25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 303/3


DECISIONE (PESC) 2019/1944 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1), concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693.

(3)

Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione (PESC) 2016/1693 specificando che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:

1)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»."

2)

L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato della decisione (PESC) 2016/1693:

«5.

Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.»