27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/390


RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/780 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), il gestore dell'infrastruttura ottiene un'autorizzazione di sicurezza dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro in cui è situata l'infrastruttura ferroviaria, per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria. Tale autorizzazione di sicurezza dovrebbe attestare l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura e includere le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria.

Il 9 marzo 2017 l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») ha presentato alla Commissione la raccomandazione ERA-REC-115-REC sulla revisione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione della conformità e dei metodi comuni di sicurezza per la supervisione. Tale raccomandazione includeva disposizioni sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture.

(2)

Alla riunione tenutasi il 5 luglio 2017 il gruppo di esperti della Commissione sul pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario ha proposto alla Commissione di inserire le disposizioni summenzionate in una raccomandazione, visto che non sussiste una base giuridica adeguata per includerle in un regolamento. Tale raccomandazione dovrebbe fornire orientamenti per stabilire modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture. Detti orientamenti comuni dovrebbero ridurre la complessità delle procedure di autorizzazione nazionali stabilendo una metodologia comune di cui avvalersi. Potrebbero inoltre garantire che gli obiettivi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798 siano raggiunti in modo più efficace e agevolare i compiti di coordinamento che dovrebbero essere svolti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza a norma di tale articolo. La Commissione raccomanda pertanto agli Stati membri l'osservanza di tali disposizioni.

(3)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, le autorità dovrebbero elaborare un documento informativo per la compilazione della domanda, per gestire il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, incluse le procedure da seguire, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi derivanti dal processo amministrativo di richiesta a carico del richiedente.

(4)

I termini definiti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza per la presentazione da parte del richiedente di informazioni supplementari richieste o per lo svolgimento di visite, ispezioni e audit non dovrebbero pregiudicare il termine concesso per la valutazione di una domanda stabilito all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

(5)

In conformità all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798, nel caso di infrastrutture transfrontaliere, le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate coordinano le proprie valutazioni al fine di evitarne, per quanto possibile, duplicazioni e di garantire coerenza nelle decisioni da prendere in merito alle infrastrutture ferroviarie situate nei rispettivi Stati membri.

(6)

Nell'ambito delle loro attività i gestori dell'infrastruttura possono trovarsi a dover utilizzare i treni, i veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, le macchine su rotaia o altri veicoli speciali per scopi diversi, come il trasporto di materiali o di personale per la costruzione o la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione degli elementi delle infrastrutture o la gestione delle situazioni di emergenza. In tali casi è opportuno considerare il gestore dell'infrastruttura come operante a titolo di impresa ferroviaria nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza e della sua autorizzazione di sicurezza senza che vi sia bisogno di richiedere un certificato di sicurezza distinto, indipendentemente dal fatto che sia il proprietario dei veicoli.

(7)

Per i gestori delle infrastrutture è utile armonizzare la classificazione delle criticità che potrebbero essere individuate nel corso della procedura di valutazione della domanda. Tale armonizzazione garantirebbe la comprensione da parte del richiedente della gravità di eventuali criticità sollevate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza. La categorizzazione delle criticità è particolarmente importante per la cooperazione tra autorità nazionali preposte alla sicurezza nel caso di infrastrutture transfrontaliere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione stabilisce orientamenti relativi alla valutazione delle domande presentate dai gestori delle infrastrutture alle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza o per il rinnovo o l'aggiornamento delle stesse, come previsto all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798.

DEFINIZIONI

2.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«data di ricezione della domanda», il primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricezione del fascicolo di domanda;

b)

«pre-valutazione», la fase procedurale che precede la presentazione di una domanda, durante la quale il richiedente può chiedere informazioni supplementari sulle fasi successive del processo di valutazione della sicurezza all'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

c)

«problematica residua», una criticità minore individuata durante la valutazione di una domanda di autorizzazione di sicurezza, che non ne impedisce il rilascio e che può essere rinviata e presa in considerazione durante la successiva supervisione.

RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PREPOSTA ALLA SICUREZZA

3.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe essere responsabile della programmazione, dell'attuazione e del monitoraggio dei lavori di valutazione che svolge in relazione al rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.

