5.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/64 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 ottobre 2019
che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 (2). |
(2) |
È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire. |
(3) |
È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2. |
(4) |
È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti. |
(5) |
È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27. |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2012/27. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
all’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 6:
|
3. |
gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 17 novembre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 ottobre 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2019
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).
(2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V dell’indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:
1. |
l’allegato II è modificato come segue:
|
2. |
L’allegato II bis è modificato come segue:
|
3. |
l’allegato II ter è modificato come segue:
|
4. |
l’allegato III è modificato come segue: al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
5. |
l’allegato IV è modificato come segue:
|
6. |
l’allegato V è modificato come segue:
|
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).