31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/124 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2019

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'obbligo di sbarco è data piena attuazione al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019. Quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.

(6)

Le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2019 dovrebbero tenere conto del fatto che in linea di principio i rigetti non saranno più autorizzati. Pertanto, le possibilità di pesca dovrebbero essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore relativo agli sbarchi totali). I quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco dovrebbero essere dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.

(7)

Per alcuni stock il parere del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a questi stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui sono effettuate catture accessorie di tali stock darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questi stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di questi TAC dovrebbe consentire di evitare qualsiasi aumento della mortalità degli stock considerati e offrire incentivi per il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire un pool per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)

Per ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati, a partire dal 2019 gli Stati membri dovrebbero attuare piani pluriennali per la riduzione delle catture accessorie nelle pertinenti attività di pesca, al fine di ridurre progressivamente le catture indesiderate degli stock considerati mediante l'adozione di misure nazionali ed eventualmente una collaborazione a livello regionale per presentare raccomandazioni comuni alla Commissione nel 2019. Tali piani per la riduzione delle catture accessorie devono essere valutati dallo CSTEP e riesaminati a distanza di due anni dalla loro entrata in vigore. Inoltre, a partire dal 2019 tutte le navi cui sono assegnati questi TAC specifici dovrebbero attuare un sistema di documentazione completa delle catture.

(9)

Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a, e da 7da 7h) continua ad essere gravemente minacciata. La biomassa dello stock riproduttore è in calo dal 2005 ed è attualmente al di sotto del Blim. La mortalità per pesca è aumentata nel corso delle serie temporali, raggiungendo un picco nel 2013 prima di scendere rapidamente al di sotto della mortalità per pesca che risulta nel rendimento massimo sostenibile del tasso-obiettivo (FMSY). Le stime indicano uno scarso reclutamento a partire dal 2008, tranne per le classi di età 2013 e 2014 per le quali evidenziano livelli medi di reclutamento. Il CIEM raccomanda che, nei casi in cui si applica l'approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY), il prelievo complessivo non superi 1 789 tonnellate nel 2019, il che rappresenta un valore maggiore rispetto a quello contenuto nel parere del 2018. Pertanto, potrebbe essere autorizzato un volume di catture più elevato nella pesca di questa specie praticata con ami e palangari. È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure per le catture accessorie inevitabili di spigola mediante taluni altri attrezzi, prevedendo nel contempo un aumento limitato delle catture ammissibili. Le misure di gestione della pesca ricreativa della spigola dovrebbero essere adattate, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e il limite di cattura, che dovrebbero tuttavia essere applicati per un periodo più lungo.

(10)

Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mar Mediterraneo. È opportuno creare condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi stabilire un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo della vita anche nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 (2) e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è appropriato fissarlo tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020.

(11)

Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragion d'essere nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel presupposto che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(12)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(13)

Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è entrato in vigore nel 2018. Le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 del piano dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in ottemperanza delle condizioni stabilite dal piano. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie nel Mare del Nord dovrebbero essere stabilite conformemente all'approccio precauzionale, come disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del suddetto regolamento, è opportuno utilizzare l'intervallo FMSY superiore per la sogliola nella divisione CIEM 2a e nella sottozona 4.

(14)

I TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio (4) e nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (6) è ricostituire la biomassa degli stock interessati a un livello che rispetti i limiti di sicurezza biologica, conformandosi nel contempo ai dati scientifici. Secondo il parere scientifico, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto delle variazioni nei limiti di sicurezza biologica, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP è opportuno fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile formulato dal CIEM.

(15)

A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (7) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, dovrebbe essere stabilito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

(16)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(17)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (8) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(18)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(19)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2019 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(20)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(21)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(22)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(23)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(24)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2019, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(25)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (10) e le Isole Fær Øer (11), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (12), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2019. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(26)

Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(27)

Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'Unione possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in fase di sviluppo per le loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda l'assegnazione dell'Unione, delle informazioni ricevute dagli Stati membri, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Detta assegnazione di nuove possibilità di pesca è stata approvata dall'ICCAT nella riunione annuale del 2018 ed è quindi opportuno istituire un criterio di ripartizione per queste possibilità di pesca aggiuntive.

(28)

Nel 2019 il TAC per il pesce spada del Mediterraneo è ridotto in linea con la raccomandazione ICCAT 16- 05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri che praticano la pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.

(29)

Nella 37a riunione annuale del 2018 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2019 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2018.

(30)

Nella riunione annuale del 2017 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Tali disposizioni non sono state rivedute nella riunione annuale del 2018 e dovrebbero pertanto continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(31)

La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 23 al 27 gennaio 2019. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(32)

Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2018 e dovrebbe pertanto continuare a essere attuata nel diritto dell'Unione.

(33)

Nella sua riunione annuale del 2018 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale nel 2016. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.

(34)

Nella riunione annuale del 2018 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

(35)

Nella 15a riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione attraverso una modifica delle presenti possibilità di pesca nel 2019.

(36)

Nella 40a riunione annuale del 2018 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2019 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(37)

Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2019, 2020 e il 2021 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mare Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di cattura stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

(38)

Nella 42 a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce misure di gestione per l'anguilla europea (Anguilla anguilla L.) nel Mar Mediterraneo. Tali misure sono già attuate a livello dell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1100/2007. La raccomandazione prevede inoltre un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere recepito nel diritto dell'Unione e definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007, al suo piano o piani di gestione per l'anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione.

(39)

Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.

(40)

In occasione della 5a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2018 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(41)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2018, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(42)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2019. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(43)

Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (13), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(44)

Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2019 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2020, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020.

(45)

Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(46)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(47)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2019, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(48)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2019 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2020;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2019 al 31 gennaio 2020, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 27, 28 e 41, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices — FAD);

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)

le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 29 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)

«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (15);

h)

«registro della flotta peschereccia unionale»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

h)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

i)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (17);

j)

«zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

k)

«sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

l)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (20);

m)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (21);

n)

«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (22);

o)

«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

p)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (24);

q)

«zona dell'accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (25);

r)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (26);

s)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (27);

t)

«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

u)

«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi; o

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2019 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC riguardanti le catture accessorie inevitabili relative all'introduzione dell'obbligo di sbarco

1.   Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di un pool per lo scambio di contingenti, aperto a partire dal 1o gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo al pool dei contingenti fino al 31 marzo 2019.

3.   I quantitativi prelevati dal pool non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito al pool per lo scambio di contingenti.

4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce al pool, che figurano nell'appendice dell'allegato IA.

5.   Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.   Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, facendo in modo che i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le misure seguenti relative allo sforzo di pesca:

a)

allegato IIA per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;

b)

allegato IIB per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola

1.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2019 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2019, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti a strascico (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 400 chilogrammi ogni due mesi e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

b)

con reti da circuizione (30), per catture accessorie inevitabili non superiori a 210 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

c)

con ami e palangari (31), per un massimo di 5,5 tonnellate per nave all'anno;

d)

con reti da posta fisse (32), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all'anno.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:

a)

dal 1o gennaio 2019 al 31 marzo e dal 1o novembre al 31 dicembre 2019 sono autorizzate unicamente attività di pesca di cattura e rilascio che offrano tassi elevati di sopravvivenza della spigola. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

dal 1o aprile al 31 ottobre 2019 non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno.

5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola per pescatore al giorno.

Articolo 11

Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM

È proibita qualsiasi attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM, come pure nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere determinato da ciascuno Stato membro tra il 1o agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1o giugno 2019.

Articolo 12

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 17 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2019: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39.600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53.830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07.500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38.800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie menzionate in tale comma è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2019.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

Articolo 14

Divieti

1.   Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

f)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)

squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

h)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

i)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

j)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

k)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

l)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

m)

le specie seguenti di razze Mobula in tutte le acque:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

x)

manta della barriera corallina (Mobula alfredi),

xi)

manta gigante (Mobula birostris);

n)

le specie seguenti di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

o)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

p)

razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

q)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

r)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

s)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

t)

razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

u)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

v)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

w)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 15

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 16

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 17

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2020 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 18

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (33) è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

Articolo 19

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 20

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 3

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 21

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 22

Pesca sperimentale

1.   Nel 2019 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2019.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 23

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2019/2020

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2019/2020 ne danno notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2019 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2019.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 4

Zona di competenza della IOTC

Articolo 24

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 25

Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.

