13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONTESTO E SENTENZE DEL GIUDICE DELL'UNIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (2) ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Nel dicembre 2009 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»), uno dei produttori esportatori di TSS della RPC, ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009. Con sentenza del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 (3), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 nella parte in cui istituisce dazi antidumping sulle esportazioni di TSS fabbricati da Hubei e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni.

(3)

Nell'aprile 2014, alcuni produttori di TSS dell'Unione hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-186/14 P e C-193/14 P (4).

(4)

Nel frattempo, il 7 dicembre 2015, in seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5), la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 (6), ha prorogato i dazi sulle importazioni di TSS dalla RPC, compresi quelli applicabili ai TSS fabbricati da Hubei.

(5)

Il 7 aprile 2016, nella sua sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-528/09, confermando così la decisione del Tribunale.

(6)

Il 3 giugno 2016, ai fini dell'esecuzione delle sentenze citate, i servizi della Commissione hanno cancellato Hubei dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e l'hanno iscritta separatamente con il codice addizionale TARIC C 129 (la cosiddetta «decisione della Commissione del 3 giugno 2016»). La modifica del codice TARIC rifletteva l'annullamento deciso dalla Corte dei dazi antidumping sulle importazioni di TSS fabbricati da Hubei.

PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE NELLA CAUSA T-364/16

(7)

Il 7 giugno 2016, alcuni produttori di TSS dell'Unione hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento delle modifiche apportate nella banca dati TARIC. Con sentenza del 18 ottobre 2018 nella causa T-364/16 (7), il Tribunale ha annullato la cosiddetta decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere Hubei dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129.

(8)

Il Tribunale ha confermato con la sentenza nella causa T-364/16 che la Commissione era legittimata a ritenere che l'esecuzione delle precedenti sentenze del 7 aprile 2016 e del 29 gennaio 2014, in conformità dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comportasse che non fossero più riscossi i dazi antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sui prodotti fabbricati da Hubei (8).

(9)

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che l'annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009, nella parte in cui riguarda Hubei, non può automaticamente comportare la scomparsa dall'ordinamento giuridico dell'Unione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che non sono state annullate dal giudice dell'Unione (9). Pertanto, nella misura in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 gode di una presunzione di legittimità, la Commissione europea avrebbe dovuto modificarlo o abrogarlo mediante regolamento (10).

MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

(10)

Alla luce di quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza T-364/16 e conformemente alla regola del parallelismo delle forme, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di escludere Hubei dal campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di TSS dalla RPC con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

(11)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.

(12)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (11), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, dato che le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non fissano tale tasso di interesse e l'applicazione delle norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(13)

In data 13 dicembre 2018 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 al fine di rimuovere Hubei dall'elenco delle società sui cui prodotti sono istituiti dazi antidumping e la relativa motivazione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni nell'Unione del prodotto in esame da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono rimborsati o sgravati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

2.   Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC

17,7

A949

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

27,2

A950

Tutte le altre società

39,2

A999

Per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, non si applicano dazi antidumping. Il codice addizionale TARIC per Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd è C129.»

2)

La tabella nell'allegato è sostituita dalla seguente:

«Denominazione sociale

Città

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(3)  Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:T:2014:35.

(4)  Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell'Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd., ECLI:EU:C:2016:209.

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

(7)  Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018 nella causa T-364/16, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Commissione europea, ECLI:EU:T:2018:696.

(8)  Causa T-364/16, punto 67.

(9)  Causa T-364/16, punto 65.

(10)  Causa T-364/16, punto 68.

(11)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.