27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/1


DECISIONE (UE) 2019/2218 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (1) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora vigente.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») ai fini della conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo di tale accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

L’obiettivo del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è consentire all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.,

(7)

Il protocollo dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e Principe e la Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (*1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il president

A.-K. PEKONEN


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(*1)  Delegazioni: cfr. documento st 12202/19.

(3)  La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.