28.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1973 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2019
che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento e di rame (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-19-7). |
(2) |
La zeolite di argento e di rame è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. |
(4) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. |
(5) |
In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti zeolite di argento e di rame potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un’efficacia sufficiente. |
(6) |
Tenuto conto dei pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare la zeolite di argento e di rame ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La zeolite di argento e di rame (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-19-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento e di rame, tipo di prodotto 2, ECHA/BPC/210/2018, adottato il 17 ottobre 2018; Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo zeolite di argento e di rame, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/213/2018, adottato il 17 ottobre 2018.