3.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 312/95


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 14 del suo regolamento (CE) n. 29/2009, la Commissione esamina le richieste, presentate dagli Stati membri, di deroga ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato e per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta, per i quali i costi di riprogettazione sarebbero sproporzionati.

(2)

Le deroghe dovrebbero tenere conto dell’obiettivo, formulato nel considerando 8 del regolamento (CE) n. 29/2009, che almeno il 75 % dei voli sia dotato di apparecchiature per il collegamento dati.

(3)

La Commissione ha ricevuto le richieste di deroga degli Stati membri e ha consultato le parti in causa. A seguito dell’esame di tali richieste, svolto dalla Commissione in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno concedere deroghe.

(4)

La Commissione ha riesaminato in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009 le deroghe concesse a norma della decisione C(2011) 2611 definitivo della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 e a norma della decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009. Sentite le parti in causa, la Commissione ha ritenuto necessario consolidare tali atti in un’unica decisione di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare la decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate in via permanente dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:

a)

le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato I;

b)

le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.

Articolo 2

Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate fino al 5 febbraio 2022 dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:

a)

le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 5 febbraio 2020 o successivamente a tale data;

b)

le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato III.

Articolo 3

La decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)   GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, LETTERA a)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

AN-12 tutti

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tutti

Ilyushin

IL76

A300 tutti

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tutti

Airbus

A310

A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso

Airbus

A319

A320

A321

A340 tutti

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tutti

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Serie King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


ALLEGATO II

DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, LETTERA b), E ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

A330 serie 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tutti

Dassault

F2TH

Falcon 900 tutti

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ALLEGATO III

DEROGHE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190