4.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accogliere la richiesta di pre-valutazione del richiedente e fornire qualunque chiarimento chiesto dal richiedente in merito alle procedure da seguire.

5.

Allo scopo di rilasciare autorizzazioni di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe raccogliere le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni pertinenti riguardanti le diverse fasi della procedura di valutazione, inclusi i motivi alla base di qualunque decisione presa nel corso di tale procedura, ad esempio lo svolgimento di ispezioni, oltre a qualunque restrizione o condizione di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza;

b)

l'esito della procedura di valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

6.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe monitorare le date di scadenza di tutte le autorizzazioni di sicurezza in corso di validità al fine di agevolare la programmazione delle attività di valutazione della sicurezza.

7.

Al fine di ottemperare all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe pubblicare e mantenere aggiornata una guida per la compilazione della domanda, comprensiva di modelli, che spieghi i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti. Tali documenti dovrebbero comprendere le norme nazionali che si applicano ai gestori delle infrastrutture e le disposizioni procedurali nazionali. La guida dovrebbe essere gratuita e pubblicata sul sito web dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata. Dovrebbe inoltre indicare le modalità di comunicazione tra l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e il richiedente.

Allo scopo di assistere in questo compito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia in cooperazione con quest'ultima, dovrebbe elaborare, pubblicare e tenere aggiornato un modello di guida per la compilazione della domanda.

8.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe stabilire modalità o procedure interne per gestire il processo di valutazione della sicurezza. Tali modalità o procedure dovrebbero prendere in considerazione la necessità di cooperazione con altre competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza nel caso di infrastrutture transfrontaliere, secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/798.

9.

Nel valutare le domande, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accettare altri tipi di autorizzazioni, certificati e qualsiasi altro documento pertinente fornito dai gestori delle infrastrutture o dalle loro imprese appaltatrici rilasciati in conformità alla normativa UE pertinente, come prova della propria capacità di soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (2).

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA

10.

Fatti salvi i termini stabiliti all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 per l'adozione di una decisione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe presentare la domanda di autorizzazione di sicurezza, di aggiornamento o di rinnovo di tale autorizzazione prima delle date seguenti, a seconda del caso:

a)

la data di inizio prevista di qualsiasi nuova operazione di rete ferroviaria;

b)

la data di inizio prevista di un'operazione di rete ferroviaria soggetta a condizioni diverse da quelle stabilite nell'autorizzazione di sicurezza in corso di validità, a seguito di modifiche sostanziali dell'infrastruttura, della segnaletica o dei sottosistemi energetici o delle norme riguardanti la loro operazione e la loro manutenzione;

c)

la data di scadenza dell'autorizzazione di sicurezza in corso di validità.

11.

Nel presentare una domanda per una nuova autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe fornire le informazioni elencate nell'allegato I.

12.

Nel presentare una domanda di aggiornamento o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza, il richiedente dovrebbe fornire le informazioni elencate nell'allegato I e descrivere le modifiche apportate al proprio sistema di gestione della sicurezza dalla data di rilascio dell'autorizzazione in corso di validità.

Nel caso in cui tali modifiche possano incidere sulle prestazioni in termini di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza, o nel caso in cui l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individui qualsiasi altra area problematica, nell'ambito delle sue attività di controllo, dovrebbe decidere se l'intero fascicolo di domanda debba essere rivalutato.

13.

Se il richiedente chiede una pre-valutazione, è tenuto a presentare le informazioni elencate nell'allegato I, punti da 1 a 5, all'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

14.

Se il fascicolo presentato contiene copie di documenti rilasciati da soggetti diversi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe conservare gli originali per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità dell'autorizzazione di sicurezza. In caso di rinnovo o aggiornamento, il richiedente dovrebbe conservare gli originali dei documenti presentati con la domanda e rilasciati da soggetti diversi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di validità dell'autorizzazione di sicurezza aggiornata o rinnovata. Il richiedente presenta tali documenti originali su richiesta dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

FASI PROCEDURALI E TERMINI

15.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza applica la procedura stabilita nell'allegato II.

16.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la domanda contiene i documenti elencati ai punti 6, 7 e 8 dell'allegato I e informa il richiedente, senza indebito ritardo e comunque non più tardi di un mese dopo la data di ricezione della domanda, circa la completezza o meno della domanda.

