6.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1854 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2019

che costituisce l’Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

[notificata con il numero C(2019) 7612]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C …/…)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, Israele, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno presentato alla Commissione la domanda di costituzione del Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche (Euro-BioImaging ERIC) («il Consorzio»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare a Euro-BioImaging ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. I paesi richiedenti hanno scelto l’Italia come Stato membro ospitante di Euro-BioImaging ERIC.

(2)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(3)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (3), il 1o novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale periodo.

(4)

Successivamente al suo recesso dall’Unione, e fatte salve le eventuali disposizioni dell’accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009.

(5)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituita l’Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

2.   Gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging ERIC figurano nell’allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Cechia, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Laboratorio europeo di biologia molecolare sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

(3)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).


ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EURO-BIOIMAGING ERIC

I seguenti articoli e i relativi paragrafi enunciano gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging-ERIC, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

1.   Funzioni e attività (articolo 1 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

La funzione principale di Euro-BioImaging ERIC consiste nel costituire e gestire un’infrastruttura di ricerca distribuita in tutta Europa che offra ai ricercatori un accesso aperto alle tecnologie innovative di immaginografia in campo medico e biologico. Euro-BioImaging ERIC intende altresì fornire servizi di dati di immagini e le relative attività di formazione finalizzati ad attività di ricerca d’avanguardia mediante tecnologie immaginografiche.

2)

Nell’ambito della sua funzione principale, in conformità delle disposizioni del presente statuto e in esecuzione del piano strategico quinquennale di Euro-BioImaging, Euro-BioImaging ERIC assicura in particolare le attività seguenti:

a)

accesso fisico aperto alle infrastrutture di immaginografia;

b)

conoscenze specializzate e servizi avanzati per gli utenti delle tecnologie;

c)

formazione per gli utenti delle tecnologie, il personale delle infrastrutture e gli esperti di tecnologie;

d)

analisi dei dati e supporto all’archiviazione dei dati delle immagini generate dagli utenti;

e)

accesso virtuale aperto ai software di analisi delle immagini e ai repertori di dati di immagini di interesse pubblico;

f)

norme di elevata qualità per l’acquisizione di immagini, la formazione e la gestione dei dati;

g)

attività di coordinamento e integrazione delle comunità scientifiche di immaginografia a livello europeo;

h)

qualsiasi altra attività necessaria all’adempimento della sua funzione principale.

3)

Euro-BioImaging ERIC può svolgere anche altre attività, quali:

a)

la promozione di Euro-BioImaging ERIC;

b)

l’attuazione degli sviluppi tecnologici relativi ai servizi;

c)

attività congiunte di sviluppo nel quadro di un programma di sviluppo coordinato e a lungo termine che preveda la collaborazione tra i Nodi di Euro-BioImaging e gruppi di utenti, compresa l’industria;

d)

il trasferimento di conoscenze all’industria e ai responsabili politici;

e)

la promozione delle risorse di Euro-BioImaging ERIC ai fini di istruzione e formazione;

f)

la collaborazione e l’interazione con le infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari.

4)

Euro-BioImaging ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. Euro-BioImaging ERIC può esercitare, direttamente o indirettamente, attività economiche limitate, purché compatibili con la sua funzione principale e con le attività necessarie a svolgere tale funzione e non ne compromettano l’adempimento. Gli eventuali introiti generati da tali attività economiche accessorie sono destinati da Euro-BioImaging ERIC al conseguimento delle sue finalità.

2.   Sede legale (articolo 2 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

Euro-BioImaging ERIC è un’infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale in Finlandia.

2)

Il Laboratorio europeo di biologia molecolare ospita la sezione specifica della comunità di immaginografia biologica e gestisce i dati delle immagini (Bio-Hub), mentre l’Italia ospita la sezione specifica della comunità di immaginografia medica e gestisce i dati delle immagini (Med-Hub).