2.   Il numero di navi d'appoggio non può superare una nave d'appoggio che coadiuva non meno di due pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

3.   In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso stato.

4.   A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 26

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Sezione 5

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 27

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 28

Pesca di fondo

1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2019 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 6

Zona della convenzione IATTC

Articolo 29

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2019 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2019 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40 N,

latitudine 40° S;

b)

dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2019 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2019, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

b)

nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 30

FAD derivanti

1.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.

2.   Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 31

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.

Articolo 32

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi:

a)

registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)

comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 33

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 7

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 34

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

razze (Rajidae),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 8

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 35

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero totale di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate da pescherecci con palangari non superino le 2 000 tonnellate.

Articolo 36

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto alle navi con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2019 e le ore 24.00 del 30 settembre 2019.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2019 alle ore 24.00 del 31 maggio 2019 oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2019 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2019.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuna delle loro navi con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.

4.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

5.   Il paragrafo 4 non si applica nei casi seguenti:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c)

in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 37

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 38

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di questa misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 39

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 40

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 30, 31 e 32.

Sezione 9

Zona dell'accordo CGPM

Articolo 41

Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

1.   Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

2.   I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Articolo 42

Anguilla europea nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27)

1.   Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività delle navi dell'Unione e le altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla europea, ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa.

2.   Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione.

3.   La pesca dell'anguilla europea nell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo è proibita per un periodo di tre mesi consecutivi determinato da ciascuno Stato membro. Il periodo di chiusura è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano il periodo determinato alla Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2019.

Sezione 10

Mare di bering

Articolo 43

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

SIOFA

Articolo 44

Misure provvisorie per la pesca di fondo

1.   Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca per più di 40 giorni in un qualsiasi anno nella zona dell'accordo SIOFA fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all'interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d'impatto presentata al SIOFA.

2.   Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca per più di 40 giorni in un qualsiasi anno nella zona dell'accordo SIOFA fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 45

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 46

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal titolo III del regolamento (UE) n. 2017/2403.

Articolo 47

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 48

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 45.

Articolo 49

Periodi di divieto della pesca

Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1o gennaio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2019.

Articolo 50

Divieti

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

le specie seguenti di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

e)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

f)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

g)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

h)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

i)

le seguenti specie di razze Mobula nelle acque dell'Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

x)

manta della barriera corallina (Mobula alfredi),

xi)

manta gigante (Mobula birostris);

j)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

k)

razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

l)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

m)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

n)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

p)

spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

q)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 52

Disposizione transitoria

L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 e 50 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2020 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020.

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 21, 22 e 23 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(3)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(8)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(10)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(11)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(12)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

(13)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(16)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(17)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(18)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(20)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(21)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(22)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(23)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(24)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(25)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(26)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(27)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(29)  Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(30)  Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(31)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(32)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, FYK, FPN e FIX).

(33)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IK:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IL:

Zona dell'accordo CGPM

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO IIC:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni seguente:

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini seguente è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

0 (2)

 

 

Regno Unito

0 (2)

 

 

Germania

0 (2)

 

 

Svezia

0 (2)

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IIC:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r ()

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

()  Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

24

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

19

 

 

Regno Unito

39

 

 

Unione

90

 

 

TAC

90

 

TAC precauzionale


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

1 093

 

 

Germania

11

 

 

Francia

8

 

 

Irlanda

8

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Svezia

43

 

 

Regno Unito

20

 

 

Unione

1 234

 

 

TAC

1 234

 

TAC precauzionale


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(ARU/567.)

Germania

355

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

329

 

 

Paesi Bassi

3 710

 

 

Regno Unito

260

 

 

Unione

4 661

 

 

TAC

4 661

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

6 (4)

 

 

Francia

6 (4)

 

 

Regno Unito

6 (4)

 

 

Altri

3 (4)

 

 

Unione

21 (4)

 

 

TAC

21

 

TAC precauzionale


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

3a

(USK/03A.)

Danimarca

15

 

 

Svezia

8

 

 

Germania

8

 

 

Unione

31

 

 

TAC

31

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

68

 

 

Germania

20

 

 

Francia

47

 

 

Svezia

7

 

 

Regno Unito

102

 

 

Altri

7 (5)

 

 

Unione

251

 

 

TAC

251

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

17

 

 

Spagna

60

 

 

Francia

705

 

 

Irlanda

68

 

 

Regno Unito

340

 

 

Altri

17 (6)

 

 

Unione

1 207

 

 

Norvegia

2 923  (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

TAC

4 130

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

Danimarca

165

 

 

Germania

1

 

 

Francia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

170

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

5 357

 

 

Irlanda

15 086

 

 

Regno Unito

1 387

 

 

Unione

21 830

 

 

TAC

21 830

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa (11)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

12 325  (12)

 

 

Germania

197 (12)

 

 

Svezia

12 893  (12)

 

 

Unione

25 415  (12)

 

 

Norvegia

3 911

 

 

Isole Fær Øer

0 (13)

 

 

TAC

29 326

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

59 468

 

 

Germania

39 404

 

 

Francia

20 670

 

 

Paesi Bassi

51 717

 

 

Svezia

3 913

 

 

Regno Unito

55 583

 

 

Unione

230 755

 

 

Isole Fær Øer

250

 

 

Norvegia

111 652  (15)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ()

Unione

50 000

()  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

886 (17)

 

 

Unione

886

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

 

 

Germania

51

 

 

Svezia

916

 

 

Unione

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

65

 

 

Danimarca

12 628

 

 

Germania

65

 

 

Francia

65

 

 

Paesi Bassi

65

 

 

Svezia

62

 

 

Regno Unito

240

 

 

Unione

13 190

 

 

TAC

13 190

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa (20)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (21)

(HER/4CXB7D)

Belgio

8 632  (22)

 

 

Danimarca

800 (22)

 

 

Germania

530 (22)

 

 

Francia

10 277  (22)

 

 

Paesi Bassi

18 162  (22)

 

 

Regno Unito

39 504  (22)

 

 

Unione

42 351  (22)

 

 

TAC

385 008

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (23)

(HER/5B6ANB)

Germania

466 (24)

 

 

Francia

88 (24)

 

 

Irlanda

630 (24)

 

 

Paesi Bassi

466 (24)

 

 

Regno Unito

2 520  (24)

 

 

Unione

4 170  (24)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (25), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

1 482

 

 

Paesi Bassi

148

 

 

Unione

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6 Clyde (26)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

da fissare

 

 

Unione

da fissare (27)

 

 

TAC

da fissare (27)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a (28)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 795

 

 

Regno Unito

5 101

 

 

Unione

6 896

 

 

TAC

6 896

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

465

 

 

Regno Unito

465

 

 

Unione

930

 

 

TAC

930

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7g (29), 7h (29), 7j (29) e 7k (29)

(HER/7G-K.)

