4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/94


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2032 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (precedentemente Gibberella circinata) e che abroga la decisione 2007/433/CE

[notificata con il numero C(2019) 8359]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/433/CE della Commissione (2) ha stabilito misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998.

(2)

Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell 1998 e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 sono le due denominazioni attribuite allo stesso fungo pleomorfo e che denotano, rispettivamente, lo stadio teleomorfo (sessuale) e lo stadio anamorfo (asessuale) del medesimo organismo. In linea con il recente consenso scientifico (3), dal 2013 dovrebbe essere usata la denominazione «Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998» per categorizzare l’organismo.

(3)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998 («l’organismo specificato») è elencato nell’allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE dal marzo 2019 (4).

(4)

L’organismo specificato è presente in Portogallo e in Spagna e si manifesta principalmente nei vivai e nei boschi, ma anche nei giardini privati. Tali Stati membri hanno adottato misure nazionali di controllo e di eradicazione dell’organismo al fine di impedirne l’ulteriore introduzione e diffusione nel loro territorio.

(5)

Nel 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere sulla valutazione del rischio di Fusarium circinatum per il territorio dell’Unione e sulla valutazione delle opzioni di gestione del rischio (5).

(6)

L’organismo specificato è associato principalmente a vegetali appartenenti al genere Pinus e alla specie Pseudotsuga menziesii («vegetali specificati»).

(7)

Alla luce delle indagini annuali presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2007/433/CE e del parere scientifico fornito dall’EFSA, si conclude che l’organismo specificato è già presente in parti del territorio dell’Unione. Tuttavia, risulta anche che la zona attualmente infestata è notevolmente più piccola di quella minacciata, se si considerano, tra l’altro, i dati ecoclimatici, la distribuzione dei potenziali ospiti e il potenziale molto elevato di insediamento dell’organismo specificato.

(8)

È pertanto opportuno aggiornare le misure contro l’organismo specificato. Tali misure dovrebbero consentire il rilevamento tempestivo dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione, la sua eradicazione qualora ne sia stata riscontrata la presenza nel territorio dell’Unione, e stabilire prescrizioni per lo spostamento, all’interno dell’Unione, di vegetali (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di forme specifiche di legname e di materiale da imballaggio in legno al di fuori delle zone delimitate. Tali misure sono necessarie per garantire un approccio proattivo contro l’insediamento e la diffusione dell’organismo specificato nell’Unione.

(9)

La distribuzione mondiale dell’organismo specificato non è chiara. Secondo le informazioni disponibili tale organismo non risulta tuttavia presente nei paesi terzi europei. L’esperienza ha inoltre dimostrato che l’organismo specificato non è stato introdotto nell’Unione attraverso il commercio dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari di tali paesi.

(10)

È pertanto opportuno adottare misure per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati (compresi sementi e coni contenenti sementi destinate alla piantagione), di legname, di corteccia separata dal tronco e di materiale da imballaggio in legno originari unicamente di paesi terzi non europei. Tali misure dovrebbero comprendere un certificato fitosanitario e controlli ufficiali all’atto dell’introduzione di tali merci. Le misure dovrebbero riguardare anche forme specifiche di legname di conifere (Pinales) e il materiale da imballaggio in legno in quanto possibili ospiti dell’organismo specificato.

(11)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2007/433/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

«organismo specificato»: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;

2)

«vegetali specificati»: vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;

3)

«luogo di produzione»:

a)

un sito o un insieme di campi gestito come unica unità di produzione o di coltura;

b)

un’estensione forestale destinata alla produzione o alla raccolta di sementi dei vegetali specificati;

4)

«materiale da imballaggio in legno»: materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche non effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o mediante una combinazione di questi fattori, e dei paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione.

Articolo 2

Azioni da intraprendere in caso di rilevamento o sospetta presenza dell’organismo specificato

1.   Chiunque sospetti o constati la presenza dell’organismo specificato ne informa immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato.

2.   L’organismo ufficiale responsabile registra immediatamente e ufficialmente tali informazioni.

3.   L’organismo ufficiale responsabile che sia stato informato della presenza effettiva o sospetta dell’organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza effettiva o sospetta.

4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali, prodotti vegetali o legname di vegetali specificati oppure legname di conifere (Pinales) che possono essere infettati dall’organismo specificato sia immediatamente informato della presenza, effettiva o sospetta, dell’organismo specificato e delle misure da adottare.

