30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1275 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.

(2)

Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti.

(3)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(4)

Indici di riferimento quali il Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) e il Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) sono amministrati a Singapore e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente a Singapore.

(5)

La legge su titoli e future (Securities and Futures Act, di seguito «SFA») e i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari) del 2018 (Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, di seguito «regolamenti SFA sugli indici di riferimento») hanno definito il quadro giuridico e di vigilanza vigente a Singapore per gli amministratori degli indici di riferimento designati e i contributori di tali indici. Nell'elaborare i requisiti a norma della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento, l'autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, di seguito «MAS») ha considerato i regimi degli indici di riferimento vigenti all'estero, compreso il regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

La parte VIAA della SFA introduce un regime normativo in base al quale tutti gli amministratori di indici di riferimento e i contributori connessi a un indice di riferimento designato devono ottenere l'autorizzazione dalla MAS come amministratori di indici di riferimento autorizzati («ABA») o notificatori di indici di riferimento autorizzati («ABS»). Esistono obblighi specifici per gli ABA e gli ABS oltre a disposizioni applicabili alla gestione e alla notificazione obbligatorie dell'indice di riferimento designato. La SFA conferisce inoltre poteri di regolamentazione alla MAS. Le norme attuate dalla MAS sono giuridicamente vincolanti.

(7)

Ai sensi della sezione 2 della SFA per indice di riferimento finanziario si intende qualsiasi prezzo, tasso, indice o valore che è i) determinato periodicamente tramite l'applicazione (diretta o indiretta) di una formula o di qualsiasi altro metodo di calcolo a informazioni o pareri riguardanti operazioni di mercato, o lo stato di tale mercato, per uno o più elementi sottostanti; ii) messo a disposizione del pubblico (a titolo gratuito o a pagamento); iii) utilizzato come riferimento per determinare gli interessi da pagare o altri importi dovuti su depositi o linee di credito, per determinare il prezzo o il valore di qualsiasi prodotto d'investimento, o per misurare la prestazione di qualsiasi prodotto offerto da una persona prevista dalla normativa.

(8)

Conformemente alla sezione 123B della SFA, mediante ordinanza pubblicata nella gazzetta ufficiale (Government Gazette), la MAS può designare un indice di riferimento finanziario come indice di riferimento designato. Tale designazione è possibile se è accertato che i) l'indice di riferimento finanziario ha un'importanza sistemica nel sistema finanziario di Singapore, ii) una perturbazione nella determinazione dell'indice di riferimento finanziario potrebbe incidere sulla fiducia del pubblico nell'indice di riferimento o nel sistema finanziario di Singapore, iii) la determinazione dell'indice di riferimento finanziario potrebbe essere suscettibile di manipolazione o iv) è in altro modo nell'interesse del pubblico agire in tal senso.

(9)

La MAS ha designato indici di riferimento finanziari tramite la Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 (ordinanza 2018 sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari)] emessa a norma della sezione 123B della SFA. La presente decisione riguarda unicamente gli amministratori degli indici di riferimento elencati nell'ultima versione applicabile di detta ordinanza. La presente decisione non riguarda gli amministratori degli indici di riferimento finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(10)

La SFA (in particolare le sezioni 123D e 123ZC) impone sia agli amministratori che ai notificatori di indici di riferimento designati di essere autorizzati, salvo esenzioni. La MAS può considerare i fattori di cui alle sezioni 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123 J(1), 123 J(6) della SFA e al regolamento 4(1) dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento al momento di decidere se concedere o sospendere o revocare un'autorizzazione in relazione a un ABA. A norma delle sezioni 123F(2) e 123F(3) della SFA, la MAS può altresì imporre, modificare o revocare le condizioni o le restrizioni riguardanti l'ABA. Una persona commette un reato se gestisce o si presenta come amministratore di un indice di riferimento designato senza avere ottenuto un'autorizzazione, a meno che non sia esentato da tale obbligo.

(11)

Conformemente alla sezione 123O della SFA, per ciascun indice di riferimento designato gli amministratori di indici di riferimento sono tenuti a pubblicare un codice, che stabilisce le norme che ciascun notificatore di indici di riferimento designati è tenuto a rispettare. È inoltre richiesta l'istituzione di un comitato di sorveglianza a norma del regolamento 8 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento che dovrebbe riesaminare periodicamente il campo di applicazione, la concezione e la metodologia dell'indice di riferimento designato e le modalità volte ad agevolarne la gestione.