17.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe richiedere tempestivamente le informazioni supplementari necessarie e indicare un termine ragionevole per la risposta da parte del richiedente. Il termine di presentazione delle informazioni supplementari dovrebbe essere ragionevole, proporzionato alla difficoltà di fornitura delle informazioni richieste e concordato con il richiedente non appena quest'ultimo sia stato informato che il suo fascicolo di domanda non è completo. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine convenuto, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta da parte del richiedente o comunicare al richiedente che la sua domanda è respinta.

18.

Anche nel caso in cui il fascicolo di domanda sia completo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiedere al richiedente qualsiasi informazione aggiuntiva in qualsiasi momento prima di prendere la propria decisione. Detta autorità dovrebbe stabilire una scadenza ragionevole per la presentazione di tali informazioni.

19.

L'autorizzazione di sicurezza dovrebbe contenere le informazioni elencate nell'allegato III.

A ciascuna autorizzazione di sicurezza dovrebbe essere assegnato un numero identificativo unico.

20.

Al fine di adempiere ai propri obblighi a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe trasmettere all'Agenzia le informazioni elencate nell'allegato III.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

21.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe registrare e aggiornare regolarmente, in un sistema di gestione delle informazioni, tutte le informazioni pertinenti per ciascuna fase del processo di valutazione della sicurezza e i relativi risultati.

ACCORDI PER LE VISITE E LE ISPEZIONI DEI SITI DEI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE E GLI AUDIT

22.

Nel caso di visite, ispezioni o audit effettuati dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente dovrebbe indicare la persona che lo rappresenta e le norme e procedure di sicurezza del sito che devono essere rispettate dal personale dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza incaricata di effettuare la visita, l'ispezione o l'audit. Il termine per le visite, le ispezioni e gli audit dovrebbe essere concordato tra l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e il richiedente.

23.

Nel caso di visite, ispezioni o audit, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe redigere una relazione sulle criticità riscontrate nel corso della valutazione e specificare se e in quale modo queste sono state risolte mediante prove presentate durante la visita, l'ispezione o l'audit. La relazione può comprendere anche altre criticità che il richiedente deve risolvere entro un termine concordato.

COOPERAZIONE FRA LE AUTORITÀ NAZIONALI PREPOSTE ALLA SICUREZZA NEL CASO DI INFRASTRUTTURE TRANSFRONTALIERE

24.

Il richiedente o i richiedenti dovrebbero presentare le domande relative a infrastrutture transfrontaliere alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri interessati. Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata dovrebbe rilasciare l'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura pertinente situata sul proprio territorio.

25.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza discutono tutte le questioni relative al processo di valutazione della sicurezza e le richieste di informazioni supplementari che incidono sul calendario della valutazione o possono avere ripercussioni sui lavori delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

26.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiedere ad altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate qualsiasi informazione pertinente in merito al richiedente.

27.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate si scambiano tutte le informazioni pertinenti che possono avere ripercussioni sul processo di valutazione della sicurezza, incluse quelle sull'attuazione delle norme nazionali pertinenti, notificate alla Commissione dai rispettivi Stati membri.

28.

Gli obiettivi e la portata degli audit, delle ispezioni e delle visite, così come il ruolo assegnato a ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza, dovrebbero essere decisi dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. Le relazioni di tali ispezioni, visite e audit dovrebbero essere redatte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza designata nel quadro della cooperazione e dovrebbero essere rese disponibili alle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

29.

Prima di decidere il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria pertinente situata nei rispettivi Stati membri, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero attenersi alla seguente procedura:

a)

discutere i risultati delle rispettive valutazioni;

b)

trovare un accordo sulle problematiche residue da rinviare e valutare durante la successiva supervisione;

c)

trovare un accordo sulle restrizioni o condizioni di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza, a seconda del caso.

30.

Nel caso in cui il richiedente abbia intrapreso azioni per far fronte alle problematiche residue riscontrate, le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte dovrebbero verificare se tali problematiche siano state risolte e accordarsi in merito. A tale scopo, le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero cooperare, se del caso, in conformità alle modalità stabilite all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione (3).

