14.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 293/101


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1903 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2019

che autorizza la Cechia ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 199 quater, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 199 quater della direttiva 2006/112/CE permette agli Stati membri, in deroga all’articolo 193 della medesima direttiva e a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2022, di introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.

(2)

Con lettere protocollate dalla Commissione in data 21 gennaio 2019 e 22 marzo 2019, la Cechia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare tale meccanismo generalizzato di inversione contabile.

(3)

Sulla base del metodo e dei dati riportati nella relazione finale 2016 sul divario dell’IVA pubblicata dalla Commissione in data 23 agosto 2016, nel 2014 il divario dell’IVA rispetto all’importo totale dell’IVA esigibile in Cechia è stato del 16,14 %. Il divario dell’IVA della Cechia è stato perciò superiore al divario dell’IVA mediano comunitario (10,4 %) di oltre 5 punti percentuali.

(4)

Secondo la valutazione d’impatto presentata a corredo della proposta di direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio (2), che ha introdotto il meccanismo generalizzato di inversione contabile, le frodi carosello hanno inciso per più del 25 % sul divario dell’IVA complessivo della Cechia.

(5)

La Cechia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate in cui ha dimostrato che le varie misure di controllo applicate in Cechia, pur avendo prodotto risultati positivi, non erano state sufficienti a contrastare le frodi carosello. Altrettanto insufficiente nella lotta contro tale tipo di frodi si era dimostrata la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA.

(6)

La Cechia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate in cui ha dimostrato che, secondo le previsioni, gli introiti in termini di adempimenti fiscali e di riscossione delle imposte derivanti dall’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile ammonterebbero a 10 miliardi di corone ceche (CZK). La Cechia ha inoltre dimostrato che l’onere aggiuntivo globale per le imprese e per le autorità fiscali ammonterebbe a 604 milioni di CZK. Gli introiti stimati in termini di adempimenti fiscali e di riscossione delle imposte superano pertanto di almeno il 25 % l’onere aggiuntivo globale previsto per le imprese e per le autorità fiscali.

(7)

Poiché, secondo le previsioni della Cechia, l’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà globalmente un onere aggiuntivo elevato per le imprese e per le autorità fiscali, queste ultime non dovranno sostenere costi superiori a quelli derivanti dall’applicazione di altre misure di controllo.

(8)

La Cechia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

(9)

La Cechia ha confermato alla Commissione che saranno intraprese azioni volte a informare i soggetti passivi dell’introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile tramite posta elettronica, conferenze pubbliche, dibattiti con le associazioni imprenditoriali, sito Internet dell’amministrazione e materiale promozionale, cartaceo o elettronico.

(10)

La Cechia ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata dei suoi attuali meccanismi di controllo dell’IVA e ha confermato che, con l’aggiunta di un codice speciale relativo al meccanismo generalizzato di inversione contabile, le misure vigenti saranno sufficienti a garantire il funzionamento e il monitoraggio efficaci dell’applicazione del meccanismo.

(11)

Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dalla Cechia, si ritiene che quest’ultima soddisfi le condizioni di cui all’articolo 199 quater, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE e che la richiesta presentata sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 199 quater, paragrafo 3, della medesima direttiva. È pertanto opportuno autorizzare la Cechia ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

(12)

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Cechia è autorizzata ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile conformemente all’articolo 19 quater di tale direttiva dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019

Per il Consiglio

Il president

M. LINTILÄ


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 3).