5.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/26


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/176 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)

Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 37, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.

(5)

I diodi ad alta tensione (HVD) vengono utilizzati negli alimentatori esterni di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e in applicazioni automobilistiche. Durante il loro processo di fabbricazione, il piombo contenuto nelle perle di vetro si dissolve nella soluzione di placcatura determinando un tenore di piombo pari a circa il 2,5 % nello strato di rivestimento dei diodi. Pertanto, il piombo non è aggiunto intenzionalmente ma è il risultato della contaminazione dal vetro contenente piombo.

(6)

Evitare la contaminazione dello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e sul mercato non sono disponibili sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione per l'uso del piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e 10.

(7)

Dal momento che non è ancora possibile eliminare il piombo dalle applicazioni interessate evitando la contaminazione e che non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(8)

Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.

(9)

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37

Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».