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18.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 265/4 |
DECISIONE (UE) 2019/1736 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la compilazione dell’elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, («accordo») il comitato di partenariato istituito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»). |
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(2) |
A norma dell’articolo 385, paragrafo 5, dell’accordo, quest’ultimo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o giugno 2018. |
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(3) |
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, l’Unione e la Repubblica d’Armenia hanno ciascuna proposto i propri candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l’incarico di presidente di un collegio arbitrale. |
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(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di partenariato per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di arbitri. |
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(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato stabilito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro a norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato di partenariato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILÄ
BOZZA
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI PARTNERIATO UE-REPUBBLICA D’ARMENIa
del …
relativa alla compilazione dell’elenco di arbitri di cui all’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
IL COMITATO DI PARTENARIATO,
visto l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, («accordo»), in particolare l’articolo 339, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo il comitato di partenariato istituito ai sensi dell’articolo 363 dell’accordo deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro («elenco di arbitri»). |
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(2) |
A norma dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo, l’elenco di arbitri deve essere composto di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell’una né dell’altra parte e a cui affidare l’incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi deve comprendere almeno cinque nominativi. |
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(3) |
L’Unione europea e la Repubblica d’Armenia hanno ciascuna proposto cinque candidati arbitri e si sono accordate su cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l’incarico di presidente di un collegio arbitrale. Tutte le persone figuranti nell’elenco sono disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. |
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(4) |
Per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, in particolare del titolo VI, capo 13, l’elenco di arbitri dovrebbe essere stabilito dal comitato di partenariato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro è stabilito in conformità dell’articolo 339, paragrafo 1, dell’accordo.
L’elenco di arbitri è riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a ..., il
Per il comitato di partenariato
Il presidente
ALLEGATO
Elenco degli arbitri di cui all’articolo 339 dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Arbitri proposti dall’Unione europea
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1. |
Claus–Dieter EHLERMANN |
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2. |
Giorgio SACERDOTI |
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3. |
Jacques BOURGEOIS |
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4. |
Pieter Jan KUIJPER |
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5. |
Ramon TORRENT |
Arbitri proposti dalla Repubblica d’Armenia
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1. |
Nora SARGSYAN |
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2. |
Arman SARGSYAN |
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3. |
Grigor BEKMEZYAN |
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4. |
Levon GEVORGYAN |
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5. |
Mushegh MANUKYAN |
Presidenti
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1. |
William DAVEY (US) |
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2. |
Helge SELAND (Norvegia) |
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3. |
Maryse ROBERT (Canada) |
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4. |
Christian HÄBERLI (Svizzera) |
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5. |
Merit JANOW (US) |