27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/143


DECISIONE (UE) 2019/2229 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Bielorussia per un accordo di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerato che è opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Bielorussia in vista di un accordo di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione europea, negoziati con la Repubblica di Bielorussia per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all'addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati si svolgono in consultazione con il gruppo di lavoro sull'unione doganale.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


ALLEGATO

Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Repubblica di Bielorussia

1.   Natura dell'accordo previsto

L'ambito di applicazione dell'accordo previsto è limitato alle questioni di competenza dell'Unione. L'obiettivo generale dell'accordo previsto è sviluppare e potenziare la cooperazione e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con la Repubblica di Bielorussia, segnatamente di istituire la base giuridica per un quadro di riferimento inteso a garantire la catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi commerciali legittimi, garantendo nel contempo controlli doganali efficaci nonché la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante lo scambio di informazioni volto a garantire una corretta applicazione della normativa doganale. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2.   Contenuto dell'accordo previsto

L'accordo previsto interessa tutte le disposizioni adottate dall'Unione europea e dalla Repubblica di Bielorussia, denominate le "Parti contraenti", nelle rispettive legislazioni doganali che disciplinano le importazioni, le esportazioni e il transito di merci nonché gli eventuali altri regimi doganali. In linea di principio non si esclude nessun settore subordinato alla giurisdizione dell'Unione e nel quale la cooperazione doganale o l'assistenza amministrativa reciproca possano essere vantaggiose.

L'accordo previsto dovrebbe pertanto riguardare elementi quali:

1)

la cooperazione relativa al miglioramento della legislazione doganale nonché all'armonizzazione e alla semplificazione dei regimi doganali;

2)

l'istituzione di sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;

3)

l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori; la cooperazione e il coordinamento fra tutte le autorità e le agenzie interessate nei rispettivi territori al fine di agevolare il transito; il perseguimento, ove pertinente e opportuno, di possibilità di compatibilità dei rispetti sistemi di transito doganale;

4)

la deontologia professionale;

5)

lo scambio, ove pertinente e con modalità da definirsi, delle informazioni e dei dati pertinenti nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla protezione dei dati personali delle Parti contraenti;

6)

il coordinamento delle azioni doganali fra le autorità doganali delle Parti contraenti;

7)

il riconoscimento reciproco degli operatori economici, dei programmi e dei controlli doganali autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi commerciali, ove opportuno e pertinente e secondo modalità da definirsi;

8)

determinazione del valore in dogana;

9)

assistenza amministrativa reciproca.

3.   Altre disposizioni

Le norme applicabili in materia di riservatezza, protezione dei dati e uso delle informazioni sono definite conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione.

L'accordo previsto contiene le consuete clausole relative all'applicazione territoriale, all'entrata in vigore, alla durata e al preavviso per la denuncia.

4.   Comitato misto di cooperazione doganale

L'accordo previsto contempla un comitato misto di cooperazione doganale, che effettuerà la supervisione del corretto funzionamento dell'accordo previsto; esso può adottare decisioni e altre misure necessarie a realizzare gli obiettivi dell'accordo.

A norma dell'articolo 17 del TUE, in seno al comitato misto di cooperazione doganale l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Si può istituire un gruppo di lavoro inteso a esaminare e a formulare raccomandazioni al comitato misto di cooperazione doganale in merito a questioni tecniche connesse all'attuazione dell'accordo previsto.

Il gruppo di lavoro consisterà di esperti di entrambe le Parti contraenti.

Esso riferisce al comitato misto di cooperazione doganale che adotterà di comune accordo le decisioni necessarie.

5.   Negoziazione

La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull'esito dei negoziati e sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.