9.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/10


DECISIONE (PESC) 2019/1340 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 2019

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 (1) che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 agosto 2019.

(2)

È opportuno nominare il sig. Johann SATTLER RSUE per la Bosnia-Erzegovina per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2021.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Johann SATTLER è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi strategici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione in Bosnia-Erzegovina (BiH):

a)

continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione;

b)

garantire una BiH stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; e

c)

garantire che la BiH sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione, a seguito della pubblicazione del parere della Commissione del 29 maggio 2019 sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Unione europea.

2.   L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico, in particolare con la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo;

b)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

c)

facilitare i progressi su priorità politiche, economiche e dell'Unione, in particolare favorendo l'ulteriore attività sul meccanismo di coordinamento per le questioni dell'Unione e la costante attuazione del programma europeo di riforma;

d)

sostenere gli sforzi nazionali in linea con gli standard europei volti a garantire che i risultati elettorali possano essere attuati;

e)

monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;

f)

assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;

g)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie, in particolare il dialogo strutturato sulla giustizia;

h)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali; contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA;

i)

coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;

j)

promuovere il processo di integrazione nell'Unione mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'Unione, anche mediante attori della società civile locale;

k)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

l)

avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia;

m)

in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo;

n)

mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l'alto rappresentante dell'ONU in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese, tra cui l'ufficio dell'alto rappresentante dell'ONU in BiH;

o)

fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;

p)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano applicati in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2021 è pari a 13 700 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e che prevedono un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante dell'ONU in BiH.

3.   A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. Ogni anno, l'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro fine ottobre e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro fine maggio.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).