(12)

Le sezioni 123 J(4) e 123ZZB della SFA consentono alla MAS di obbligare l'ABA a continuare a gestire l'indice di riferimento designato. Le sezioni 123F(2) e 123F(3) della SFA consentono alla MAS di imporre all'ABA condizioni relative al processo di determinazione dell'indice di riferimento designato. Le sezioni 123ZI(1) e 123ZJ(1) della SFA consentono alla MAS di obbligare qualsiasi persona a essere notificatore di un indice di riferimento designato dichiarando tale persona notificatore dell'indice di riferimento designato (designated benchmark submitter, di seguito «DBS»). La MAS deve tenere conto dei fattori di cui alle sezioni 123ZI(2) e 123ZI(3) della SFA nel decidere se designare una persona come DBS o revocare tale designazione. Il DBS è soggetto agli stessi obblighi su base continuativa dell'ABS.

(13)

La parte VIAA della SFA e i regolamenti SFA sugli indici di riferimento rispecchiano in generale i principi della IOSCO per gli indici di riferimento finanziari. L'amministratore è principalmente responsabile di tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'indice di riferimento designato ed è soggetto a requisiti normativi in virtù della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento. Se esternalizza funzioni a terzi, l'amministratore è tenuto a conformarsi agli orientamenti sull'esternalizzazione emessi dalla MAS. Tutto ciò rispecchia i principi della IOSCO in materia di responsabilità generale degli amministratori e di vigilanza su terzi.

(14)

La sezione 123 A della SFA stabilisce che gli obiettivi del regime normativo sono promuovere una determinazione equa e trasparente degli indici di riferimento finanziari e ridurre i rischi sistemici. In linea con quanto precede, la sezione 123P della SFA prevede il mantenimento di meccanismi di governance adeguati per determinare in modo equo ed efficiente l'indice di riferimento designato, nel rispetto del principio generale che mira a evitare i conflitti di interesse degli amministratori. Inoltre, è necessario garantire che i sistemi e i controlli relativi all'esecuzione dell'attività di gestione di un determinato indice di riferimento siano adeguati e adatti alla portata e alla natura delle operazioni, in linea con il principio della IOSCO sul quadro di controllo degli amministratori.

(15)

Poiché la SFA prevede altresì un codice per ciascun indice di riferimento designato, per il quale l'amministratore deve ottenere l'approvazione scritta della MAS, e l'istituzione di un comitato di sorveglianza che deve effettuare riesami periodici della portata e dell'adeguatezza delle definizioni, della concezione e della metodologia dell'indice di riferimento designato, sono rispecchiati anche i principi in materia di trasparenza, metodologia, vigilanza interna ed esame periodico nonché relativamente al codice di condotta del notificatore.

(16)

Tenuto conto del principio della IOSCO in materia di transizione, la sezione 123 J consente alla MAS di rifiutare di revocare l'autorizzazione di un ABA qualora fosse in contrasto con l'interesse pubblico. La sezione 123S della SFA, insieme al regolamento 13 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento e alla comunicazione sulla presentazione di relazioni periodiche per gli amministratori di indici di riferimento, corrisponde al principio della IOSCO in materia di audit. La sezione 123R della SFA e il regolamento 12 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento in relazione agli amministratori di indici di riferimento e alla sezione 123ZN(1) della SFA e il regolamento 20 dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento in relazione ai notificatori di indici di riferimento corrispondono al principio della IOSCO in materia di traccia di audit (audit trail). Le sezioni 123V e 123ZR della SFA corrispondono al principio della IOSCO sulla cooperazione con le autorità di regolamentazione.

(17)

Si può pertanto concludere che i requisiti vincolanti relativi agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati come «indici di riferimento designati» in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(18)

L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce inoltre che i requisiti vincolanti devono essere soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.

(19)

A Singapore gli amministratori e i notificatori regolamentati sono soggetti alla vigilanza e alla sorveglianza continue della MAS. La MAS ha la responsabilità di far rispettare agli amministratori e ai notificatori regolamentati gli obblighi che incombono loro a norma della SFA e dei regolamenti SFA sugli indici di riferimento e, a tale riguardo, effettua valutazioni periodiche del rispetto delle norme da parte degli amministratori e dei notificatori regolamentati. Nella valutazione, la MAS può tener conto delle informazioni e delle relazioni che ritiene opportune. Le sezioni da 123O a 123V della SFA definiscono gli obblighi generali e le sezioni 123F(4) e 123K(6) della SFA prevedono che gli amministratori rispettino tutte le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione o esenzione. Le sezioni 123ZZA e 123ZZB della SFA consentono alla MAS di adottare ulteriori regolamenti e istruzioni che gli amministratori sono tenuti a rispettare.