3)

La sede legale, il Bio-Hub e il Med-Hub formano l’Euro-BioImaging Hub.

4)

Euro-BioImaging ERIC è collegato da accordi sul livello dei servizi ai Nodi di Euro-BioImaging ubicati in o presso un membro di Euro-BioImaging ERIC.

3.   Denominazione (articolo 3 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Un’infrastruttura europea di ricerca denominata «Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche» è costituita sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 con la denominazione di «Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging» o «Euro-BioImaging ERIC».

4.   Durata e procedura di scioglimento (articolo 4 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

Euro-BioImaging ERIC è costituito a tempo indeterminato, ma può essere sciolto in applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 3.

2)

Lo scioglimento di Euro-BioImaging ERIC è deciso dal consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging a maggioranza di due terzi.

3)

Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di Euro-BioImaging ERIC sono ripartite tra i membri e gli osservatori di Euro-BioImaging ERIC proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi a Euro-BioImaging ERIC, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC.

5.   Responsabilità (articolo 5 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

Euro-BioImaging ERIC è responsabile dei propri debiti. Euro-BioImaging ERIC non è responsabile delle passività imputabili ai Nodi di Euro-BioImaging.

2)

La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti di Euro-BioImaging ERIC è limitata ai rispettivi contributi.

3)

Euro-BioImaging ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

6.   Politica di accesso per gli utenti (articolo 6 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

L’effettivo accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, compreso l’accesso fisico a tutte le tecnologie di immaginografia, nonché alla formazione e alle conoscenze specializzate connesse, è fornito sulla base del merito scientifico e della fattibilità tecnica del progetto di ricerca proposto dall’utente.

2)

Il consiglio di amministrazione di Euro-BioImaging ERIC approva le norme di accesso che disciplinano le procedure e i criteri dell’accesso ai servizi di Euro-BioImaging ERIC, tenendo conto dei principi della Carta europea per l’accesso alle infrastrutture di ricerca.

3)

I dati delle immagini gestiti da Euro-BioImaging ERIC sono, nella misura legalmente consentita, disponibili e accessibili in modo aperto a ricercatori, istituzioni scientifiche e altri portatori di interessi, conformemente ai principi FAIR. L’uso e la raccolta di dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.

7.   Politica di valutazione scientifica (articolo 7 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Le attività di Euro-BioImaging ERIC sono valutate ogni anno dal comitato consultivo scientifico di Euro-BioImaging.

8.   Politica di diffusione (articolo 8 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

Euro-BioImaging ERIC è un «facilitatore» delle attività di ricerca e incoraggia in maniera generale l’accesso più aperto possibile ai dati della ricerca, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla politica di diffusione di Euro-BioImaging ERIC.

2)

Euro-BioImaging ERIC chiede ai ricercatori di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e offre la possibilità di mettere disposizione i risultati attraverso Euro-BioImaging ERIC. L’utilizzo dei servizi o delle infrastrutture di Euro-BioImaging ERIC, o di entrambi, deve essere menzionato nelle pubblicazioni.

3)

Euro-BioImaging ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

9.   Politica in materia diritti di proprietà intellettuale (articolo 9 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

1)

Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra Euro-BioImaging ERIC e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati da utenti di Euro-BioImaging ERIC sono di proprietà di questi ultimi.

2)

Euro-BioImaging ERIC può essere titolare di diritti di proprietà intellettuale interamente o parzialmente creati, ottenuti o sviluppati da Euro-BioImaging ERIC, alle condizioni stabilite nella politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di Euro-BioImaging.

10.   Politica in materia di occupazione (articolo 10 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Le procedure di selezione, assunzione e occupazione del personale dell’ufficio dell’Euro-BioImaging Hub sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità.

11.   Politica in materia di appalti (articolo 11 dello statuto di Euro-BioImaging ERIC)

Euro-BioImaging ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di Euro-BioImaging ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nella politica in materia di esecuzione degli appalti.