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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/52 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lettonia 2021-2030
(2019/C 297/14)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Lettonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 28 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta lettone di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Lettonia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Lettonia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo la Lettonia dovrebbe anche tener conto delle interconnessioni fra le politiche, in particolare le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra 1) alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio; 2) alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e 3) al superamento della povertà energetica. Un’altra interconnessione da considerare è quella tra l’uso della biomassa a fini energetici e gli effetti sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Sarebbe opportuno altresì trattare gli effetti dei cambiamenti climatici sul settore dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Lettonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lettonia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA LETTONIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sviluppare ulteriormente la strategia per conseguire entro il 2030 l’obiettivo stabilito per le emissioni di gas a effetto serra dei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -6 % rispetto ai livelli del 2005; per far ciò occorre anche definire con più precisione i passi necessari per l’attuazione delle politiche descritte e analizzare il ruolo del settore della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura sulla base delle regole contabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 50 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; presentare misure dettagliate per soddisfare l’obiettivo indicativo nel settore del riscaldamento e del raffrescamento fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo in materia di trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; precisare con maggiori dettagli i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere il livello di ambizione, soprattutto in merito alla riduzione del consumo di energia primaria, e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici per conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; fornire una descrizione più dettagliata delle politiche previste, in particolare nel settore delle costruzioni e dei trasporti, nonché stime concrete sul risparmio energetico delle misure strategiche vigenti e previste entro il 2030 e la tempistica degli investimenti che le accompagnano; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese quelle che consentono la flessibilità, includendo una valutazione del modo in cui le politiche e misure proposte assicurano la realizzazione dell’obiettivo di riduzione della dipendenza energetica; tener conto del contesto regionale nel valutare l’adeguatezza delle risorse nel settore dell’energia elettrica; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2020-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); estenderli a nuovi settori e ampliarne la portata geografica per ricomprendervi i paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sui settori del mercato interno dell’energia e della sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori rinnovabili e che determineranno una crescita della importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile, nonché sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e sulla cooperazione regionale nell’ambito della ricerca; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; includere una valutazione della situazione riguardante la povertà energetica, e gli obiettivi per ridurla e/o limitarla, insieme con le politiche e le misure come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 265.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1013 final.
(5) COM (2019) 514 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 265.
(7) SWD(2019) 265.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).