(20)

Le sezioni 123Q(1) e 123S della SFA e i regolamenti 11, 13(1) e 13(2) dei regolamenti SFA relativi agli indici di riferimento SFA prevedono l'obbligo per gli amministratori di notificare alla MAS determinate questioni, compreso il caso in cui l'amministratore non abbia rispettato uno degli obblighi di legge. La MAS dispone di poteri di raccolta di informazioni che le consentono di valutare la conformità dei titolari di licenze alla SFA.

(21)

La sezione 123ZZB della SFA conferisce alla MAS il potere di impartire istruzioni agli amministratori, ivi compresa la richiesta all'amministratore di fornire alla MAS una relazione su questioni specifiche, compresa una dichiarazione di audit relativa alla relazione di tali questioni. Le sezioni 150 e 150 A della SFA conferiscono alla MAS il potere di ispezionare un amministratore e di condividere la relazione con le autorità di regolamentazione straniere, se del caso.

(22)

In caso di mancato rispetto degli obblighi di legge da parte dell'amministratore di indici di riferimento, a norma della sezione 123ZZB della SFA la MAS può impartire istruzioni all'amministratore di adottare misure specifiche al fine di porre rimedio alla questione. A norma della sezione 334 della SFA la MAS può ammonire un amministratore e/o imporre condizioni o restrizioni all'attività dell'amministratore dell'indice di riferimento ai sensi delle sezioni 123F(3) e 123K(4) della SFA. La MAS può inoltre sospendere o revocare l'autorizzazione o l'esenzione in determinate circostanze (cfr. sezioni 123 J(1), 123 J(2), 123 J(6), 123N(1) e 123N(3)]. Inoltre, conformemente alla sezione 123ZZC(1) della SFA la MAS può emettere un'ordinanza di divieto nei confronti di un amministratore. Il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla SFA costituisce un reato. La SFA prevede sanzioni per le violazioni dei requisiti.

(23)

Infine, l'articolo 4(n), del modulo 7, emesso in conformità alla sezione 123E(2) della SFA «Application for Authorisation as an Authorised Benchmark Administrator» (domanda di autorizzazione come amministratore autorizzato di indici di riferimento) prevede la conformità ai principi della IOSCO tra i criteri per essere un amministratore autorizzato di indici di riferimento. Nel quadro del processo di revisione della domanda di autorizzazione o esenzione dell'amministratore di indici di riferimento, la MAS rivede le politiche e le procedure dell'amministratore dell'indice di riferimento, nonché il quadro e il controllo. La sezione 123P(1)(a) della SFA dispone inoltre che l'amministratore dell'indice di riferimento designato gestisca con prudenza eventuali rischi associati alla sua attività e alle sue operazioni.

(24)

La Commissione conclude pertanto che i requisiti vincolanti relativi agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati come «indici di riferimento designati» in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

(25)

Gli amministratori di indici di riferimento dell'UE non sono tenuti a ottenere una licenza per i loro indici di riferimento da utilizzare a Singapore, a meno che l'indice di riferimento sia dichiarato indice di riferimento designato dalla MAS. La MAS ha informato la Commissione della propria valutazione secondo cui nessun indice di riferimento dell'UE soddisfa i criteri per essere considerato indice di riferimento designato a Singapore.

(26)

La presente decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per garantire uno scambio di informazioni e un coordinamento efficaci delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la MAS.

(27)

La presente decisione si basa sulla valutazione dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili agli indici di riferimento a Singapore al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione continuerà a monitorare periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza in materia di indici di riferimento e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione di detti requisiti per garantire il rispetto su base continuativa dei requisiti in base ai quali è adottata la presente decisione.

(28)

La presente decisione non pregiudica il potere della Commissione di effettuarne in qualsiasi momento un riesame specifico, qualora pertinenti sviluppi lo rendano necessario.

(29)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore applicabile agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati indici di riferimento designati in virtù della Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 (ordinanza 2018 sugli strumenti finanziari e i future (indici di riferimento finanziari)], sulla base di quanto stabilito nella sua ultima versione applicabile, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.