10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/96


DECISIONE (UE) 2019/2106 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (1) («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio (2).

(2)

L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio (3). L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce che lo strumento di approvazione dell’Unione deve essere notificato soltanto una volta che la Confederazione svizzera abbia messo in vigore la normativa necessaria che estende il proprio ETS al trasporto aereo e la sezione B dell’allegato I dell’accordo sia stata modificata di conseguenza.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(4)

Nel corso della riunione del 5 dicembre 2019 il comitato misto sarà chiamato ad adottare la decisione relativa alla modifica degli allegati I e II dell’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l’Unione.

(6)

Una volta che il comitato misto avrà modificato gli allegati I e II dell’accordo per tenere conto dei pertinenti sviluppi della legislazione, in particolare della normativa svizzera che estende l’ETS della Svizzera al trasporto aereo, saranno ritenute soddisfatte le condizioni di collegamento previste dall’accordo e sarà pertanto opportuno che l’Unione notifichi il suo strumento di approvazione alla Confederazione svizzera.

(7)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo è quella di sostenere l’adozione, da parte del comitato misto, delle modifiche di tali allegati figuranti nell’appendice del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche tecniche marginali di tali allegati senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

H. KOSONEN


(1)  GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).


Progetto di

DECISIONE N. 2/2019 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA

del …

recante modifica degli allegati I e II dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 11 a 13 dell’accordo sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma il 23 novembre 2017.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(3)

L’appendice della presente decisione contiene modifiche degli allegati I e II dell’accordo che aggiornano alcuni aspetti degli allegati I e II originali approvati nel 2015 e prevede inoltre una soluzione provvisoria per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera.

(4)

Conformemente all’allegato I, parte B, dell’accordo, è opportuno che, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Unione escluda i voli in arrivo da aerodromi situati in territorio svizzero dall’ambito di applicazione dell’ETS dell’UE. Ciò non pregiudica la copertura degli operatori aerei da parte dell’ETS dell’UE, sulla base dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che la categoria di attività cui si applica la direttiva 2003/87/CE comprende tutti i voli in arrivo a o in partenza da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro.

(5)

È opportuno sottoporre a revisione l’allegato I dell’accordo conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030. Dovrebbe essere garantito che la revisione dell’allegato I dell’accordo preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne dell’Unione e della Svizzera nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Occorre evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell’accordo sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II dell’appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a …, il …

Per il comitato misto

La segretaria per l’Unione europea

Il presidente

La segretaria per la Svizzera


(1)  GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU UE L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU UE L 76 del 19.3.2018, pag. 3).


APPENDICE

«

ALLEGATO I

CRITERI ESSENZIALI

A.   Criteri essenziali per gli impianti fissi

La presente sezione è sottoposta a revisione conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del presente accordo al fine di mantenere l’attuale compatibilità tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera durante il periodo di scambio 2021-2030, come proposto dal governo svizzero. Il comitato misto garantisce che la revisione della presente sezione preservi quanto meno l’integrità degli impegni di riduzione delle emissioni interne delle parti nonché l’integrità e il regolare funzionamento dei rispettivi mercati del carbonio. Sono evitate la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi collegati.

 

Criteri essenziali

Nell’ETS dell’UE

Nell’ETS della Svizzera

1

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

2

L’ETS deve disciplinare almeno le attività di cui a:

l’allegato I della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 40, paragrafo 1, e l’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3

L’ETS deve disciplinare almeno i GES di cui a:

l’allegato II della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 1, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

4

Per l’ETS è fissato un tetto massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:

gli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410, secondo quanto stabilito alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge sul CO2,

l’articolo 45, paragrafo 1, dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore di riduzione lineare è pari a 1,74 % all’anno fino al 2020.

5

Meccanismo stabilizzatore del mercato

Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410.

l’articolo 19, paragrafo 5, della legge sul CO2,

l’articolo 48 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La legislazione svizzera prevede la possibilità di ridurre i volumi d’asta in caso di aumento significativo delle quote sul mercato per motivi economici.

Le parti cooperano al fine di apportare un contributo adeguato alla stabilità del mercato.

6

Il livello di vigilanza del mercato dell’ETS è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del 22 giugno 2007

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, del 19 giugno 2015

 

 

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

Legge federale sui servizi finanziari, del 15 giugno 2018

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.

 

 

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio),

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.

7

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato

Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.

8

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

l’articolo 4, l’articolo 4a, paragrafo 1, e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9

I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

l’articolo 16, paragrafo 2, della legge sul CO2,

l’articolo 55b dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Tali disposizioni prevedono l’utilizzo di crediti internazionali soltanto fino al 2020.

10

L’assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Per i nuovi entranti è accantonato un massimo pari al 5 % del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all’asta o annullate. A tal fine, l’ETS è conforme quanto meno a:

Articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE

Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafi da 2 a 6, della legge sul CO2,

l’articolo 45, paragrafo 2, gli articoli 46, 46a, 46b, 46c e 48, e l’allegato 9 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate agli impianti nell’ambito del sistema ETS dell’UE.

