23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/152


DECISIONE (UE, Euratom) 2019/2209 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2019

recante modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

(2)

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all’allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno») (1).

(3)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente.

(4)

In considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione, l’allegato III del regolamento interno dovrebbe includere anche le cifre applicabili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l’anno 2020.

(6)

A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

CIFRE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE DELL’UNIONE E ALLA POPOLAZIONE DI CIASCUNO STATO MEMBRO PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOTAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN SENO AL CONSIGLIO

1.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell’Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell’Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2020 fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito o al 31 dicembre 2020, al più tardi, sono le seguenti:

Stato membro

Popolazione

Percentuale della popolazione dell’Unione

Germania

82 940 663

16,13

Francia

67 028 048

13,04

Regno Unito

66 647 112

12,96

Italia

61 068 437

11,88

Spagna

46 934 632

9,13

Polonia

37 972 812

7,39

Romania

19 405 156

3,77

Paesi Bassi

17 423 013

3,39

Belgio

11 467 923

2,23

Grecia

10 722 287

2,09

Cechia

10 528 984

2,05

Portogallo

10 276 617

2,00

Svezia

10 243 000

1,99

Ungheria

9 772 756

1,90

Austria

8 842 000

1,72

Bulgaria

7 000 039

1,36

Danimarca

5 799 763

1,13

Finlandia

5 512 119

1,07

Slovacchia

5 450 421

1,06

Irlanda

4 904 240

0,95

Croazia

4 076 246

0,79

Lituania

2 794 184

0,54

Slovenia

2 080 908

0,40

Lettonia

1 919 968

0,37

Estonia

1 324 820

0,26

Cipro

875 898

0,17

Lussemburgo

612 179

0,12

Malta

493 559

0,10

UE 28

514 117 784

 

Soglia (65 %)

334 176 560

 

2.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell’articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell’Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell’Unione, per il periodo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito al 31 dicembre 2020 sono le seguenti:

Stato membro

Popolazione

Percentuale della popolazione dell’Unione

Germania

82 940 663

18,54

Francia

67 028 048

14,98

Italia

61 068 437

13,65

Spagna

46 934 632

10,49

Polonia

37 972 812

8,49

Romania

19 405 156

4,34

Paesi Bassi

17 423 013

3,89

Belgio

11 467 923

2,56

Grecia

10 722 287

2,40

Cechia

10 528 984

2,35

Portogallo

10 276 617

2,30

Svezia

10 243 000

2,29

Ungheria

9 772 756

2,18

Austria

8 842 000

1,98

Bulgaria

7 000 039

1,56

Danimarca

5 799 763

1,30

Finlandia

5 512 119

1,23

Slovacchia

5 450 421

1,22

Irlanda

4 904 240

1,10

Croazia

4 076 246

0,91

Lituania

2 794 184

0,62

Slovenia

2 080 908

0,47

Lettonia

1 919 968

0,43

Estonia

1 324 820

0,30

Cipro

875 898

0,20

Lussemburgo

612 179

0,14

Malta

493 559

0,11»

UE 27

447 470 672

 

Soglia (65 %)

290 855 937

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

J. LEPPÄ


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).