Articolo 3

Indagini relative alla presenza dell’organismo specificato nel territorio degli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato. Non è necessario effettuare tali indagini qualora sia concluso in modo inequivocabile che l’organismo specificato non può insediarsi o diffondersi nello Stato membro interessato date le condizioni ecoclimatiche o l’assenza di specie ospiti.

2.   Tali indagini soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale;

b)

consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione ad opera dell’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi;

c)

si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono effettuate in periodi dell’anno propizi per il rilevamento della presenza dell’organismo specificato mediante ispezione visiva, campionamento e analisi.

Articolo 4

Istituzione delle zone delimitate

1.   Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato istituisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2.

2.   La zona delimitata è composta da:

a)

una zona infestata in cui è stata confermata la presenza dell’organismo specificato e che comprende tutti i vegetali notoriamente infetti o che presentano segni o sintomi indicativi della possibile infezione oppure che possono essere stati contaminati o infettati dall’organismo specificato o rischiano di esserlo; e

b)

una zona cuscinetto che circonda la zona infestata e si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano geograficamente vicine, viene istituita una zona delimitata più ampia che include le pertinenti zone delimitate e le zone comprese tra di esse.

La delimitazione esatta della zona infestata e della zona cuscinetto si basa su solidi principi scientifici, sulle caratteristiche biologiche dell’organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati nella zona interessata.

3.   Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente rivista e modificata di conseguenza.

4.   Se, in base alle indagini di cui all’articolo 3, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di due anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In questi casi lo Stato membro interessato notifica la revoca della delimitazione della zona alla Commissione e agli altri Stati membri.

5.   Qualora l’evoluzione del relativo rischio fitosanitario descritto ai paragrafi 2, 3 e 4 lo giustifichi, gli Stati membri adeguano di conseguenza la zona delimitata. Essi comunicano immediatamente tale adeguamento alla Commissione e agli altri Stati membri.

6.   In deroga al paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere di non istituire una zona delimitata qualora sia dimostrato che la presenza dell’organismo specificato è un ritrovamento isolato e che tale organismo non si è insediato e che le condizioni di coltivazione o conservazione dei vegetali specificati, del legname, della corteccia separata dal tronco o del materiale da imballaggio in legno dei vegetali specificati o di conifere rendono impossibile la diffusione dell’organismo specificato.

7.   Nel caso di cui al paragrafo 6 lo Stato membro interessato:

a)

adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo specificato, escludere la possibilità di una sua diffusione e distruggere eventuali materiali infetti;

b)

effettua indagini regolari e adeguate per almeno due anni al fine di accertare se siano stati infettati altri vegetali oltre a quelli in cui è stato inizialmente rilevato l’organismo specificato. Tali indagini sono effettuate in una zona che circonda la zona infestata e che si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata;

c)

adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7);

d)

notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi della mancata istituzione di una zona delimitata e l’esito delle indagini di cui alla lettera b) non appena disponibile.

Articolo 5

Misure di eradicazione nella zona delimitata

1.   Lo Stato membro interessato applica le seguenti misure nella zona delimitata:

a)

i vegetali notoriamente infettati dall’organismo specificato e quelli che presentano sintomi indicativi della possibile infezione ad opera di tale organismo o che si sospetta siano infettati da tale organismo sono immediatamente rimossi;

b)

i vegetali specificati entro un raggio di 100 m dai vegetali infestati sono rimossi;

c)

qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla totale eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la rimozione comprende la distruzione dei vegetali come pure la rimozione e lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle radici, entro almeno i primi 50 cm dal colletto, e dei frammenti di corteccia.

2.   In deroga al paragrafo 1 non occorre rimuovere i vegetali specificati che sono stati sottoposti a campionamento e analisi ai fini dell’articolo 3 e per i quali è stato confermato che essi non sono infettati dall’organismo specificato.

3.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate ricerche per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia i vegetali specificati come pure il legname e la corteccia separata dal tronco dei vegetali specificati o di conifere (Pinales) associati ai casi di infezione in questione, inclusi quelli che siano stati spostati prima dell’istituzione della zona delimitata. I risultati di tali ricerche sono comunicati agli Stati membri di cui sono originari i vegetali in questione e agli Stati membri in cui tali vegetali sono stati spostati.

Articolo 6

Spostamento dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

1.   I vegetali specificati destinati alla piantagione possono essere spostati all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

Tale passaporto delle piante è rilasciato per i vegetali specificati destinati alla piantagione che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione nell’Unione, in un luogo di produzione situato al di fuori di una zona delimitata;

b)

sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato.