 

 

Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nel periodo 2013-2020)

 

 

 

Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio per il periodo 2015-2020)

 

 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030

Qualsiasi fattore di correzione intersettoriale nell’ambito dell’ETS dell’UE nei periodi 2021-2025 o 2026-2030,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

11

L’ETS prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelli previsti da:

l’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 21 della legge sul CO2,

l’articolo 56 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

12

Il monitoraggio e la comunicazione nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

l’articolo 20 della legge sul CO2,

gli articoli da 50 a 53 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

13

La verifica e l’accreditamento nell’ambito dell’ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli da 51 a 54 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

B.   Criteri essenziali per il trasporto aereo

 

Criteri essenziali

Per l’Unione europea

Per la Svizzera:

1

Obbligatorietà della partecipazione all’ETS

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

La partecipazione all’ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

2

Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio del volo di partenza conformemente a:

Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare temporaneamente all’applicazione per i voli da e verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE

Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

1. Ambito di applicazione

Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio del SEE.

Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione dell’ETS, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione all’ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell’ETS dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.

 

 

A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono coperti dal sistema ETS dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio del SEE, a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE.

2. Limiti dell’ambito di applicazione

L’applicazione generale di cui al punto 1 non include:

1.

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un’adeguata indicazione del loro statuto nel piano di volo;

2.

i voli militari e i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia;

3.

i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;

4.

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione internazionale per l’aviazione civile del 7 dicembre 1944;

 

 

 

5.

i voli che terminano nell’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

6.

i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un’abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

7.

i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;

8.

i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

9.

i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

 

 

 

10.

i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all’anno su voli che rientrano nell’ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell’ambito di applicazione dell’ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE;

11.

i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell’ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all’anno, in conformità della deroga corrispondente applicata nell’ambito dell’ETS dell’UE, se gli operatori non rientrano nell’ETS dell’UE.

Questi limiti di copertura sono stabiliti da:

l’articolo 16a della legge sul CO2,

l’articolo 46d, l’articolo 55, paragrafo 2, e l’allegato 13 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3

Scambio di dati pertinenti riguardanti l’applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo

Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nell’ETS della Svizzera che nell’ETS dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dall’ETS della Svizzera e da quello dell’UE.

4

Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)

L’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo

Inizialmente l’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:

il 15 % era messo all’asta,

il 3 % era accantonato in una riserva speciale,

l’82 % era assegnato a titolo gratuito.

Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell’ETS dell’UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:

il 15 % è messo all’asta,

il 3 % è accantonato in una riserva speciale,

l’82 % è assegnato a titolo gratuito.

La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.

 

 

 

Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti l’ambito di applicazione dell’ETS richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare.

A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente all’ETS dell’UE.

Ciò è stabilito da:

l’articolo 18della legge sul CO2,

l’articolo 46e e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5

Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all’asta

Articolo 3 quinquies e articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere.

Ciò è stabilito da:

l’articolo 19a, paragrafi 2 e 4, della legge sul CO2,

l’articolo 48 e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6

Riserva speciale per determinati operatori aerei

Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.

La riserva speciale è stabilita da:

l’articolo 18, paragrafo 3, della legge sul CO2,

l’articolo 46e, paragrafo 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

7

Parametro di riferimento per l’assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento è stabilito da:

l’articolo 46f, paragrafi 1 e 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

8

Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito dell’ETS dell’UE, dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.

Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parametro applicabile.

L’assegnazione gratuita è stabilita da:

l’articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2,

l’articolo 46f, paragrafi 1 e 2, e l’allegato 15 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

9

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE,

regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

gli articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

l’articolo 4, l’articolo 4a, paragrafo 1, e l’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

10

Limiti quantitativi per l’uso dei crediti internazionali

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L’utilizzo dei crediti internazionali è fissato all’1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 55d dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

11

Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l’anno di riferimento

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell’ETS dell’UE.

Fino al 2020, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’anno di riferimento per il rilevamento dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2,

l’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

12

Monitoraggio e comunicazione

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 20 della legge sul CO2,

gli articoli da 50 a 52 e gli allegati 16 e 17 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

 

Regolamento delegato (UE) 2019/1603, del 18 luglio 2019, della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

13

Verifica e accreditamento

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell’ETS dell’UE.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 52, paragrafi 4 e 5, e

l’allegato 18 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

14

Amministrazione

Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (del SEE).

Conformemente all’ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori aerei:

con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o

cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo ritenute le più elevate in Svizzera nell’ambito degli ETS collegati.

 

 

Ai sensi dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri del SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all’ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione)

La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all’ETS dell’UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l’esecuzione).

Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

 

 

In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito.

Nel caso di un accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.

In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.

Quanto precede è stabilito da:

l’articolo 39, paragrafo 1 bis, della legge sul CO2,

l’articolo 46d e l’allegato 14 dell’ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

15

Restituzione

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS dell’UE.

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dall’ETS dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall’ETS della Svizzera.

16

Applicazione della legge

Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell’ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (del SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.

17

Attribuzione amministrativa degli operatori aerei

A norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.

Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e prima del 1o agosto dell’anno di attribuzione.

Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.

L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall’ETS dell’UE e amministrato dall’autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito dell’ETS dell’UE che ha nell’ETS della Svizzera, e viceversa).

18

Modalità di attuazione

Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo.

19

Assistenza di Eurocontrol

Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all’ETS dell’UE.

C.   Criteri essenziali per i registri

L’ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti:

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.

Criteri essenziali

Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori.

Per l’avvio e l’approvazione delle operazioni è necessario un meccanismo di firma dell’operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio esame):

tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento

tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza.

Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e dotazioni.

Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.

L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (per esempio PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

Per quanto riguarda le quote, le emissioni del 2020 possono essere coperte solo da quote rilasciate nel periodo 2013-2020.

Criteri essenziali relativi all’apertura e alla gestione dei conti

Criteri essenziali

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti nt

Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente - UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l’impianto dall’ETS e un pertinente codice identificativo dell’impianto.

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo

Ogni operatore aereo che rientra nell’ETS della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell’ETS della Svizzera e/o nell’ETS dell’UE.

Apertura di un conto personale/conto di deposito personale

La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:

per una persona fisica: prova dell’identità e recapiti,

per una persona giuridica:

copia del registro delle imprese, oppure

gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione,

casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori.

Rappresentanti autorizzati/del conto

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

nome e recapiti

documento d’identità

casellario giudiziario.

Controllo dei documenti

Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto:

Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi

il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale

motivi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione.

Riesame periodico delle informazioni sui conti

I titolari dei conti comunicano immediatamente all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

Sospensione dell’accesso ai conti

Nel caso in cui una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del presente regolamento sia violata o sia in corso un’indagine relativa a una sua possibile violazione l’accesso ai conti può essere sospeso.

Riservatezza e divulgazione delle informazioni

Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL, nell’SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto.

Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell’ETS dell’Unione e dell’ETS della Svizzera).

D.   Criteri essenziali per le piattaforme d’asta e le attività d’asta

Gli enti che conducono le aste di quote nell’ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

 

Criteri essenziali

1

L’ente che conduce l’asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra varie piattaforme d’asta potenziali sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale degli appalti.

2

L’ente che conduce l’asta è autorizzato all’esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un’asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.

3

L’accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste.

4

La procedura d’asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d’asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell’ente che conduce l’asta almeno un mese prima dell’inizio dell’asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell’asta.

5

La vendita all’asta delle quote è eseguita con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sull’ETS di ciascuna parte. L’ente responsabile dell’asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell’asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utilizzato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe essere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglianza del mercato.

6

Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all’anno.

7

La vendita di quote all’asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all’ente che conduce l’asta incombe l’adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l’integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

8

L’ente che conduce le aste e le vendite all’asta delle quote è oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su:

l’organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d’asta

l’organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti

i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato

le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:

1.

La soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo.

2.

Si applicano i criteri essenziali da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile.

Il criterio essenziale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.

La Svizzera può incaricare enti ubicati nel SEE di condurre le aste.

ALLEGATO II

NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO

Per rendere operativo il collegamento tra l’ETS dell’UE e l’ETS della Svizzera, una soluzione provvisoria sarà predisposta entro il maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data. Le parti cooperano per sostituire al più presto la soluzione provvisoria con un registro permanente.

Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:

l’architettura della collegamento di comunicazione

la sicurezza del trasferimento dei dati

l’elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.)

la definizione dei servizi web

le disposizioni relative alla registrazione dei dati

le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza)

il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova

la procedura di prova della sicurezza.

Le NTC specificano che gli amministratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che l’SSTL, l’EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 e che le interruzioni dell’attività dell’SSTL, dell’EUTL e del collegamento devono essere ridotte al minimo.

Le NTC precisano che le comunicazioni tra l’SSTL e l’EUTL consistono in scambi sicuri di messaggi dei servizi web basati sulle tecnologie seguenti (1):

servizi web che utilizzano il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) o servizi web equivalenti

VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware

XML- linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language)

firma digitale e

protocolli temporali di rete (network time protocols).

Le NTC stabiliscono per il registro della Svizzera, l’SSTL, il registro dell’Unione e l’EUTL prescrizioni supplementari di sicurezza che sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, precisano che:

se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell’SSTL, del registro dell’Unione o dell’EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l’SSTL e l’EUTL

in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione si scambiano una relazione che illustra l’evento (data, causa, impatto, misure correttive).

La procedura di prova della sicurezza di cui alle NTC è completata prima dell’istituzione del collegamento di comunicazione tra l’SSTL e l’EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell’SSTL o dell’EUTL.

Le NTC prevedono due ambienti di prova oltre all’ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.

Le parti dimostrano, tramite l’amministratore del registro della Svizzera e l’amministratore centrale dell’Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi nei dodici mesi precedenti, in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità delle prescrizioni di sicurezza di cui alle NTC. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.


(1)  Queste tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell’Unione e il catalogo internazionale delle operazioni, nonché tra il registro della Svizzera e il catalogo internazionale delle operazioni.»