Germania

53

 

 

Francia

293

 

 

Irlanda

4 097

 

 

Paesi Bassi

293

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

4 742

 

 

TAC

4 742

 

TAC analitico


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

29 700

 

 

Francia

3 300

 

 

Unione

33 000

 

 

TAC

33 000

 

TAC precauzionale


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

0 (30)

 

 

Portogallo

0 (30)

 

 

Unione

0 (30)

 

 

TAC

0 (30)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

11

 

 

Danimarca

3 364

 

 

Germania

84

 

 

Paesi Bassi

21

 

 

Svezia

589

 

 

Unione

4 069

 

 

TAC

4 205

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

350 (31)

 

 

Germania

7 (31)

 

 

Svezia

210 (31)

 

 

Unione

567 (31)

 

 

TAC

567 (31)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

828 (32)

 

 

Danimarca

4 758

 

 

Germania

3 017

 

 

Francia

1 023  (32)

 

 

Paesi Bassi

2 688  (32)

 

 

Svezia

32

 

 

Regno Unito

10 914  (32)

 

 

Unione

23 260

 

 

Norvegia

5 004  (33)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

21 236


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382 (34)

 

 

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

 

Germania

1

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

16

 

 

Regno Unito

45

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgio

5 (35)

 

 

Germania

50 (35)

 

 

Francia

534 (35)

 

 

Irlanda

260 (35)

 

 

Regno Unito

886 (35)

 

 

Unione

1 735  (35)

 

 

TAC

1 735  (35)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

11 (36)

 

 

Francia

30 (36)

 

 

Irlanda

530 (36)

 

 

Paesi Bassi

3 (36)

 

 

Regno Unito

233 (36)

 

 

Unione

807 (36)

 

 

TAC

807 (36)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

50 (37)

 

 

Francia

822 (37)

 

 

Irlanda

650 (37)

 

 

Paesi Bassi

0 (37)

 

 

Regno Unito

88 (37)

 

 

Unione

1 610  (37)

 

 

TAC

1 610  (37)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

74 (38)

 

 

Francia

1 439  (38)

 

 

Paesi Bassi

43 (38)

 

 

Regno Unito

159 (38)

 

 

Unione

1 715  (38)

 

 

TAC

1 715

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

9

 

 

Danimarca

7

 

 

Germania

7

 

 

Francia

47

 

 

Paesi Bassi

37

 

 

Regno Unito

2 780

 

 

Unione

2 887

 

 

TAC

2 887

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

657

 

 

Francia

2 563  (39)

 

 

Irlanda

749

 

 

Regno Unito

1 813  (39)

 

 

Unione

5 782

 

 

TAC

5 782

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

490 (40)

 

 

Spagna

5 440  (41)

 

 

Francia

6 602  (41)

 

 

Irlanda

3 001  (40)

 

 

Regno Unito

2 599  (40)

 

 

Unione

18 132

 

 

TAC

18 132

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

943

 

 

Francia

761

 

 

Unione

1 704

 

 

TAC

1 704

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 728

 

 

Francia

86

 

 

Portogallo

58

 

 

Unione

1 872

 

 

TAC

1 872

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(ANF/2AC4-C)

Belgio

715 (42)

 

 

Danimarca

1 577  (42)

 

 

Germania

770 (42)

 

 

Francia

147 (42)

 

 

Paesi Bassi

541 (42)

 

 

Svezia

18 (42)

 

 

Regno Unito

16 469  (42)

 

 

Unione

20 237  (42)

 

 

TAC

20 237

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

51

 

 

Danimarca

1 305

 

 

Germania

21

 

 

Paesi Bassi

18

 

 

Regno Unito

305

 

 

Unione

1 700

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

411 (43)

 

 

Germania

470 (43)

 

 

Spagna

440

 

 

Francia

5 067  (43)

 

 

Irlanda

1 145

 

 

Paesi Bassi

396 (43)

 

 

Regno Unito

3 524  (43)

 

 

Unione

11 453

 

 

TAC

11 453

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

3 049  (44)

 

 

Germania

340 (44)

 

 

Spagna

1 212  (44)

 

 

Francia

19 568  (44)

 

 

Irlanda

2 501  (44)

 

 

Paesi Bassi

395 (44)

 

 

Regno Unito

5 934  (44)

 

 

Unione

32 999  (44)

 

 

TAC

32 999

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 275

 

 

Francia

7 096

 

 

Unione

8 371

 

 

TAC

8 371

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

3 472

 

 

Francia

3

 

 

Portogallo

691

 

 

Unione

4 166

 

 

TAC

4 166

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

8

 

 

Danimarca

1 435

 

 

Germania

91

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

170

 

 

Unione

1 706

 

 

TAC

1 780

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

168

 

 

Danimarca

1 153

 

 

Germania

734

 

 

Francia

1 279

 

 

Paesi Bassi

126

 

 

Svezia

116

 

 

Regno Unito

19 015

 

 

Unione

22 591

 

 

Norvegia

6 359

 

 

TAC

28 950

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione

16 804


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

(HAD/04-N.)

Svezia

707 (45)

 

 

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

23

 

 

Germania

28

 

 

Francia

1 155

 

 

Irlanda

824

 

 

Regno Unito

8 439

 

 

Unione

10 469

 

 

TAC

10 469

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgio

4 (46)

 

 

Germania

4 (46)

 

 

Francia

178 (46)

 

 

Irlanda

528 (46)

 

 

Regno Unito

2 512  (46)

 

 

Unione

3 226

 

 

TAC

3 226

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

93

 

 

Francia

5 552

 

 

Irlanda

1 851

 

 

Regno Unito

833

 

 

Unione

8 329

 

 

TAC

8 329

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07 A.)

Belgio

59

 

 

Francia

271

 

 

Irlanda

1 619

 

 

Regno Unito

1 790

 

 

Unione

3 739

 

 

TAC

3 739

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

1 109

 

 

Paesi Bassi

4

 

 

Svezia

119

 

 

Unione

1 232

 

 

TAC

1 660

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

226

 

 

Danimarca

977

 

 

Germania

254

 

 

Francia

1 468

 

 

Paesi Bassi

565

 

 

Svezia

2

 

 

Regno Unito

7 062

 

 

Unione

10 554

 

 

Norvegia

1 219  (47)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione

10 881


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

3 (48)

 

 

Francia

68 (48)

 

 

Irlanda

324 (48)

 

 

Regno Unito

717 (48)

 

 

Unione

1 112  (48)

 

 

TAC

1 112  (48)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

2 (49)

 

 

Francia

25 (49)

 

 

Irlanda

419 (49)

 

 

Paesi Bassi

0 (49)

 

 

Regno Unito

281 (49)

 

 

Unione

727 (49)

 

 

TAC

727 (49)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

187

 

 

Francia

11 510

 

 

Irlanda

5 334

 

 

Paesi Bassi

94

 

 

Regno Unito

2 059

 

 

Unione

19 184

 

 

TAC

19 184

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Spagna

1 016

 

 

Francia

1 524

 

 

Unione

2 540

 

 

TAC

2 540

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

190 (50)

 

 

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

3 950  (51)

 

 

Svezia

336 (51)

 

 

Unione

4 286

 

 

TAC

4 286

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(HKE/2AC4-C)

Belgio

71 (52)

 

 

Danimarca

2 888  (52)

 

 

Germania

331 (52)

 

 

Francia

639 (52)

 

 

Paesi Bassi

166 (52)

 

 

Regno Unito

899 (52)

 

 

Unione

4 994  (52)

 

 

TAC

4 994

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

733 (53)

 

 

Spagna

23 512

 

 

Francia

36 310  (53)

 

 

Irlanda

4 400

 

 

Paesi Bassi

473 (53)

 

 

Regno Unito

14 334  (53)

 

 

Unione

79 762

 

 

TAC

79 762

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio

95

Spagna

3 793

Francia

3 793

Irlanda

474

Paesi Bassi

47

Regno Unito

2 134

Unione

10 336


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

23 (54)

 

 

Spagna

16 036

 

 

Francia

36 013

 

 

Paesi Bassi

46 (54)

 

 

Unione

52 118

 

 

TAC

52 118

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

5

Spagna

4 645

Francia

8 361

Paesi Bassi

14

Unione

13 025


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

5 924

 

 

Francia

569

 

 

Portogallo

2 765

 

 

Unione

9 258

 

 

TAC

9 258

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

48 813  (55)

 

 

Germania

18 979  (55)

 

 

Spagna

41 383  (55)  (56)

 

 

Francia

33 970  (55)

 

 

Irlanda

37 800  (55)

 

 

Paesi Bassi

59 522  (55)

 

 

Portogallo

3 844  (55)  (57)

 

 

Svezia

12 075  (55)

 

 

Regno Unito

63 341  (55)

 

 

Unione

319 727  (55)  (57)

 

 

Norvegia

99 900

 

 

Isole Fær Øer

10 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

35 251

 

 

Portogallo

8 813

 

 

Unione

44 064  (58)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

227 975  (59)  (60)

 

 