2.   I vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali annuali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, e sono stati sottoposti ad analisi prima del loro spostamento, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita, e risultati indenni dall’organismo specificato.

3.   In deroga al paragrafo 1 non è richiesto alcun passaporto delle piante per lo spostamento dei vegetali specificati destinati alla piantagione in direzione di persone che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquistano tali vegetali per uso proprio.

4.   La deroga di cui al paragrafo 3 non si applica tuttavia agli spostamenti da una zona infestata verso una zona cuscinetto e agli spostamenti da una zona delimitata verso il resto del territorio dell’Unione.

Articolo 7

Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate

1.   I materiali seguenti possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante:

a)

legname dei vegetali specificati diverso dal materiale da imballaggio in legno;

b)

legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere; e

c)

corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco.

Il passaporto delle piante è rilasciato solo se tale materiale è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname.

2.   Il legname da trattare in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può essere spostato dalla zona delimitata soltanto alle seguenti condizioni:

a)

all’interno della zona delimitata non esiste alcun impianto di trattamento adeguato;

b)

il trattamento è effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona delimitata in grado di effettuare tale trattamento; e

c)

il trasporto avviene sotto controllo ufficiale e all’interno di veicoli chiusi che forniscono garanzie contro la dispersione del legname e la diffusione dell’organismo specificato.

Articolo 8

Spostamento di materiale da imballaggio in legno dalle zone delimitate

Il legname di conifere in forma di materiale da imballaggio in legno può essere spostato da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è ottenuto da legno scortecciato, come specificato nella norma ISPM n. 15 (8);

b)

è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma ISPM n. 15;

c)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell’allegato II della norma ISPM n. 15 che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità a tale norma.

Articolo 9

Introduzione nell’Unione dei vegetali specificati

I vegetali specificati possono essere introdotti nel territorio dell’Unione da paesi terzi non europei solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, contenente, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una delle seguenti constatazioni:

a)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese dove non risulta essere presente l’organismo specificato;

b)

i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

i vegetali specificati sono originari di un luogo di produzione, anche in un raggio di almeno 1 km dal medesimo, in cui non sono stati osservati sintomi dell’organismo specificato nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti il loro spostamento, sono stati sottoposti a campionamento e ad analisi immediatamente prima dell’esportazione, sulla base di un campione rappresentativo di ciascuna partita e, sulla base di tali analisi, sono risultati indenni dall’organismo specificato.

Articolo 10

Introduzione nell’Unione di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco

1.   Il legname dei vegetali specificati, diverso dal legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e la corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali, e diversi dal legname in forma di materiale da imballaggio in legno, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

2.   Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sul certificato.

3.   Il legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e il legname di corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali conifere, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

4.   Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

Articolo 11

Controlli ufficiali all’atto dell’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati e di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco originari di paesi terzi non europei

1.   Tutte le spedizioni dei vegetali specificati, di legname dei vegetali specificati diverso dal legname in forma di materiale da imballaggio di legno, e tutte le spedizioni di legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, introdotte nell’Unione da un paese terzo non europeo in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte ad accurati controlli ufficiali nel punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell’articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (9).

2.   Tali controlli ufficiali includono un’ispezione visiva nonché, ove opportuno, il campionamento e l’analisi della partita dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci per confermare l’assenza dell’organismo specificato.

Articolo 12

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggere il proprio territorio dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da conformarsi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2007/433/CE è abrogata.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 66).

(3)  Turland, N. J., et al. (ed.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) [Codice internazionale di Nomenclatura per funghi, alghe e piante (codice Shenzhen)], adottato dal 19o congresso internazionale di botanica di Shenzhen, Cina, nel luglio 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI https://doi.org/10.12705/Code.2018.

(4)  Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 86 del 28.3.2019, pag. 41).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali: Risk assessment of Gibberella circinata for the EU territory and identification and evaluation of risk management options (Valutazione del rischio di Gibberella circinata per il territorio dell’UE e identificazione e valutazione delle opzioni di gestione del rischio). EFSA Journal 2010;8(6):1620. doi:10.2903/j.efsa.2010.1620.

(6)  ISPM n. 9: Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi. Disponibile all’indirizzo https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(7)  ISPM n. 14: L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi. Disponibile all’indirizzo https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms/#614.

(8)  ISPM n. 15: Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

(9)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).