negoziazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Recupero totale dei costi di vigilanza
Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:
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a) |
tutti i costi connessi alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e alla vigilanza esercitata dall'ESMA su questi ultimi in conformità del regolamento (UE) 2015/2365, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i costi derivanti dall'estensione della registrazione o dall'estensione del riconoscimento per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati o riconosciuti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; |
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b) |
tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365. |
Articolo 2
Fatturato applicabile
1. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) 2015/2365 tengono soltanto conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione almeno tra i seguenti elementi:
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a) |
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
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b) |
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365. |
I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) sono costituiti dai proventi dei servizi determinati ai sensi della lettera b).
2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati sia a norma del regolamento (UE) 2015/2365 che a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 tengono conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione almeno tra i seguenti elementi:
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a) |
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
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b) |
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012; |
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c) |
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365; |
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d) |
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi sia alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 che alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) sono costituiti dalla somma dei seguenti elementi:
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— |
i proventi di cui alla lettera c) e |
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— |
una quota dei proventi di cui alla lettera d). |
La quota dei proventi di cui alla lettera d) è pari alle entrate di cui alla lettera a), divise per la somma dei seguenti elementi:
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— |
i proventi di cui alla lettera a) e |
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— |
i proventi di cui alla lettera b). |
3. Il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
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— |
i suoi proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno precedente (n – 1) e |
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— |
i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno precedente (n – 1), |
divisa per la somma dei seguenti elementi:
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— |
i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno precedente (n – 1) e |
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— |
i proventi applicabili totali dei servizi accessori di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno precedente (n – 1). |
Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni («TRi» nella formula che segue) è quindi calcolato come segue:
dove: proventi delle SFT = proventi dei servizi di base delle SFT + proventi applicabili dei servizi accessori.
4. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l'intero anno precedente (n – 1), il suo fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 3, estrapolando all'intero anno (n – 1) il valore per il repertorio di dati sulle negoziazioni calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell'anno (n – 1).
Articolo 3
Adeguamento delle commissioni
Le commissioni imposte per le attività dell'ESMA connesse ai repertori di dati sulle negoziazioni sono fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi.
In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commissione rivede il livello delle commissioni.
CAPO II
COMMISSIONI
Articolo 4
Tipo di commissioni
1. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione che presentano domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:
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a) |
le commissioni per la registrazione e l'estensione della registrazione a norma dell'articolo 5; |
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b) |
la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6. |
2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:
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a) |
la commissione per il riconoscimento o per l'estensione della registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2; |
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b) |
la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. |
Articolo 5
Commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione
1. La commissione di registrazione a carico del singolo repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente rispecchia le spese necessarie per esaminare e valutare attentamente la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, tenendo conto dei servizi che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve fornire, compresi eventuali servizi accessori.
2. Si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori in ciascuna delle seguenti situazioni:
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a) |
quando presta direttamente servizi accessori; |
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b) |
quando un'entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori; |
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c) |
quando i servizi accessori sono forniti da un'entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi. |
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non fornisce i servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65 000 EUR.
4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che fornisce i servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000 EUR.
5. Qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di registrazione sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare una commissione per l'estensione della registrazione pari a:
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a) |
50 000 EUR per i repertori di dati sulle negoziazioni che forniscono servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2; |
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b) |
32 500 EUR per i repertori di dati sulle negoziazioni con fatturato atteso basso che non forniscono servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2. |
6. Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non è già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l'estensione della registrazione a norma del paragrafo 5.
7. In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.
Articolo 6
Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza totale e la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) sono calcolate come segue:
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a) |
la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato anno (n) è la stima delle spese relative alle attività di vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365, inserita nel bilancio dell'ESMA per il medesimo anno; |
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b) |
la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione della lettera a), ripartita tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell'anno (n – 1), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3. |
3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di registrazione o di estensione della registrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
Articolo 7
Commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione di riconoscimento calcolata sommando i seguenti elementi:
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a) |
20 000 EUR; |
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b) |
l'importo derivante dalla divisione di 35 000 EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall'ESMA o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti. |
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di estensione della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione di riconoscimento calcolata sommando 10 000 EUR e l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera b).
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5 000 EUR.
CAPO III
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO
Articolo 8
Modalità generali di pagamento
1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 9, 10 e 11.
2. I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.
Articolo 9
Pagamento della commissione di registrazione
1. La commissione di registrazione di cui all'articolo 5 è pagata per intero all'atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.
2. La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l'ESMA abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.
Articolo 10
Pagamento della commissione annuale di vigilanza
1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 6 per un determinato anno è pagata in due rate.
La prima rata scade il 28 febbraio dell'anno in questione ed è pari a cinque sesti della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all'articolo 2, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull'ultimo fatturato applicabile ai sensi dell'articolo 2 disponibile.
La seconda rata scade il 31 ottobre. L'importo della seconda rata è pari all'importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente all'articolo 6 meno l'importo della prima rata.
2. L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
Articolo 11
Pagamento delle commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
1. La commissione di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è pagabile per intero all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365. Non è rimborsata.
2. Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365, l'ESMA ricalcola l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Ai repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo già riconosciuti l'ESMA rimborsa in parti uguali la differenza tra l'importo imposto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell'anno successivo.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L'ESMA invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto almeno 30 giorni prima di tale data.
Articolo 12
Rimborso alle autorità competenti
1. Soltanto l'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni di registrazione, estensione della registrazione, vigilanza e riconoscimento a norma del presente regolamento.
2. L'ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
Calcolo delle commissioni provvisorie di vigilanza
1. Se l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nell'anno che segue la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 1 dell'allegato.