Isole Fær Øer

22 500  (61)  (62)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(L/W/2AC4-C)

Belgio

427

 

 

Danimarca

1 175

 

 

Germania

151

 

 

Francia

322

 

 

Paesi Bassi

978

 

 

Svezia

13

 

 

Regno Unito

4 808

 

 

Unione

7 874

 

 

TAC

7 874

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(BLI/5B67-)

Germania

120

 

 

Estonia

18

 

 

Spagna

377

 

 

Francia

8 599

 

 

Irlanda

33

 

 

Lituania

7

 

 

Polonia

4

 

 

Regno Unito

2 187

 

 

Altri

33 (63)

 

 

Unione

11 378

 

 

Norvegia

250 (64)

 

 

Isole Fær Øer

150 (65)

 

 

TAC

11 778

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

1 (66)

 

 

Spagna

218 (66)

 

 

Francia

5 (66)

 

 

Lituania

2 (66)

 

 

Regno Unito

2 (66)

 

 

Altri

1 (66)

 

 

Unione

229 (66)

 

 

TAC

229 (66)

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

(BLI/24-)

Danimarca

4

 

 

Germania

4

 

 

Irlanda

4

 

 

Francia

23

 

 

Regno Unito

14

 

 

Altri

4 (67)

 

 

Unione

53

 

 

TAC

53

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

 

 

Germania

8

 

 

Francia

8

 

 

Regno Unito

8

 

 

Altri

4 (68)

 

 

Unione

36

 

 

TAC

36

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3 a

(LIN/03A-C.)

Belgio

13

 

 

Danimarca

93

 

 

Germania

13

 

 

Svezia

38

 

 

Regno Unito

13

 

 

Unione

170

 

 

TAC

170

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

26 (69)

 

 

Danimarca

404 (69)

 

 

Germania

250 (69)

 

 

Francia

225 (69)

 

 

Paesi Bassi

9 (69)

 

 

Svezia

17 (69)

 

 

Regno Unito

3 104  (69)

 

 

Unione

4 035  (69)

 

 

TAC

4 035

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

6

 

 

Francia

6

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

33

 

 

TAC

33

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

46 (70)

 

 

Danimarca

8 (70)

 

 

Germania

166 (70)

 

 

Irlanda

898

 

 

Spagna

3 361

 

 

Francia

3 583  (70)

 

 

Portogallo

8

 

 

Regno Unito

4 126  (70)

 

 

Unione

12 196

 

 

Norvegia

8 000  (71)  (72)  (73)

 

 

Isole Fær Øer

200 (74)  (75)

 

 

TAC

20 396

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

1 187

 

 

Germania

33

 

 

Francia

13

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Regno Unito

106

 

 

Unione

1 350

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

10 093

 

 

Germania

29

 

 

Svezia

3 611

 

 

Unione

13 733

 

 

TAC

13 733

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NEP/2AC4-C)

Belgio

1 156

 

 

Danimarca

1 156

 

 

Germania

17

 

 

Francia

34

 

 

Paesi Bassi

595

 

 

Regno Unito

19 145

 

 

Unione

22 103

 

 

TAC

22 103

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

568

 

 

Germania

0

 

 

Regno Unito

32

 

 

Unione

600

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

31

 

 

Francia

122

 

 

Irlanda

204

 

 

Regno Unito

14 735

 

 

Unione

15 092

 

 

TAC

15 092

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

1 187  (76)

 

 

Francia

4 811  (76)

 

 

Irlanda

7 296  (76)

 

 

Regno Unito

6 490  (76)

 

 

Unione

19 784  (76)

 

 

TAC

19 784  (76)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

233

 

 

Francia

3 645

 

 

Unione

3 878

 

 

TAC

3 878

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spagna

2 (77)

 

 

Francia

0 (77)

 

 

Unione

2 (77)

 

 

TAC

2 (77)

 

TAC precauzionale


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

100 (78)

 

 

Portogallo

301 (78)

 

 

Unione

401 (78)  (79)

 

 

TAC

401 (78)  (79)

 

TAC precauzionale


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

1 120

 

 

Svezia

603

 

 

Unione

1 723

 

 

TAC

3 226

 

TAC precauzionale


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

1 163

 

 

Paesi Bassi

11

 

 

Svezia

47

 

 

Regno Unito

345

 

 

Unione

1 566

 

 

TAC

1 566

 

TAC precauzionale


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

200

 

 

Svezia

123 (80)

 

 

Unione

323

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

Da fissare (81)

 

 

Unione

Da fissare (81)  (82)

 

 

TAC

Da fissare (81)  (82)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

101

 

 

Danimarca

13 065

 

 

Germania

67

 

 

Paesi Bassi

2 513

 

 

Svezia

700

 

 

Unione

16 446

 

 

TAC

16 782

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

1 517

 

 

Germania

17

 

 

Svezia

171

 

 

Unione

1 705

 

 

TAC

1 705

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

5 694

 

 

Danimarca

18 506

 

 

Germania

5 338

 

 

Francia

1 068

 

 

Paesi Bassi

35 589

 

 

Regno Unito

26 336

 

 

Unione

92 531

 

 

Norvegia

8 780

 

 

TAC

125 435

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

47 868


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

9

 

 

Irlanda

261

 

 

Regno Unito

388

 

 

Unione

658

 

 

TAC

658

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

134

 

 

Francia

58

 

 

Irlanda

1 499

 

 

Paesi Bassi

41

 

 

Regno Unito

1 343

 

 

Unione

3 075

 

 

TAC

3 075

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Francia

11

 

 

Irlanda

63

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

1 694

 

 

Francia

5 648

 

 

Regno Unito

3 012

 

 

Unione

10 354

 

 

TAC

10 354

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

378

 

 

Francia

684

 

 

Irlanda

243

 

 

Regno Unito

357

 

 

Unione

1 662

 

 

TAC

1 662

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

7 (83)

 

 

Francia

14 (83)

 

 

Irlanda

47 (83)

 

 

Paesi Bassi

27 (83)

 

 

Regno Unito

14 (83)

 

 

Unione

109 (83)

 

 

TAC

109 (83)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

66

 

 

Francia

263

 

 

Portogallo

66

 

 

Unione

395

 

 

TAC

395

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

6

 

 

Francia

190

 

 

Irlanda

56

 

 

Regno Unito

145

 

 

Unione

397

 

 

TAC

397

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

378 (84)

 

 

Spagna

23 (84)

 

 

Francia

8 712  (84)

 

 

Irlanda

929 (84)

 

 

Regno Unito

2 121  (84)

 

 

Unione

12 163  (84)

 

 

TAC

12 163

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

 

 

Francia

1 230

 

 

Unione

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Spagna

208

 

 

Francia

23

 

 

Unione

231

 

 

TAC

231

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

273 (85)

 

 

Portogallo

9 (85)  (86)

 

 

Unione

282 (85)

 

 

TAC

282 (86)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

43

 

 

Danimarca

5 056

 

 

Germania

12 768

 

 

Francia

30 045

 

 

Paesi Bassi

128

 

 

Svezia

695

 

 

Regno Unito

9 789

 

 

Unione

58 524

 

 

Norvegia

63 818  (87)

 

 

TAC

122 342

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

713

 

 

Francia

7 085

 

 

Irlanda

454

 

 

Regno Unito

3 501

 

 

Unione

11 753

 

 

Norvegia

940 (88)

 

 

TAC

12 693

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880 (89)

 

 

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

 

 

Francia

1 245

 

 

Irlanda

1 491

 

 

Regno Unito

434

 

 

Unione

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(T/B/2AC4-C)

Belgio

596

 

 

Danimarca

1 272

 

 

Germania

325

 

 

Francia

153

 

 

Paesi Bassi

4 513

 

 

Svezia

9

 

 

Regno Unito

1 254

 

 

Unione

8 122

 

 

TAC

8 122

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(SRX/2AC4-C)

Belgio

278 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Danimarca

11 (90)  (91)  (92)

 

 

Germania

14 (90)  (91)  (92)

 

 

Francia

44 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Paesi Bassi

237 (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Regno Unito

1 070  (90)  (91)  (92)  (93)

 

 

Unione

1 654  (90)  (92)

 

 

TAC

1 654  (92)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3 a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

37 (94)

 

 

Svezia

10 (94)

 

 

Unione

47 (94)

 

 

TAC

47

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

920 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Estonia

5 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Francia

4 127  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Germania

12 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Irlanda

1 329  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Lituania

21 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Paesi Bassi

4 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Portogallo

23 (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Spagna

1 111  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Regno Unito

2 632  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

Unione

10 184  (95)  (96)  (97)  (98)

 

 

TAC

10 184  (97)  (98)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7d

(SRX/07D.)

