14.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


DECISIONE (UE) 2019/1875 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2019

relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/1599 (1) del Consiglio, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), è stato firmato il 19 ottobre 2018.

(2)

A norma dell’articolo 218, paragrafo 7 del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio in merito a talune modifiche dell’accordo che devono essere adottate con una procedura semplificata. È opportuno autorizzare la Commissione ad approvare le modifiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio a norma dell’articolo 9.18 (Modifica e rettifica dei settori interessati) per quanto riguarda gli allegati da 9-A a 9-I dell’accordo, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La presente disposizione non dovrebbe applicarsi alle modifiche agli impegni di cui all’allegato 9-E, parte 2 dell’accordo. Inoltre, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare le modifiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio a norma degli articoli 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche) e 10.18 (Modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo.

(3)

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.

(4)

Conformemente all’articolo 16.16 (Mancanza di efficacia diretta) dell’accordo, l’accordo non dovrebbe conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 9.18 (Modifica e rettifica dei settori interessati), la posizione dell’Unione in merito alle modifiche o rettifiche degli allegati da 9-A a 9-I dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Il presente articolo non si applica alle modifiche agli impegni di cui all’allegato 9-E, parte 2, dell’accordo.

Articolo 3

Ai fini degli articoli 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche) e 10.18 (Modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche) dell’accordo, la posizione dell’Unione in merito alle modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo è approvata dalla Commissione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16.13, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo (2).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 8 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINTILÄ


(1)  Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 267 del 25.10.2018, pag. 1).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.