27.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1957 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

sulla valutazione effettuata a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’esenzione temporanea, concessa dal Regno Unito, da talune prescrizioni sostanziali del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione

[notificata con il numero C(2019) 8345]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2019 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») e agli altri Stati membri di aver concesso un’esenzione, a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dalle prescrizioni di cui al punto SERA.5005 («Regole del volo a vista» - VFR), lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, a tutti gli operatori di aeromobili che volano nel Regno Unito a 3 000 piedi sul livello medio del mare o al di sotto di tale quota e in uno spazio aereo di classe D (2). Nell’esenzione notificata è tra l’altro specificato che la precedente esenzione, identica, notificata alla Commissione il 17 aprile 2019, è stata revocata a decorrere dal 12 settembre.

(2)

L’esenzione di cui sopra è consentita per gli aeromobili in volo quando sussistono le seguenti condizioni cumulative: i) unicamente in volo diurno; ii) ad una velocità, indicata dall’anemometro, non superiore a 140 nodi, che consenta di osservare adeguatamente altro traffico ed eventuali ostacoli in tempo utile per evitare collisioni; iii) al di fuori delle nubi e in contatto visivo con il suolo e/o con l’acqua nonché, qualora l’aeromobile non sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 5 km, oppure, qualora l’aeromobile sia un elicottero, con una visibilità in volo di almeno 1 500 m.

(3)

Il Regno Unito ha concesso questa esenzione per facilitare la transizione sicura ai futuri requisiti dello spazio aereo, così come formulato nella versione riveduta del suo piano d’azione ad alto livello, e in particolare per fare in modo che vi sia tempo sufficiente per attuare i cambiamenti procedurali del servizio del traffico aereo necessari per applicare in modo sicuro le prescrizioni SERA pertinenti e per tenere conto della modernizzazione dello spazio aereo. Infine, il Regno Unito ha fornito una descrizione delle varie misure di attenuazione che accompagnano tale esenzione.

(4)

L’esenzione è stata concessa per il periodo compreso tra il 12 settembre 2019 e il 25 marzo 2020. Dal 2014 ad oggi il Regno Unito ha concesso otto esenzioni dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, per una durata complessiva di 61 mesi (3). In base al principio secondo cui le nuove norme si applicano immediatamente agli effetti futuri di una situazione delineatasi nell’ambito della vecchia norma, gli otto mesi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere calcolati includendo i periodi antecedenti l’entrata in vigore di tale regolamento. Tenendo conto di ciò, l’Agenzia ha valutato se le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento fossero soddisfatte e ha concluso che alcune di esse non erano soddisfatte.

(5)

La Commissione condivide la raccomandazione dell’Agenzia.

(6)

A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, solo «in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento» uno Stato membro è autorizzato a concedere un’esenzione a tale persona, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale articolo.

(7)

La Commissione ritiene che l’esenzione non soddisfi la condizione delle «esigenze operative urgenti». Tale conclusione è confermata dal fatto che dal 13 novembre 2014 in avanti è stato concesso ripetutamente lo stesso tipo di esenzione. Questa continua reiterazione dell’esenzione dimostra che la sua durata non è limitata e che il vero obiettivo è di mantenere nel lungo periodo un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), anziché rispondere a specifiche esigenze operative urgenti di una persona alla quale si applicano tali disposizioni. Inoltre, il fatto che il Regno Unito abbia dichiarato nella sua notifica di non aver imposto la distanza minima dalle nubi nello spazio aereo di classe D e che aveva dichiarato che avrebbe agito per conformarsi nel lungo periodo al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 non cambia tale conclusione.

(8)

Alla luce di queste considerazioni, non è necessario che la Commissione valuti se sussistono le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1139. La Commissione osserva tuttavia quanto segue.

(9)

La Commissione ritiene che nel caso dell’esenzione in questione non sussistano le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, in quanto le esigenze alla base di tale esenzione possono essere adeguatamente affrontate con altri mezzi conformi al regolamento. In effetti, nonostante quanto addotto dal Regno Unito, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 consente di soddisfare adeguatamente le esigenze senza concedere l’esenzione. Ai sensi di tale regolamento, i voli possono essere effettuati come «voli VFR speciali», come stabilito al punto SERA.5010 (VFR speciale in zone di controllo), che sono autorizzati dal controllo del traffico aereo a operare entro una zona di controllo in condizioni meteorologiche inferiori alle condizioni meteorologiche di volo a vista. Altrimenti, qualora sia necessario inserire in una determinata classe di spazio aereo operazioni compatibili con una classe meno restrittiva, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni quali: riclassificazione dello spazio aereo in questione, oppure riprogettazione del volume dello spazio aereo in questione con definizione di restrizioni o riserve di spazio aereo, oppure sottovolumi di classi meno restrittive dello spazio aereo (ad esempio corridoi), come indicato al punto SERA.6001, lettera a).

(10)

Infine, l’esenzione non soddisfa i requisiti di sicurezza e non è conforme ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139. A tale proposito la Commissione fa riferimento alla sua precedente decisione (considerando 11-13) relativa a un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (4).

(11)

Il livello di sicurezza è di conseguenza pregiudicato dall’attuazione dell’esenzione notificata il 17 aprile 2019, la quale non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (UE) 2018/1139.

(12)

La Commissione osserva inoltre che, ai sensi della sua precedente decisione relativa a un’esenzione dal punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (5), il Regno Unito era tenuto a revocare l’esenzione, invece di prorogarne l’applicazione nel tempo come ha fatto.

(13)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato tre volte, l’ultima con decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo (6), che lo ha prorogato fino al 31 gennaio 2020 e non oltre.

(14)

Con decisione (UE) 2019/274 (7), l’11 gennaio 2019 il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di recesso convenuto a livello dei negoziatori il 14 novembre 2018. L’Unione ha confermato di essere pronta a procedere rapidamente alla firma e conclusione dell’accordo di recesso nell’ipotesi che il parlamento del Regno Unito lo approvi. La parte quarta dell’accordo di recesso (8) prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell’accordo, durante il quale il diritto dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito secondo le disposizioni ivi stabilite.

(15)

In ogni evenienza la presente decisione si applica solo finché al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione dalle prescrizioni di cui al punto SERA.5005, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, concessa dal Regno Unito e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 20 settembre 2019, che consente di non rispettare l’obbligo di mantenere un’adeguata distanza dalle nubi in relazione alle condizioni meteorologiche per il volo a vista, ai minimi riguardanti la distanza dalle nubi e alle regole del volo a vista, non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

(3)  E 4869, E 4919, E 4761, E 4312, E 4163, E 4073, E 3982, E 3960.

(4)  Decisione C (2016) 7654 final della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa al rifiuto di autorizzare il Regno Unito a concedere una deroga ad alcuni requisiti sostanziali di cui al regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione

(5)  Decisione C (2016) 7654 final

(6)  Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell’11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

(8)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).