Belgio

126 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Francia

1 060  (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Paesi Bassi

7 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Regno Unito

211 (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

Unione

1 404  (99)  (100)  (101)  (102)

 

 

TAC

1 404  (102)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e

(RJU/7D)

Belgio

21 (103)

 

 

Estonia

0 (103)

 

 

Francia

103 (103)

 

 

Germania

0 (103)

 

 

Irlanda

27 (103)

 

 

Lituania

0 (103)

 

 

Paesi Bassi

0 (103)

 

 

Portogallo

0 (103)

 

 

Spagna

23 (103)

 

 

Regno Unito

58 (103)

 

 

Unione

234 (103)

 

 

TAC

234 (103)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

10 (104)  (105)

 

 

Francia

1 805  (104)  (105)

 

 

Portogallo

1 463  (104)  (105)

 

 

Spagna

1 471  (104)  (105)

 

 

Regno Unito

10 (104)  (105)

 

 

Unione

4 759  (104)  (105)

 

 

TAC

4 759  (105)

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

(GHL/2A-C46)

Danimarca

14

 

 

Germania

25

 

 

Estonia

14

 

 

Spagna

14

 

 

Francia

231

 

 

Irlanda

14

 

 

Lituania

14

 

 

Polonia

14

 

 

Regno Unito

910

 

 

Unione

1 250

 

 

Norvegia

1 250  (106)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

423 (107)  (108)

 

 

Danimarca

14 480  (107)  (108)

 

 

Germania

441 (107)  (108)

 

 

Francia

1 333  (107)  (108)

 

 

Paesi Bassi

1 342  (107)  (108)

 

 

Svezia

4 034  (107)  (108)  (109)

 

 

Regno Unito

1 243  (107)  (108)

 

 

Unione

23 296  (107)  (108)

 

 

Norvegia

135 398  (110)

 

 

TAC

653 438

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6, acque internazionali della zona 2a, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2019 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2019

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

8 688

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

2 268

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

16 594  (111)

 

 

Spagna

18 (111)

 

 

Estonia

138 (111)

 

 

Francia

11 064  (111)

 

 

Irlanda

55 313  (111)

 

 

Lettonia

102 (111)

 

 

Lituania

102 (111)

 

 

Paesi Bassi

24 199  (111)

 

 

Polonia

1 168  (111)

 

 

Regno Unito

152 115  (111)

 

 

Unione

260 813  (111)

 

 

Norvegia

11 687  (112)  (113)

 

 

Isole Fær Øer

24 690  (114)

 

 

TAC

653 438

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone e nei periodi seguenti:

 

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2019 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2019

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

10 015

1 352

1 375

Francia

6 677

900

917

Irlanda

33 383

4 507

4 585

Paesi Bassi

14 605

1 971

2 006

Regno Unito

91 808

12 395

12 608

Unione

156 488

21 125

21 491


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

24 597  (115)

 

 

Francia

163 (115)

 

 

Portogallo

5 084  (115)

 

 

Unione

29 844

 

 

TAC

653 438

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

8b (MAC/*08B.)

Spagna

2 066

Francia

14

Portogallo

427


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

10 242

 

 

Unione

10 242

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

421

 

 

Germania

24 (116)

 

 

Paesi Bassi

41 (116)

 

 

Svezia

16

 

 

Unione

502

 

 

TAC

502

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(SOL/24-C.)

Belgio

1 045

 

 

Danimarca

478

 

 

Germania

836

 

 

Francia

209

 

 

Paesi Bassi

9 439

 

 

Regno Unito

538

 

 

Unione

12 545

 

 

Norvegia

10 (117)

 

 

TAC

12 555

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

46

 

 

Regno Unito

11

 

 

Unione

57

 

 

TAC

57

 

TAC precauzionale


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

192

 

 

Francia

2

 

 

Irlanda

74

 

 

Paesi Bassi

60

 

 

Regno Unito

86

 

 

Unione

414

 

 

TAC

414

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Francia

6

 

 

Irlanda

36

 

 

Unione

42

 

 

TAC

42

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

677

 

 

Francia

1 354

 

 

Regno Unito

484

 

 

Unione

2 515

 

 

TAC

2 515

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

44

 

 

Francia

468

 

 

Regno Unito

730

 

 

Unione

1 242

 

 

TAC

1 242

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

525

 

 

Francia

53

 

 

Irlanda

26

 

 

Regno Unito

237

 

 

Unione

841

 

 

TAC

841

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

32

 

 

Francia

64

 

 

Irlanda

171

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Regno Unito

64

 

 

Unione

382

 

 

TAC

382

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

48

 

 

Spagna

9

 

 

Francia

3 549

 

 

Paesi Bassi

266

 

 

Unione

3 872

 

 

TAC

3 872

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

 

 

Portogallo

669

 

 

Unione

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

17 840  (118)

 

 

Germania

37 (118)

 

 

Svezia

6 750  (118)

 

 

Unione

24 627  (118)

 

 

TAC

26 624

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

0 (119)  (120)

 

 

Danimarca

0 (119)  (120)

 

 

Germania

0 (119)  (120)

 

 

Francia

0 (119)  (120)

 

 

Paesi Bassi

0 (119)  (120)

 

 

Svezia

0 (119)  (120)  (121)

 

 

Regno Unito

0 (119)  (120)

 

 

Unione

0 (119)  (120)

 

 

Norvegia

0 (119)

 

 

Isole Fær Øer

0 (119)  (122)

 

 

TAC

110 (119)

 

TAC analitico


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zone:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

13

 

 

Danmarka

857

 

 

Germania

13

 

 

Francia

185

 

 

Paesi Bassi

185

 

 

Regno Unito

1 384

 

 

Unione

2 637

 

 

TAC

2 637

 

TAC precauzionale


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

20 (123)

 

 

Germania

4 (123)

 

 

Spagna

10 (123)

 

 

Francia

83 (123)

 

 

Irlanda

53 (123)

 

 

Paesi Bassi

0 (123)

 

 

Portogallo

0 (123)

 

 

Regno Unito

100 (123)

 

 

Unione

270 (123)

 

 

TAC

270 (123)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

14 (124)

 

 

Danimarca

5 985  (124)

 

 

Germania

529 (124)  (125)

 

 

Spagna

111 (124)

 

 

Francia

497 (124)  (125)

 

 

Irlanda

376 (124)

 

 

Paesi Bassi

3 604  (124)  (125)

 

 

Portogallo

13 (124)

 

 

Svezia

75 (124)

 

 

Regno Unito

1 425  (124)  (125)

 

 

Unione

12 629

 

 

Norvegia

2 550  (126)

 

 

TAC

15 179

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

11 662  (127)  (129)

 

 

Germania

9 100  (127)  (128)  (129)

 

 

Spagna

12 412  (129)  (131)

 

 

Francia

4 684  (127)  (128)  (129)  (131)

 

 

Irlanda

30 306  (127)  (129)

 

 

Paesi Bassi

36 509  (127)  (128)  (129)

 

 

Portogallo

1 196  (129)  (131)

 

 

Svezia

675 (127)  (129)

 

 

Regno Unito

10 974  (127)  (128)  (129)

 

 

Unione

117 518  (129)

 

 

Isole Fær Øer

1 600  (130)

 

 

TAC

119 118

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

16 895  (132)

 

 

Francia

293

 

 

Portogallo

1 670  (132)

 

 

Unione

18 858

 

 

TAC

18 858

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

24 324  (133)

 

 

Portogallo

69 693  (133)

