24.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2019

che modifica le decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione per l'immissione in commercio nell'Unione di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2019) 6520]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Monsanto Europe S.A./N.V., con sede in Belgio, è il rappresentante di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, per 28 autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/933/CE (2), 2009/813/CE (3), 2009/814/CE (4) e 2010/429/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/82/UE (6), 2012/83/UE (7), 2012/347/UE (8), 2013/649/UE (9), (UE) 2015/683 (10), (UE) 2015/684 (11), (UE) 2015/685 (12), (UE) 2015/686 (13), (UE) 2015/687 (14), (UE) 2015/688 (15), (UE) 2015/689 (16), (UE) 2015/693 (17), (UE) 2015/695 (18), (UE) 2015/696 (19), (UE) 2015/700 (20), (UE) 2015/701 (21), (UE) 2015/2279 (22), (UE) 2015/2281 (23), (UE) 2016/1216 (24), (UE) 2016/1217 (25), (UE) 2017/1207 (26), (UE) 2018/1111 (27), (UE) 2018/2045 (28) e (UE) 2018/2046 (29) della Commissione.

(2)

Con lettera del 27 agosto 2018 la Commissione è stata informata che Monsanto Europe S.A./N.V., rappresentante nell'Unione di Monsanto Company, Stati Uniti d'America, aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BVBA, Belgio. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha informato Bayer Agriculture BVBA che le autorizzazioni in questione avrebbero dovuto essere modificate di conseguenza.

(3)

Le decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(4)

Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2008/933/CE

La decisione 2008/933/CE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 2

Modifica della decisione 2009/813/CE

La decisione 2009/813/CE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 3

Modifica della decisione 2009/814/CE

La decisione 2009/814/CE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 4

Modifica della decisione 2010/429/UE

La decisione 2010/429/UE della Commissione è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 5

Modifica della decisione di esecuzione 2012/82/UE

La decisione di esecuzione 2012/82/UE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 6

Modifica della decisione di esecuzione 2012/83/UE

La decisione di esecuzione 2012/83/UE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 7

Modifica della decisione di esecuzione 2012/347/UE

La decisione di esecuzione 2012/347/UE è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.».

Articolo 8

Modifica della decisione di esecuzione 2013/649/UE

La decisione di esecuzione 2013/649/UE è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 9

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione

La decisione di esecuzione (UE) 2015/683 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 10

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/684

La decisione di esecuzione (UE) 2015/684 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 11

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/685

La decisione di esecuzione (UE) 2015/685 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 12

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/686

La decisione di esecuzione (UE) 2015/686 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 13

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/687

La decisione di esecuzione (UE) 2015/687 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 14

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/688

La decisione di esecuzione (UE) 2015/688 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 15

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/689

La decisione di esecuzione (UE) 2015/689 è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 16

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/693

La decisione di esecuzione (UE) 2015/693 è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 17

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/695

La decisione di esecuzione (UE) 2015/695 è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 18

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/696

La decisione di esecuzione (UE) 2015/696 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 19

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/700

La decisione di esecuzione (UE) 2015/700 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 20

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/701

La decisione di esecuzione (UE) 2015/701 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 21

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 22

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2281

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 23

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1216

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 24

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1217

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 25

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/1207

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 è così modificata:

1)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 26

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1111

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

Articolo 27

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2045

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

2)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.».

Articolo 28

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2046

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 è così modificata:

1)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

2)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3)

nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.».

Articolo 29

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/933/CE della Commissione, del 4 dicembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 7).

(3)  Decisione 2009/813/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 21).

(4)  Decisione 2009/814/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 25).

(5)  Decisione 2010/429/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 46).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/82/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 14).

(7)  Decisione di esecuzione 2012/83/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-877Ø1-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 18).

(8)  Decisione di esecuzione 2012/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 13).

(9)  Decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 44).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87460 (MON-8746Ø-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 1).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/684 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) e che rinnova i prodotti di granturco NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 6).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/685 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) e che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti ottenuti da cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 11).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 16).

(14)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/687 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente modificata MON 88302 (MON-883Ø2-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 22).

(15)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/688 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 26).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/689 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 531 (MON-ØØ531-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 31).

(17)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/693 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 1445 (MON-Ø1445-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 48).

(18)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/695 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per gli attuali prodotti in cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) e che autorizza l'immissione sul mercato di olio di semi di cotone ottenuto a partire da cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 56).

(19)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-877Ø5-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 60).

(20)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/700 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87708 (MON-877Ø8-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 81).

(21)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/701 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata GT73, o alimenti e mangimi prodotti a partire da tale organismo geneticamente modificato di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 86).

(22)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 58).

(23)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 67).

(24)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 22).

(25)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 28).

(26)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 18).

(27)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 20).

(28)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).

(29)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 70).