2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2019) 8555]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della stessa direttiva, è vietata l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi.

(2)

La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere una deroga a tali disposizioni, soggetta a specifiche condizioni, per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(3)

Conformemente all'allegato della decisione 2005/51/CE gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono comunicare annualmente alla Commissione e agli Stati membri, per ciascuna partita di terra introdotta nel proprio territorio, le informazioni dettagliate indicate al punto 3 di tale allegato.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere tale deroga. Dalle notifiche presentate dagli Stati membri in conformità alla decisione 2005/51/CE emerge che, quando si ricorre a tale deroga, il rispetto di specifiche condizioni stabilite da tale decisione è sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Di conseguenza non vi è alcun rischio fitosanitario che derivi dalle attività contemplate da tale decisione.

(5)

È pertanto opportuno prorogare la deroga per un ulteriore periodo di cinque anni fino al 31 dicembre 2024.

(6)

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2005/51/CE

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024".

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).