 

 

Unione

94 017

 

 

TAC

94 017

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace (134)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

da fissare

 

 

Unione

da fissare (135)

 

 

TAC

da fissare (135)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (136)

(JAX/341PRT)

Portogallo

da fissare

 

 

Unione

da fissare (137)

 

 

TAC

da fissare (137)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (138)

(JAX/341SPN)

Spagna

da fissare

 

 

Unione

da fissare (139)

 

 

TAC

da fissare (139)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2018

2019

 

 

Danimarca

85 186  (140)  (142)

54 949  (140)  (145)

 

 

Germania

16 (140)  (141)  (142)

11 (140)  (141)  (145)

 

 

Paesi Bassi

63 (140)  (141)  (142)

40 (140)  (141)  (145)

 

 

Unione

85 265  (140)  (142)

55 000  (140)  (145)

 

 

Norvegia

15 000  (143)

14 500  (143)

 

 

Isole Fær Øer

6 000  (144)

5 000  (144)

 

 

TAC

Non pertinente

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

800 (146)  (147)

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

280 (148)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

60

 

 

Danimarca

5 500

 

 

Germania

620

 

 

Francia

255

 

 

Paesi Bassi

440

 

 

Svezia

Non pertinente (149)

 

 

Regno Unito

4 125

 

 

Unione

11 000  (150)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

6 750  (151)  (152)

 

 

Isole Fær Øer

150 (153)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)  Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(8)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

3 000

(9)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(10)  I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

(11)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(12)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(13)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

(14)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(15)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito.

50 000

(16)  Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(17)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(18)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(19)  Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(20)  Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(21)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(22)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

(23)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(24)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

(25)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(26)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

Mull of Kintyre (55° 17,9′ N, 05° 47,8′ O);

un punto con le coordinate 55° 04′ N, 05° 23′ O; e

Corsewall Point (55° 00,5′ N, 05° 09,4′ O).

(27)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

(28)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

a ovest dalla costa dell'Irlanda;

a est dalla costa del Regno Unito.

(29)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

a ovest dalla costa dell'Irlanda;

a est dalla costa del Regno Unito.

(30)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d(COD/*07D) .

(33)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(34)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(35)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

(36)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(37)  Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

(38)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4)..

(39)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

(40)  Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(41)  Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

(42)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

(43)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

(44)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

(45)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(46)  Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

(47)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(48)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

(49)  Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

(50)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(51)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(52)  Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(53)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(55)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 7 %

(56)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(57)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975

(58)  Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975

(59)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(60)  Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 40 000

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

(61)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(62)  Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 5 625

(63)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(64)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(65)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(66)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(67)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(68)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(69)  Condizione speciale; di cui fino al 25 %, ma non oltre 75t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C). (...).

(70)  Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zona 4 (LIN/*04-C).

(71)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato di seguito (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

3 000

(72)  Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

8 000

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(73)  I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000

(74)  Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(75)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75

(76)  Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nella zona seguente:

 

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

798

Francia

500

Irlanda

959

Regno Unito

388

Unione

2 645

(77)  Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) nell'unità funzionale 25, praticata nei mesi di agosto e settembre (cinque bordate al mese) da navi aventi a bordo osservatori.

(78)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(79)  Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli seguenti nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30): 120

(80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(81)  La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(82)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

(83)  Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

(84)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

(85)  Condizione speciale; di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(86)  In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

(87)  Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(88)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

(89)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(90)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(91)  Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(92)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(93)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(94)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

(95)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(96)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(97)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

17

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

79

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

25

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

21

 

 

Regno Unito

50

 

 

Unione

192

 

 

TAC

192

 

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(98)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(99)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(100)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(101)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(102)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(103)  Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(104)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(105)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella di seguito. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

13

 

 

Portogallo

10

 

 

Spagna

10

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

33

 

 

TAC

33

 

TAC precauzionale


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

20

 

 

Portogallo

15

 

 

Spagna

15

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

50

 

 

TAC

50

 

TAC precauzionale

(106)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(107)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle due zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

57

58

Danimarca

1 954

1 988

Germania

60

61

Francia

180

183

Paesi Bassi

181

184

Svezia

545

554

Regno Unito

168

171

Unione

3 145

3 199

(108)  Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(109)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 253

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(110)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 39 259

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.): 3 000

(111)  Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(112)  Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(113)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 27 080

(114)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

(115)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(116)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

(117)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

(118)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(119)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.

(120)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(121)  Inclusi i cicerelli.

(122)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

(123)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 14 e 50 del presente regolamento. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

(124)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(125)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

(126)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

(127)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno 2019 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

(128)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(129)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(130)  Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

(131)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

(132)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.)

(133)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

(134)  Acque circostanti le Azzorre.

(135)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(136)  Acque circostanti Madera.

(137)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(138)  Acque circostanti le Isole Canarie.

(139)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

(140)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(141)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(142)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

(143)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(144)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(145)  Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

(146)  Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(147)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400

(148)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(149)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(150)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(151)  Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(152)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(153)  Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).

Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

 

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; zona 6; acque internazionali delle zone 12 e 14; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

 

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

 

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

 

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco, zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

13 (1)

 

 

Danimarca

13 129  (1)

 

 

Germania

2 299  (1)

 

 

Spagna

43 (1)

 

 

Francia

566 (1)

 

 

Irlanda

3 399  (1)

 

 

Paesi Bassi

4 698  (1)

 

 

Polonia

664 (1)

 

 

Portogallo

43 (1)

 

 

Finlandia

203 (1)

 

 

Svezia

4 865  (1)

 

 

Regno Unito

8 393  (1)

 

 

Unione

38 315  (1)

 

 

Isole Fær Øer

4 500  (2)  (3)

 

 

Norvegia

25 487  (2)  (4)

 

 

TAC

588 562

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

25 487

 

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

2

Danimarca

1 541

Germania

270

Spagna

5

Francia

67

Irlanda

399

Paesi Bassi

552

Polonia

78

Portogallo

5

Finlandia

24

Svezia

571

Regno Unito

986


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

2 600

 

 

Grecia

322

 

 

Spagna

2 900

 

 

Irlanda

322

 

 

Francia

2 387

 

 

Portogallo

2 900

 

 

Regno Unito

10 087

 

 

Unione

21 518

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

1 718  (5)

 

 

Regno Unito

382 (5)

 

 

Unione

2 100  (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

4 907  (8)

 

 

Spagna

11 562  (8)

 

 

Francia

2 182  (8)

 

 

Polonia

2 204  (8)

 

 

Portogallo

2 400  (8)

 

 

Regno Unito

3 193  (8)

 

 

Altri Stati membri

357 (6)  (8)

 

 

Unione

26 805  (7)  (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

18

 

 

Francia

106

 

 

Regno Unito

761

 

 

Unione

885

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

85 (9)

 

 

TAC

Non pertinente (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

60 (11)

 

 

TAC

Non pertinente (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

 

Germania

0

 

 

Svezia

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Tutti gli Stati membri

0 (13)

 

 

Unione

0 (14)

 

 

Norvegia

0 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

236

 

 

Francia

142

 

 

Regno Unito

722

 

 

Unione

1 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

1 100

 

 

Germania

75

 

 

Francia

120

 

 

Paesi Bassi

105

 

 

Regno Unito

1 100

 

 

Unione

2 500  (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

552

 

 

Francia

1 225

 

 

Regno Unito

108

 

 

Unione

1 885  (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

675

 

 

Francia

675

 

 

Unione

1 350

 

 

Norvegia

1 200

 

 

Isole Fær Øer

1 200

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 400

 

 

Francia

1 400

 

 

Unione

2 800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

 

Francia

328

 

 

Regno Unito

182

 

 

Unione

2 550

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

52

 

 

Germania

322

 

 

Francia

1 571

 

 

Paesi Bassi

52

 

 

Regno Unito

603

 

 

Unione

2 600

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (17)

 

 

Regno Unito

25 (17)

 

 

Unione

50 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

900 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925  (19)

 

 

Unione

1 925  (19)

 

 

Norvegia

575 (19)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

4 289

 

 

Regno Unito

226

 

 

Unione

4 515  (20)

 

 

Norvegia

575

 

 

Isole Fær Øer

110

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214S)

Estonia

0

 

 

Germania

0

 

 

Spagna

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214D)

Estonia

28 (21)  (22)

 

 

Germania

566 (21)  (22)

 

 

Spagna

99 (21)  (22)

 

 

Francia

53 (21)  (22)

 

 

Irlanda

0 (21)  (22)

 

 

Lettonia

10 (21)  (22)

 

 

Paesi Bassi

0 (21)  (22)

 

 

Polonia

51 (21)  (22)

 

 

Portogallo

119 (21)  (22)

 

 

Regno Unito

1 (21)  (22)

 

 

Unione

927 (21)  (22)

 

 

TAC

6 000  (21)  (22)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(RED/1N2AB.)

