2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2019) 8579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.

(2)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Danimarca, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Billund dovrebbe essere limitato agli equidi e ad altri animali diversi dagli ungulati e il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Hanstholm dovrebbe essere limitato ai prodotti della pesca confezionati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Grecia, le categorie degli ungulati e degli equidi dovrebbero essere soppresse dal riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero stradale di Evzoni e il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Salonicco dovrebbe essere riconosciuto anche per i prodotti confezionati destinati al consumo umano a temperatura ambiente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Spagna, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Malaga dovrebbe essere limitato ai prodotti destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

A seguito della comunicazione trasmessa dall’Italia, il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Cagliari dovrebbe escludere le carcasse di ungulati, un centro d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Genova dovrebbe essere sospeso e un nuovo centro d’ispezione dovrebbe essere aggiunto presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Malpensa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

La Croazia ha informato la Commissione che, a seguito di una ristrutturazione amministrativa, il numero degli uffici veterinari locali è stato ridotto da dodici a cinque unità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Billund è sostituita dalla seguente:

«Billund

DK BLL 4

A

 

 

U(8), E, O»

ii)

la voce relativa al porto di Hanstholm è sostituita dalla seguente:

«Hanstholm

DK HAN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)»

 

b)

la parte concernente la Grecia è così modificata:

i)

la voce relativa al posto d’ispezione frontaliero stradale di Evzoni è sostituita dalla seguente:

«Evzoni

GR EVZ 3

R

 

HC, NHC-NT

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Salonicco è sostituita dalla seguente:

«Thessaloniki

GR SKG 4

A

 

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-NT

c)

nella parte concernente la Spagna, la voce relativa al porto di Malaga è sostituita dalla seguente:

«Málaga

ES AGP 1

P

 

HC»

 

d)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Cagliari è sostituita dalla seguente:

«Cagliari

IT CAG 1

P

 

HC(16), NHC(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Genova è sostituita dalla seguente:

«Genova

IT GOA 1

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)(*)

 

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

ALHA Airport MXP SpA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

O

Cargo Beta - Trans

HC(2), NHC(2)»

 

2)

l’allegato II è così modificato:

la parte concernente la Croazia è sostituita dal testo seguente:

«HR00001

Zagreb

HR00002

Varaždin

HR00003

Split

HR00004

Rijeka

HR00005

Osijek»