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21.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/296 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1,
sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua greca, neerlandese e portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (2) contengono un errore all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda il calcolo del volume minimo di servizi dati in roaming al dettaglio che i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione devono poter consumare, nel caso in cui i fornitori di roaming applichino una politica di utilizzo corretto. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua greca, neerlandese e portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).