Germania

766

 

 

Spagna

95

 

 

Francia

84

 

 

Portogallo

405

 

 

Regno Unito

150

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare (23)  (24)

 

 

TAC

13 168  (25)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

765 (26)  (27)  (28)

 

 

Francia

4 (26)  (27)  (28)

 

 

Regno Unito

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Unione

774 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvegia

561 (26)  (27)

 

 

Isole Fær Øer

0 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

1 976  (30)

 

 

Francia

10 (30)

 

 

Regno Unito

14 (30)

 

 

Unione

2 000  (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

1

 

 

Germania

92

 

 

Francia

6

 

 

Regno Unito

1

 

 

Unione

100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (31)

 

 

Francia

47 (31)

 

 

Regno Unito

186 (31)

 

 

Unione

350 (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (32)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

281

 

 

Francia

253

 

 

Regno Unito

166

 

 

Unione

700

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

9

 

 

Francia

7

 

 

Regno Unito

34

 

 

Unione

50

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Catture accessorie (33)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

1 050

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

(5)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2019;

2.

i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(9)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(10)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

(11)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(12)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40

(13)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(14)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2017 e il 30 aprile 2018.

(15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

(16)  Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 665

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(19)  Da pescare a sud di 68° N.

(20)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

(21)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45′ N

28° 30′ O

2

62° 50′ N

25° 45′ O

3

61° 55′ N

26° 45′ O

4

61° 00′ N

26° 30′ O

5

59° 00′ N

30° 00′ O

6

59° 00′ N

34° 00′ O

7

61° 30′ N

34° 00′ O

8

62° 50′ N

36° 00′ O

9

64° 45′ N

28° 30′ O

(22)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(23)  La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(24)  Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(25)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

(26)  Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1o luglio.

(27)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45′ N

28° 30′ O

2

62° 50′ N

25° 45′ O

3

61° 55′ N

26° 45′ O

4

61° 00′ N

26° 30′ O

5

59° 00′ N

30° 00′ O

6

59° 00′ N

34° 00′ O

7

61° 30′ N

34° 00′ O

8

62° 50′ N

36° 00′ O

9

64° 45′ N

28° 30′ O

(28)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(29)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

(30)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15′ N

54° 26′ O

2

59° 15′ N

44° 00′ O

3

59° 30′ N

42° 45′ O

4

60° 00′ N

42° 00′ O

5

62° 00′ N

40° 30′ O

6

62° 00′ N

40° 00′ O

7

62° 40′ N

40° 15′ O

8

63° 09′ N

39° 40′ O

9

63° 30′ N

37° 15′ O

10

64° 20′ N

35° 00′ O

11

65° 15′ N

32° 30′ O

12

65° 15′ N

29° 50′ O

(31)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(33)  Le catture accessorie di granatieri (-) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

195

 

 

Germania

815

 

 

Lettonia

195

 

 

Lituania

195

 

 

Polonia

664

 

 

Spagna

2 504

 

 

Francia

349

 

 

Portogallo

3 433

 

 

Regno Unito

1 630

 

 

Unione

9 980

 

 

TAC

17 500

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

52

 

 

Lettonia

52

 

 

Lituania

52

 

 

Unione

156

 

 

TAC

1 175

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (6)

 

 

Lettonia

128 (6)

 

 

Lituania

128 (6)

 

 

Polonia

227 (6)

 

 

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonia

0 (12)

 

 

Lettonia

0 (12)

 

 

Lituania

0 (12)

 

 

Polonia

0 (12)

 

 

Spagna

0 (12)

 

 

Portogallo

0 (12)

 

 

Unione

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente (14)

 

TAC analitico


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

332

 

 

Germania

339

 

 

Lettonia

47

 

 

Lituania

24

 

 

Spagna

4 537

 

 

Portogallo

1 898

 

 

Unione

7 177

 

 

TAC

12 242

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

 

Lituania

62

 

 

Spagna

3 403

 

 

Portogallo

660

 

 

Unione

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

 

 

Germania

615

 

 

Lettonia

895

 

 

Lituania

895

 

 

Unione

3 300

 

 

TAC

18 100

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571  (15)

 

 

Germania

513 (15)

 

 

Lettonia

1 571  (15)

 

 

Lituania

1 571  (15)

 

 

Spagna

233 (15)

 

 

Portogallo

2 354  (15)

 

 

Unione

7 813  (15)

 

 

TAC

10 500  (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

 

Portogallo

5 229

 

 

Unione

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0 (16)

 

 

Lituania

0 (16)

 

 

Unione

0 (16)

 

 

TAC

0 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

 

Portogallo

333

 

 

Unione

588 (17)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  Da pescare tra il 1 o luglio e il 31 dicembre 2019.

(7)  Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

(8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(11)  La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00′ 0

47° 49′ 0

2

46° 25′ 0

47° 27′ 0

3

46° 42′ 0

47° 25′ 0

4

46° 48′ 0

47° 25′ 50

5

47° 16′ 50

47° 43′ 50

(12)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2019 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

(15)  Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2019 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 5 250

(16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(17)  Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176 .

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

153,40 (4)

 

 

Grecia

285,11 (7)

 

 

Spagna

5 532,16  (2)  (4)  (7)

 

 

Francia

5 458,80  (2)  (3)  (4)

 

 

Croazia

862,79 (6)

 

 

Italia

4 308,36  (4)  (5)

 

 

Malta

353,48 (4)

 

 

Portogallo

520,21 (7)

 

 

Altri Stati membri

61,69 (1)

 

 

Unione

17 536  (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

 

 

TAC

32 240

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 212,95  (9)

 

 

Portogallo

1 010,39  (9)

 

 

Altri Stati membri

162,36 (8)  (9)

 

 

Unione

7 385,7

 

 

TAC

13 200

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 587,53  (10)

 

 

Portogallo

340,69 (10)

 

 

Unione

4 928,22

 

 

TAC

14 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

15,05 (11)

 

 

Cipro

55,45 (11)

 

 

Spagna

1 713,11  (11)

 

 

Francia

119,39 (11)

 

 

Grecia

1 134,04  (11)

 

 

Italia

3 512,11  (11)

 

 

Malta

416,70 (11)

 

 

Unione

6 965,85  (11)

 

 

TAC

9 870

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 854,3

 

 

Spagna

16 603,8

 

 

Francia

7 653,5

 

 

Regno Unito

431,1

 

 

Portogallo

1 994,2

 

 

Unione

29 536,8  (12)

 

 

TAC

33 600

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

905,86

 

 

Francia

416,7

 

 

Portogallo

3 574,5

 

 

Unione

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

9 415,3

 

 

Francia

4 106,5

 

 

Portogallo

3 635,8

 

 

Unione

17 157,6

 

 

TAC

57 850

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

0,00

 

 

Francia

477,56

 

 

Portogallo

50,44

 

 

Unione

528,00

 

 

TAC

1 985

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

0,00

 

 

Portogallo

0,00

 

 

Unione

0,00

 

 

TAC

355

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

39 102  (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

838,15

Francia

389,37

Unione

1 227,52

(3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

110,64

Francia

109,18

Italia

86,17

Cipro

3,07

Malta

7,07

Unione

316,12

(5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

86,17

Unione

86,17

(6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

776,51

Unione

776,51

(7)  Come concordato durante la riunione annuale dell'ICCAT, nel 2019 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 17 536 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 87 tonnellate, destinata esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo sarà ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

Da fissare

Spagna

Da fissare

Potogallo

Da fissare

Unione

87

(8)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(10)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

(11)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1 o aprile 2019 al 31 dicembre 2019.