31.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero subordinare l'autorizzazione rilasciata per l'infrastruttura ferroviaria pertinente situata nel proprio Stato membro al rilascio di tutte le altre autorizzazioni di sicurezza relative all'infrastruttura transfrontaliera interessata.

32.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero tenere traccia delle rispettive attività e metterle a disposizione delle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ

33.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza classifica le criticità individuate nel corso della valutazione del fascicolo di domanda nel modo seguente:

a)

«tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente ai fini della comprensione del fascicolo di domanda;

b)

«tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente; l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e non impedisce il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza;

c)

«tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza; il richiedente propone l'azione per risolvere la criticità e la concorda con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che l'ha individuata;

d)

«tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; l'autorizzazione di sicurezza viene rilasciata solo a condizione che la criticità sia risolta oppure che siano indicate nell'autorizzazione restrizioni o condizioni di impiego che tengano conto della criticità; il richiedente propone qualsiasi azione per risolvere la criticità e la concorda con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza che l'ha individuata.

34.

In funzione della risposta o dell'azione intrapresa dal richiedente in base alla criticità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe riesaminare le criticità individuate, riclassificarle, se del caso, e attribuire a ciascuna di esse uno dei seguenti status:

a)

«criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni supplementari;

b)

«problematica residua da controllare», se sussiste ancora una problematica residua;

c)

«criticità risolta», se la risposta fornita dal richiedente è soddisfacente e non sussiste più alcuna problematica residua.

COMPETENZA DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE VALUTAZIONI

35.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza si assicura che il personale coinvolto nelle valutazioni abbia le seguenti competenze:

a)

conoscenza del quadro normativo pertinente;

b)

conoscenza del funzionamento del sistema ferroviario;

c)

livello adeguato di analisi critica;

d)

esperienza nella valutazione di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema analogo del settore ferroviario oppure di un sistema di gestione della sicurezza di un settore che presenta caratteristiche tecniche e operative equivalenti;

e)

capacità di risolvere problemi, comunicare e lavorare in gruppo;

f)

qualunque altra competenza richiesta per una specifica valutazione.

Nel caso di lavori di gruppo, le competenze possono essere condivise tra i membri del gruppo.

Il personale che effettua le ispezioni e gli audit dovrebbe inoltre dimostrare conoscenze ed esperienza nello svolgimento di colloqui.

36.

Al fine di garantire la corretta applicazione del paragrafo 35, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe istituire un sistema di gestione delle competenze comprendente:

a)

l'elaborazione di profili di competenza per ogni lavoro, posizione o ruolo;

b)

l'assunzione del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti;

c)

il mantenimento, lo sviluppo e la valutazione delle competenze del personale in conformità ai profili di competenza stabiliti.

RIESAME

37.

Qualunque decisione che rifiuti di rilascio dell'autorizzazione o individui restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda dovrebbe essere debitamente giustificata.

38.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i richiedenti possano richiedere, entro un termine di tempo ragionevole, il riesame della decisione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e che le autorità nazionali preposte alla sicurezza abbiano tempo sufficiente, a partire dalla data di ricezione della richiesta di riesame, per confermare o revocare la propria decisione.

39.

La procedura di riesame dovrebbe essere svolta in modo imparziale.

40.

La procedura di riesame dovrebbe concentrarsi sulle criticità che hanno giustificato lo scostamento della decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza dalla richiesta del richiedente.

41.

Nel caso di un'infrastruttura transfrontaliera, il riesame dovrebbe essere svolto in modo coordinato tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'infrastruttura transfrontaliera.

42.

Se la decisione che rifiuta di rilascio dell'autorizzazione o individua restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle richieste nella domanda è confermata, il richiedente può presentare un ricorso dinnanzi alla giurisdizione competente in conformità alla legislazione nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

43.

Gli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 sono invitati ad attuare tale raccomandazione a partire dal 16 giugno 2019. Tutti gli Stati membri sono invitati all'attuazione a partire dal 16 giugno 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).


