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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 310/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2019
che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
[notificata con il numero C(2019) 8555]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della stessa direttiva, è vietata l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi. |
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(2) |
La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere una deroga a tali disposizioni, soggetta a specifiche condizioni, per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. |
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(3) |
Conformemente all'allegato della decisione 2005/51/CE gli Stati membri che si avvalgono della deroga devono comunicare annualmente alla Commissione e agli Stati membri, per ciascuna partita di terra introdotta nel proprio territorio, le informazioni dettagliate indicate al punto 3 di tale allegato. |
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(4) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere tale deroga. Dalle notifiche presentate dagli Stati membri in conformità alla decisione 2005/51/CE emerge che, quando si ricorre a tale deroga, il rispetto di specifiche condizioni stabilite da tale decisione è sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Di conseguenza non vi è alcun rischio fitosanitario che derivi dalle attività contemplate da tale decisione. |
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(5) |
È pertanto opportuno prorogare la deroga per un ulteriore periodo di cinque anni fino al 31 dicembre 2024. |
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(6) |
La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2005/51/CE
All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2024".
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).