3.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/29


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2019

sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Grecia 2021-2030

(2019/C 297/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018.

(2)

La Grecia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 25 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione.

(3)

A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta greca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa.

(4)

Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia.

(5)

La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

(6)

Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi.

(7)

In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica.

(8)

Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti.

(9)

Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Grecia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Grecia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

(10)

Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione.

(11)

Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

(12)

Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6).

(13)

Nel piano definitivo la Grecia dovrebbe muovere dalle interconnessioni positive tra le politiche e misure previste, evidenziate nella proposta di piano, per approfondire l’analisi delle interconnessioni programmatiche più problematiche, una delle quali concerne le sinergie nell’ambito della dimensione della decarbonizzazione, ad esempio l’impatto delle previste politiche bioenergetiche sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura; un’altra interconnessione riguarda le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, di cui si potrebbe spiegare in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L’efficienza energetica potrebbe altresì essere considerata per alleviare la povertà energetica. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia.

(14)

Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente contemplare anche il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, includendo misure per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio e un’analisi più generale dell’attuale posizionamento del settore nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività; altrettanto utile sarebbe che si soffermasse ulteriormente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con gli interventi di economia circolare.

(15)

Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Grecia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Grecia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7),

RACCOMANDA ALLA GRECIA D’INTERVENIRE PER:

1.

concretare con tempestività ed efficacia di costi la quota del 31 % di energia da fonti rinnovabili che la Grecia si è fissata a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, includendo nel piano definitivo, fra le altre cose, una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001; conciliare gli obiettivi indicati nella sua proposta di piano per la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento con il traguardo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e con il traguardo per i trasporti di cui all’articolo 25 della stessa;

2.

accrescere sostanzialmente l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; precisare la tempistica per l’adozione e l’attuazione delle politiche che si prevede saranno in essere a partire dal 2020, in particolare per i nuovi strumenti; le misure previste per conseguire l’obiettivo dei risparmi cumulativi dovrebbero essere concepite su una scala adeguata;

3.

precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, in particolare riguardo al gas naturale; includere una valutazione di come i progetti infrastrutturali e la cooperazione regionale contribuiscono agli obiettivi di sicurezza energetica, anche facendo ricorso alla cooperazione regionale e alle flessibilità per sfruttare le opportunità offerte dalla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra a favore della modernizzazione dell’economia greca;

4.

includere obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare misure per aumentare la concorrenza sui mercati al dettaglio e all’ingrosso, in linea con l’impegno assunto nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per portare entro il 2020 al di sotto del 50 % le quote di mercato al dettaglio e all’ingrosso detenute dall’operatore storico; attuare il modello di riferimento per l’energia elettrica e l’accoppiamento del mercato con i paesi vicini, sulla base della tempistica concordata nell’ambito del meccanismo di sorveglianza post programma;

5.

quantificare ulteriormente gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo fra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, affinché siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche;

6.

intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale con la Bulgaria e Cipro nonché con i paesi aderenti al gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC); nel contesto dell’iniziativa «energia pulita per le isole dell’UE», migliorare la cooperazione con gli Stati membri e le regioni insulari che nella transizione energetica affrontano analoghe sfide e godono di analoghe opportunità dal punto di vista geografico, climatico e infrastrutturale; esaminare le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell’Adriatico e nello Ionio, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione e attuare un approccio ecosistemico; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili e che determineranno una crescita delle importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile; inoltre, far ricorso alla cooperazione regionale e alle flessibilità per sfruttare le opportunità offerte dalla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra a favore della modernizzazione dell’economia greca;

7.

elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale;

8.

completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste;

9.

integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione, competenze e formazione; fornire informazioni più dettagliate sui progetti concepiti per sostenere una transizione giusta ed equa, specificando la forma di sostegno e l’impatto delle iniziative, anche facendo il collegamento con la transizione delle regioni ad alta intensità di carbonio e carbone o industriali; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(2)  SWD (2019) 261.

(3)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(4)  SWD (2019) 1007 final.

(5)  COM (2019) 508 final del 5 giugno 2019.

(6)  SWD (2019) 261.

(7)  SWD(2019) 261.