2. Se l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nel primo semestre dell'anno di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 2 dell'allegato.
3. Se l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nel secondo semestre dell'anno di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 3 dell'allegato.
Articolo 14
Pagamento delle commissioni di registrazione e delle commissioni per i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi nel 2019
1. I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di registrazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 nel 2019 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all'articolo 6 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 nel 2019 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 2, a seconda dei casi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti nel 2019 a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenuti, per il 2019, al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dalla data in cui l'ESMA informa il repertorio di dati sulle negoziazioni della decisione sul riconoscimento di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/2365, se la seconda data è successiva.
Articolo 15
Commissione annuale di vigilanza per il 2020 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati, o che hanno ottenuto un'estensione della registrazione, nel 2019
1. La commissione di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni per il 2020 è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ripartita tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019, in proporzione al fatturato applicabile calcolato a norma del paragrafo 2.
2. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza per il 2020 conformemente all'articolo 6 per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019 a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma dei seguenti elementi:
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i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1ogennaio 2020 al 30 giugno 2020 e |
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i proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020, |
divisa per la somma dei seguenti elementi:
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i proventi totali generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e |
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i proventi applicabili dei servizi accessori in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1ogennaio 2020 al 30 giugno 2020, di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati. |
3. La commissione annuale di vigilanza per il 2020 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019 è pagata in due rate.
La prima rata scade il 28 febbraio 2020 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2019 ai sensi dell'articolo 5.
La seconda rata scade il 31 ottobre 2020. L'importo della seconda rata è pari all'importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 1 meno l'importo della prima rata.
Nel caso in cui l'importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all'importo della commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente al paragrafo 1, l'ESMA rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l'importo della prima rata pagata e l'importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 1.
4. L'ESMA invia le fatture relative alle rate della commissione annuale di vigilanza per il 2020 ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.
5. Quando sono disponibili i conti 2020 sottoposti a revisione contabile, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2019 comunicano all'ESMA eventuali variazioni del fatturato applicabile calcolato in conformità del paragrafo 2, dovute alla differenza tra i dati definitivi per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e i dati provvisori utilizzati per il calcolo a norma del paragrafo 2.
I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2020 effettivamente pagata a norma del paragrafo 1 e la commissione annuale di vigilanza per il 2020 da pagare a seguito della variazione del fatturato applicabile di cui al primo comma.
L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al comma precedente almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ALLEGATO
COMMISSIONI PROVVISORIE PER IL PRIMO ANNO
Parte 1
Commissione provvisoria di vigilanza per l'anno di registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni laddove l'obbligo di segnalazione entri in vigore nell'anno successivo
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1. |
La commissione provvisoria di vigilanza applicata al repertorio di dati sulle negoziazioni è l'importo inferiore tra i seguenti:
Questo calcolo è effettuato come segue: Commissione provvisoria di vigilanza del rep. dati = Min (commissione di registrazione, commissione di registrazione * coefficiente)
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2. |
La commissione provvisoria di vigilanza è corrisposta per intero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, se la seconda data è posteriore. |
Parte 2
Commissione provvisoria di vigilanza per l'anno di registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni laddove l'obbligo di segnalazione entri in vigore nei primi sei mesi dello stesso anno
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1. |
La commissione provvisoria di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle negoziazioni è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento ripartita tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati in tale anno, in proporzione al fatturato applicabile calcolato a norma del paragrafo 2. |
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2. |
Ai fini del calcolo della commissione provvisoria di vigilanza il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di:
diviso per i proventi totali generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni delle SFT e i proventi applicabili dei servizi accessori di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, a seconda dei casi, nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno di quell'anno. |
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3. |
La commissione provvisoria di vigilanza è pagata in due rate.
La prima rata è corrisposta entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 ed è pari all'importo della commissione di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni in conformità dell'articolo 5 del presente regolamento. La seconda rata scade il 31 ottobre. L'importo della seconda rata è pari all'importo della commissione provvisoria di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 1 meno l'importo della prima rata. Nel caso in cui l'importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all'importo della commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente al paragrafo 1, l'ESMA rimborsa al repertorio di dati sulle negoziazioni la differenza tra l'importo della prima rata pagata e l'importo della commissione provvisoria di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 1. |
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4. |
Quando sono disponibili i conti sottoposti a revisione contabile dell'anno di registrazione, i repertori di dati sulle negoziazioni comunicano all'ESMA eventuali variazioni del fatturato applicabile calcolato a norma del paragrafo 1, dovute alla differenza tra i dati definitivi per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno e i dati provvisori utilizzati per il calcolo a norma del paragrafo 1.
I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per l'anno di registrazione effettivamente pagata a norma del paragrafo 3 e la commissione annuale di vigilanza per l'anno di registrazione da pagare a seguito della variazione del fatturato applicabile di cui al primo comma. |
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5. |
Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, la commissione provvisoria di vigilanza non è inferiore a 15 000 EUR. |
Parte 3
Commissione provvisoria di vigilanza per l'anno di registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni laddove l'obbligo di segnalazione entri in vigore negli ultimi sei mesi dello stesso anno
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1. |
La commissione provvisoria di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle negoziazioni è la commissione di vigilanza totale calcolata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, ripartita tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni in proporzione al rapporto tra la commissione di registrazione corrisposta all'ESMA dal repertorio di dati sulle negoziazioni e il totale di tutte le commissioni di registrazione corrisposte all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni nell'anno in questione. |
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2. |
La commissione calcolata in applicazione del paragrafo 1 è corrisposta entro 30 giorni dalla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365. |