ALLEGATO I

Contenuto della domanda di autorizzazione di sicurezza

Nota:

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a richiedere tutte le informazioni elencate nel presente allegato, compresi i documenti da allegare alla domanda, eccetto se contrassegnati da una «F» (facoltativo). Nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura debba definire un piano di azione correttivo di cui al punto 8, le relative informazioni sono obbligatorie.

1.   Tipo di domanda:

1.1.   Nuova

1.2.   Rinnovo

1.3.   Aggiornamento

1.4.   Numero identificativo dell'autorizzazione precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

2.   Dati dettagliati delle infrastrutture: (selezionarne uno o più)

2.1.   Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

2.1.1.   Rete globale TEN-T

2.1.2.   Rete centrale TEN-T merci

2.1.3.   Rete centrale TEN-T passeggeri

2.1.4.   Al di fuori della rete TEN-T

2.2.   Energia

2.2.1.   Catenaria

2.2.2.   Terza rotaia

2.2.3.   Quarta rotaia

2.2.4.   Non elettrificato

2.3.   Controllo-comando e segnalamento

2.3.1.   Sistema di classe A

2.3.2.   Sistema di classe B

2.4.   Altro (specificare)

3.   Operazioni della rete ferroviaria:

3.1.   Data prevista per l'inizio dei servizi/dell'esercizio (F)

3.2.   Stati membri in cui è situata l'infrastruttura

4.   Informazioni relative al richiedente:

4.1.   Denominazione legale

4.2.   Acronimo (F)

4.3.   Indirizzo postale completo

4.4.   Telefono

4.5.   Fax (F)

4.6.   E-mail:

4.7.   Sito web (F)

4.8.   Numero di registrazione nazionale

4.9.   Partita IVA (F)

4.10.   Altre informazioni pertinenti (F)

5.   Informazioni relative alla persona di contatto:

5.1.   Nome

5.2.   Cognome

5.3.   Titolo o funzione

5.4.   Indirizzo postale completo

5.5.   Telefono

5.6.   Fax (F)

5.7.   E-mail:

5.8.   Lingue parlate

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

6.   Documenti presentati per la parte della valutazione relativa al sistema di gestione della sicurezza:

6.1.   Descrizione del sistema di gestione della sicurezza e altri documenti che dimostrano la conformità ai requisiti fissati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762.

6.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 6.1) e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762, compresa un'indicazione della parte della documentazione sul sistema di gestione della sicurezza in cui sono soddisfatti i requisiti pertinenti della specifica tecnica d'interoperabilità applicabile relativa al sottosistema «esercizio e gestione del traffico».

7.   Documenti presentati per la parte nazionale della valutazione:

7.1.   Descrizione o altra dimostrazione del modo in cui le modalità di gestione della sicurezza tengono conto delle norme nazionali pertinenti notificate in conformità all'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798.

7.2.   Informazioni che mettono in relazione il sistema di gestione della sicurezza (cfr. punto 6.1) e i requisiti stabiliti nelle norme nazionali pertinenti (di cui al punto 7.1).

8.   Piani di azione correttivi

8.1.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.

8.2.   La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.


ALLEGATO II

Processo di valutazione della sicurezza

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe sviluppare un processo strutturato e verificabile per l'intera attività che prenda in considerazione gli elementi stabiliti nel presente allegato. Il processo di valutazione della sicurezza dovrebbe essere iterativo, come illustrato nel seguente diagramma (cfr. figura 1 dell'appendice), vale a dire che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad avanzare ragionevoli richieste di ulteriori informazioni o di ripresentazione di una domanda in conformità alla presente raccomandazione.

2.   RICEZIONE DELLA DOMANDA

2.1.   Dopo la ricezione di una domanda di autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe formalmente e prontamente confermare la ricezione della domanda e creare il relativo fascicolo registrato al fine di garantire la gestione delle informazioni in ogni fase del processo di valutazione.

2.2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe assegnare personale competente allo svolgimento del processo di valutazione.

