16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/41


DECISIONE (UE) 2019/2145 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.

(2)

Un nuovo tipo di pezzo di pollame, costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati, dopo una trasformazione minima nell’Unione può essere commercializzato nell’Unione come petto di pollame. Le importazioni illimitate di tali pezzi (di cui 55 500 tonnellate dall’Ucraina nel 2018) rischiano pertanto di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell’Unione a norma dell’accordo di associazione, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.

(3)

Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l’Ucraina al fine di trovare una soluzione modificando le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione. Il 19 marzo 2019 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(4)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1320 del Consiglio (3), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione («accordo in forma di scambio di lettere») è stato firmato il 30 luglio 2019, con riserva della sua conclusione.

(5)

Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario dell’accordo in forma di scambio di lettere.

(6)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo in forma di scambio di lettere (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Approvazione del 26 novembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2019/1320, del 18 luglio 2019, del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 206 del 6.8.2019, pag. 1).

(4)  Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è stato pubblicato nella GU L 206 del 6.8.2019, pag. 3) unitamente alla decisione relativa alla firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.