(12)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio [1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253.

[1]

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(13)  Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, i TAC sono applicabili per il periodo dal 1 o dicembre 2018 al 30 novembre 2019.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

3 269

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

443

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SSI/F483.)

TAC

2 200  (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

1 663  (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

2 600  (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

0

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

780

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

1 820


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

26 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

3 525  (6)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOA/F484S.)

TAC

37 (7)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W):

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

163 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

260 000

Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Specie:

Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato

Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR1/F5852.)

TAC

360 (8)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatiere Caml e granatiere di Whitson

Macrourus caml e Macrourus whitsoni

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR2/F5852.)

TAC

409 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(GRV/F483.)

TAC

130 (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(GRV/F484.)

TAC

10,1 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

1 470  (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOR/F483.)

TAC

300 (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOS/F483.)

TAC

300 (14)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80 (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

130 (17)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(SRX/F484.)

TAC

3,2 (18)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E interseca la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S;

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E, e

procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2019 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019.

(5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O, e dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

(6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. In questa zona è vietato pescare a est di tale meridiano.

(7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29°30′ O, e dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(20)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

171 (2)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

275

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

11 (1)

 

 

TAC

17 647

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

Da fissare

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare (1)

 

 

Paesi Bassi

Da fissare (1)

 

 

Lituania

Da fissare (1)

 

 

Polonia

Da fissare (1)

 

 

Unione

Da fissare (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO che si terrà dal 23 al 27 gennaio 2019.

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

29 501

 

 

Italia

2 515

 

 

Spagna

45 682

 

 

Unione

77 698

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO IL

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF1718)

Unione

107 065  (1)  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

Livello massimo di catture

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(2)  Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle due categorie di attrezzi seguenti:

i)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e

ii)

reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)

«periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

e)

«condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.   LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giorni non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   NAVI AUTORIZZATE

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

5.1.

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.

Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.   CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

6.1.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2016 e 2017 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.

Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3.

Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.

L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

 

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

129

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

7.1.

Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.

Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

8.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del CFR potenza motrice;

b)

l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

8.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

9.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

9.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.   PERIODI DI GESTIONE

11.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona fissati nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

12.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua comprovata di giorni di attività della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

13.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.   RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.   TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

 

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

 

LL = palangari di fondo

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

 

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

 

LL = palangari di fondo

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIA

(7)

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1). Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2017 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2019 e il 31 gennaio 2020, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2019.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona»: la divisione CIEM 7e;

d)

«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.

3.   LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   NAVI AUTORIZZATE

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

176

FR

188

UK

222

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

176

FR

191

UK

176

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del CFR e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del CFR e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

7.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

8.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona fissati nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

BT = sfogliare ≥ 80 mm

 

GN = reti da imbrocco < 220 mm

 

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

 

BT = sfogliare ≥ 80 mm

 

GN = reti da imbrocco < 220 mm

 

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IIC

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Allegato IIC, Appendice

Zone di gestione del cicerello

Image


ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

P2

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

pm

UK

10

6

Sgombro

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

1, 2b (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer».

(5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

da fissare

Francia

da fissare

Unione

da fissare

2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

da fissare

Francia

da fissare

Italia

da fissare

Cipro

da fissare (2)

Malta

da fissare (2)

Unione

da fissare

3.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

da fissare

Italia

da fissare

Unione

da fissare

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (3)

 

Cipro (4)

Grecia (5)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (6)

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare (7)

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare (8)

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali (9)

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro

Numero di tonnare (10)

Spagna

da fissare

Italia

da fissare

Portogallo

da fissare

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

da fissare

da fissare

Italia

da fissare

da fissare

Grecia

da fissare

da fissare

Cipro

da fissare

da fissare

Croazia

da fissare

da fissare

Malta

da fissare

da fissare


Tabella B  (11)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

da fissare

Italia

da fissare

Grecia

da fissare

Cipro

da fissare

Croazia

da fissare

Malta

da fissare

Portogallo

da fissare

7.   Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

da fissare

Spagna

da fissare

Francia

da fissare

Regno Unito

da fissare

Portogallo

da fissare

8.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

da fissare

da fissare

Francia

da fissare

da fissare

Portogallo

da fissare

da fissare

Unione

da fissare

da fissare


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

(3)  I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(7)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(8)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(11)  La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.


ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico (1)

FAO 48.2. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Notothenia gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Notothenia squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico (1)

FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

FAO 58.7. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Notothenia squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Dissostichus spp.

FAO 48.4. Antartico (1) tranne nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O, e dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29°00′ O.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2018/2019

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

 

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

SSRU

Limite

 

 

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 (ma non si effettua pesca mirata nel 2018/19)

A, B, D, F, H

0

579

5841-1

6

18

18

C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

231

5841-2

6

19

19

5841-3

7

24

24

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

168

5841-4

1

3

3

5841-5

3

8

8

G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

180

5841-6

7

21

21

58.4.2.

Tutta la divisione

dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019

A, B, C, D

0

50

 

3

8

8

E (inclusa 58.4.2_1)

50

 

58.4.3a.

Tutta la divisione 58.4.3a._1

Dal 1o dicembre 2018 al 30 novembre 2019 (ma non si effettua pesca mirata nel 2018/19)

 

 

30

 

2

5

5

88.1.

Tutta la sottozona

dal 1o dicembre 2018 al 31 agosto 2019

A, B, C, G, H, I, J, K

2 628  (3)  (4)

3 157  (5)  (6)

A, B, C, G (7)

30

96

30

G, H, I, J, K (8)

104

317

104

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross

464 (9)

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross (7)

23

72

23

88.2.

Tutta la sottozona (10)

dal 1o dicembre 2018 al 31 agosto 2019

D, E, F, G (882_1)

240

1 000

C, D, E, F, G, H, I

10

32

32

C, D, E, F, G (882_2)

240

 

 

 

 

C, D, E, F, G (882_3)

160

 

 

 

 

C, D, E, F, G (882_4)

160

 

 

 

 

H

200

 

 

 

 

I

0

 

 

 

 

Allegato V, parte B - Appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1° 30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 50° S 1° 30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 56° S.

B

Da 60° S 73° 10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 59° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 59° S.

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

G

Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

H

Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

I

Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

D

Da 70° 50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

E

Da 70° 50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

F

Da 70° 50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

G

Da 70° 50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

ALLEGATO 21—03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome della nave: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

 

Rete da traino convenzionale

 

Sistema di pesca continua

 

Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

 

Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21—03/B) (11)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto, precisare

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (12) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione media delle maglie nella rete (14) (mm)

Esterna (13)

Interna (13)

Esterna (13)

Interna (13)

Esterna (13)

Interna (13)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema(i) delle reti: …

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.

lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.

l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

4.

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21—03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W * L * H * ρ * 1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (15)

V * Fkrill * ρ

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (15)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (15)

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (16)

(V * ρ) – M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (15)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (15)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M * (1 – F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (16)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M – Mtray) * N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal * MCF

Mmeal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (17)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (17)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (17)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (18)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (18)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (17)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (18)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (18)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (17)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (17)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

(4)  A nord di 70° S non si possono prendere più di 587 tonnellate. Se, tuttavia, la quantità presa a nord di 70° S supera le 587 tonnellate, alla quantità che si può prendere a sud di 70° S va sottratto l'eccesso preso oltre le 587 tonnellate a nord di 70° S.

(5)  Incluse 65 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.

(6)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

(7)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a nord di 70° S.

(8)  Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a sud di 70° S.

(9)  Anche per quanto riguarda 88.2 A all'interno della zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.

(10)  A esclusione di 88.2 A e B, incluse in 88.1.

(11)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21—03/B, descriverlo in dettaglio

(12)  Prevista in condizioni operative.

(13)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(14)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

(15)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(16)  Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(17)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(18)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.   Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4.   Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

da fissare

Unione

da fissare


ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

da fissare

Aringa, 3a

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.