3.   CONTROLLO INIZIALE

3.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere tempestivamente, non appena riceve la domanda, a un controllo iniziale per accertare che:

a)

il richiedente abbia fornito le informazioni di base richieste dalla legislazione o necessarie per un trattamento efficace della domanda;

b)

il fascicolo di domanda contenga prove sufficienti e presenti una struttura e riferimenti interni incrociati che consentano di valutare adeguatamente la sua conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza effettua un riesame iniziale dell'effettivo contenuto degli elementi di prova forniti nella domanda, al fine di dare un primo giudizio sulla qualità, la sufficienza e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza;

c)

se del caso, nel fascicolo è inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione correttivo messo in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente;

d)

se del caso, nel fascicolo è inclusa la situazione attuale del piano (o dei piani) di azione messi in atto dal gestore dell'infrastruttura per risolvere le problematiche residue rilevate nella valutazione precedente.

3.2.   In seguito al controllo iniziale di cui al punto 3.1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere se vi sono settori in cui, per le rispettive parti, siano necessarie ulteriori informazioni. Se sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può richiederle al più presto, nella misura in cui lo ritenga ragionevolmente necessario per sostenerne la valutazione.

3.3.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe leggere un campione sufficiente della domanda per verificare che il suo contenuto sia comprensibile. Nel caso in cui risulti evidentemente incomprensibile, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere se rimandarla al richiedente con la richiesta di una versione migliore.

3.4.   Nel valutare la capacità del gestore dell'infrastruttura di assicurare l'esercizio di treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture o altri veicoli speciali, compreso l'uso di appaltatori se del caso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe fare riferimento ai requisiti pertinenti definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/762, in particolare i punti 1, 5.1, 5.2 e 5.5.

4.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA

4.1.   Completata la fase di controllo iniziale, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere a una valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. figura 2 dell'appendice), utilizzando i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti.

4.2.   Quando effettua la valutazione dettagliata di cui al punto 4.1, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esprime un giudizio professionale, dimostra imparzialità e proporzionalità e fornisce motivazioni documentate per le conclusioni raggiunte.

4.3.   La valutazione determina se sono rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti o se occorre chiedere ulteriori informazioni. Nel corso della valutazione l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe accertare inoltre, in base ai risultati del processo del sistema di gestione della sicurezza, che siano stati rispettati i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, utilizzando metodi di campionamento, se del caso, per assicurarsi che il richiedente abbia compreso e sia in grado di soddisfare i requisiti a seconda del tipo di operazioni ferroviarie al fine di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario.

4.4.   Qualsiasi criticità di tipo 4 dovrebbe essere risolta in modo soddisfacente per l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e comportare un aggiornamento del fascicolo di domanda, se opportuno, prima che l'autorizzazione di sicurezza possa essere rilasciata.

4.5.   Le problematiche residue possono essere rinviate e prese in considerazione durante la supervisione o possono essere concordate azioni con il richiedente, in base alla sua proposta di aggiornamento del fascicolo di domanda, o entrambe le cose. In tal caso la risoluzione formale della criticità avviene dopo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.6.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe dare prova di trasparenza quando giudica la gravità di ciascuna delle criticità rilevate.

4.7.   Quando rileva una criticità di cui al punto 33, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe essere precisa e aiutare il richiedente a capire il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale fine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere nel modo seguente:

a)

fa accuratamente riferimento ai requisiti del sistema di gestione delle sicurezza e alle norme nazionali notificate pertinenti e aiuta il richiedente a capire le criticità rilevate;

b)

indica la parte pertinente dei regolamenti e delle norme applicabili;

c)

indica il motivo per cui non è soddisfatto un dato requisito del sistema di gestione della sicurezza o una norma nazionale notificata, nonché la legislazione correlata;

d)

concorda con il richiedente gli ulteriori impegni, i documenti e le eventuali altre informazioni giustificative da fornire, a seconda del livello di dettaglio richiesto dal requisito del sistema di gestione della sicurezza o dalla norma nazionale notificata;

e)

definisce e concorda con il richiedente un termine per la messa in conformità, che sia ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste.

4.8.   In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798, se il richiedente fornisce le informazioni richieste con notevole ritardo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere di prorogare il termine di presentazione della risposta del richiedente o di respingerne la domanda, dandone preavviso.

