25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


DECISIONE (UE) 2019/1580 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia per un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo l'8 marzo 2019.

(2)

È opportuno firmare l'accordo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia, e della dichiarazione congiunta che ne costituisce parte integrante, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione, unitamente al memorandum di consultazioni.

Articolo 2

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra le parti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma (1) in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.