4.9.   Il termine di adozione della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione di sicurezza può essere prorogato, fino al momento in cui sono presentate le informazioni richieste, su decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza e con l'accordo del richiedente solo in uno dei seguenti casi:

a)

per criticità di tipo 1, che, considerate singolarmente o collettivamente, impediscono la continuazione della valutazione o di una sua parte;

b)

per criticità di tipo 4 o molteplici criticità di tipo 3, che, considerate collettivamente, possono far sì che la categoria diventi una criticità di tipo 4, impedendo il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.10.   Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente dovrebbero essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri o le norme nazionali notificate pertinenti.

4.11.   Se una risposta è considerata insoddisfacente, i motivi dovrebbero essere spiegati con precisione, indicando le ulteriori informazioni o dimostrazioni che il richiedente deve presentare per renderla soddisfacente.

4.12.   In caso di rischio che la domanda possa essere respinta o che il tempo necessario per adottare una decisione superi il termine previsto per la valutazione, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può prendere in considerazione misure di emergenza.

4.13.   Se si conclude che la domanda soddisfa tutti i requisiti o che è improbabile che ulteriori progressi portino a risposte soddisfacenti alle criticità in sospeso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe completare la valutazione, procedendo nel modo seguente:

a)

indica se tutti i criteri sono stati soddisfatti o se vi sono ancora criticità in sospeso;

b)

indica se sussistono problematiche residue;

c)

indica eventuali restrizioni o condizioni di impiego da includere nell'autorizzazione di sicurezza;

d)

descrive il seguito dato a gravi casi di non conformità individuati durante le attività di supervisione, a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761, se del caso;

e)

garantisce la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza;

f)

compila l'esito della valutazione, compreso un sommario delle conclusioni e, se del caso, un parere sul rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

4.14.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe registrare e giustificare per iscritto tutti i risultati e i giudizi al fine di agevolare sia il processo di garanzia sia quello decisionale, oltre a fornire assistenza nel caso di ricorso contro la decisione di rilasciare l'autorizzazione di sicurezza o di respingere la domanda.

5.   PROCESSO DECISIONALE

5.1.   Sulla base delle conclusioni della valutazione completata, si dovrebbe adottare la decisione di rilasciare un'autorizzazione di sicurezza o di respingere la domanda. Nei casi in cui è rilasciata un'autorizzazione di sicurezza, possono sussistere alcune problematiche residue. L'autorizzazione di sicurezza non è rilasciata se una criticità di tipo 4 è rilevata e non risolta nel corso della valutazione.

5.2.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può decidere di limitare la portata dell'autorizzazione di sicurezza, determinando restrizioni o condizioni di impiego, nel caso in cui tali restrizioni o condizioni di impiego consentono di risolvere una criticità di tipo 4 che impedirebbe il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. L'autorizzazione di sicurezza è aggiornata su richiesta del richiedente dopo che tutte le problematiche residue del suo fascicolo di domanda sono state risolte.

5.3.   Il richiedente è informato della decisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, compreso il risultato della valutazione, e se del caso viene rilasciata l'autorizzazione di sicurezza.

5.4.   Se la domanda è respinta o se l'autorizzazione di sicurezza contiene restrizioni o condizioni di impiego diverse da quelle definite nella domanda, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe informare il richiedente, motivando la decisione, e notificargli la procedura da seguire per chiedere un riesame o presentare ricorso contro la decisione.

6.   VALUTAZIONE CONCLUSIVA

6.1.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe effettuare la chiusura amministrativa assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati. Al fine di migliorare costantemente le sue procedure, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe individuare i dati storici e le esperienze maturate da utilizzare nelle valutazioni future.

7.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

7.1.   Un'autorizzazione di sicurezza può essere rinnovata, su richiesta del richiedente, prima della scadenza della sua validità, al fine di garantire la continuità dell'autorizzazione.

7.2.   Nel caso di domanda di rinnovo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe controllare i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente e tenere conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761 al fine di stabilire le priorità o determinare i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti sulla cui base valutare la domanda di rinnovo.

7.3.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe adottare un approccio proporzionato nella nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AGGIORNAMENTO DI UN'AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

8.1.   Un'autorizzazione di sicurezza è aggiornata ogniqualvolta viene proposta una modifica sostanziale dell'infrastruttura, della segnaletica e dell'alimentatore di energia utilizzato in relazione all'infrastruttura o dei principi di esercizio e manutenzione di tale infrastruttura, della segnaletica e dell'alimentatore di energia in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

8.2.   Se intende apportare una modifica di cui al punto 8.1, il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

8.3.   In seguito alla notifica da parte del gestore dell'infrastruttura, di cui al punto 8.2, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza:

a)

controlla che la modifica relativa a un'eventuale domanda sia descritta chiaramente e che siano valutati i potenziali rischi per la sicurezza;

b)

discute con il gestore dell'infrastruttura la necessità di un aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza.

8.4.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può può effettuare ulteriori approfondimenti con il richiedente. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza concorda che la modifica proposta non è sostanziale, informa il richiedente per iscritto che non è richiesto un aggiornamento, registrando la decisione nel fascicolo.

8.5.   Nel caso di una domanda di aggiornamento, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe procedere nel modo seguente:

a)

controllare i dettagli delle modifiche apportate agli elementi di prova presentati nella domanda precedente in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione in corso di validità;

b)

tenere conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2018/761 e, in particolare, le criticità relative alla capacità del richiedente di attuare e monitorare efficacemente il suo processo di gestione delle modifiche;

c)

stabilire le priorità o determina i requisiti del sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti al fine di valutare la domanda di aggiornamento.

8.6.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe adottare un approccio proporzionato alla nuova valutazione, basato sul livello delle modifiche proposte.

8.7.   La presentazione all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione di sicurezza, non dovrebbe comportare la proroga del periodo di validità dell'autorizzazione.

8.8.   L'autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe decidere, su richiesta del richiedente, se sia necessario aggiornare l'autorizzazione di sicurezza nel caso in cui le condizioni in base a cui questa era stata rilasciata siano sottoposte a modifica senza alcun impatto sull'infrastruttura, sulla segnaletica e sull'alimentatore di energia utilizzato in relazione all'infrastruttura o sui principi di esercizio e manutenzione di tale infrastruttura, di tale segnaletica o di tale alimentatore di energia.

Appendice

PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Figura 1

Processo di valutazione della sicurezza

Image 1

PROCESSO DI VALUTAZIONE DETTAGLIATO

Figura 2

Processo di valutazione dettagliato

Image 2


ALLEGATO III

Contenuto dell'autorizzazione di sicurezza

1.    Numero identificativo dell'autorizzazione di sicurezza

2.   Identificazione del gestore dell'infrastruttura:

2.1.   Denominazione legale

2.2.   Numero di registrazione nazionale

2.3.   Partita IVA

3.   Identificazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza:

3.1.   Organizzazione

3.2.   Stato membro

4.   Informazioni sull'autorizzazione:

4.1.   Nuova

4.2.   Rinnovo

4.3.   Aggiornamento

4.4.   Numero identificativo dell'autorizzazione precedente (solo in caso di rinnovo o di aggiornamento)

4.5.   Date di inizio e fine della validità

4.6.   Dati dettagliati delle infrastrutture

5.    Legislazione nazionale applicabile

6.    Restrizioni e condizioni di impiego

7.    Informazioni supplementari

8.    Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro dell'autorità

Appendice

Si raccomanda il seguente modello standard per l'autorizzazione di sicurezza:

Image 3

AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

Autorizzazione di sicurezza che conferma l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'Unione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/798 e alla legislazione nazionale vigente

NUMERO IDENTIFICATIVO:

 

1.   GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA AUTORIZZATO

Denominazione legale:

Nome del gestore dell'infrastruttura:

Acronimo:

Numero di registrazione nazionale:

Partita IVA:

2.   AUTORITÀ CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Autorità:

Stato membro:

3.   INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE

Si tratta di

nuova autorizzazione

 

Numero d'identificazione UE dell'autorizzazione precedente:

 

 

 

rinnovo dell'autorizzazione

 

 

 

 

aggiornamento dell'autorizzazione

 

Validità dal:

al:

Dati dettagliati delle infrastrutture:

 

4.   LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE

 

5.   RESTRIZIONI E CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

6.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

 

Data del rilascio

Firma

 

 

 

 

Numero di riferimento interno

Timbro dell'autorità